La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata non possono essere modificati a seguito della scoperta da parte della moglie della effettiva consistenza del patrimonio del marito

in materia di assegno di mantenimento i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorche' non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si e' gia' ricordato, la pronuncia sull'assegno di mantenimento e' idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 17 giugno 2009, n. 14093)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CE. Um. , elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari 12, presso l'Avv. SMEDILE Sergio, che lo rappresenta e difende con l'Avv. VILLA Fulvio del foro di Parma, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SC. St. , elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, presso l'Avv. AURELI Michele, che la rappresenta e difende con l'Avv. FERRARI Giorgio del foro di Modena, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna R.G. volont. giurisd. n. 423/05 del 17.11.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'6/5/2009 dal Relatore Cons. Dott. PANZANI Luciano;

Udito l'Avv. SMEDILE, per il ricorrente principale, che ed il

rigetto dell'incidentale;

Udito l'Avv. AURELI per la controricorrente e ricorrente incidentale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma con. decreto 7.7.2005 rigettava il ricorso per la modifica delle condizioni della separazione personale omologata il 14.6.2004 proposto da SC. St. nei confronti di CE. Um. .

Osservava che l'unico motivo sopravvenuto, ai sensi dell'articolo 156 c.c., u.c., era rappresentato dall'aver il Ce. raggiunto un accordo con i suoi ex soci, tale da comportare l'introito di una rilevante somma di denaro, non conosciuto dalla ricorrente. Cio' peraltro non comportava un mutamento delle condizioni economiche del marito, in quanto era intervenuta una commutazione delle quote societarie in denaro contante, se quanto affermato dalla ricorrente corrispondeva al vero.

La Corte di appello di Bologna accoglieva il reclamo della Sc. osservando che nella specie la reclamante non aveva dedotto un vizio del consenso afferente la separazione consensuale omologata; che la pendenza del giudizio di divorzio non costituiva ostacolo alla proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione, attesa la reciproca autonomia dei due procedimenti e la peculiare natura delle condizioni oggetto della richiesta di modifica, rese rebus sic stantibus, destinate a spiegare efficacia sino al momento dell'adozione di analoghi provvedimenti da parte del giudice del divorzio; che i giustificati motivi che, ai sensi dell'articolo 156 c.c., u.c., consentono la modifica delle condizioni di separazione non dovevano essere circoscritti ad accadimenti di ordine materiale che comportassero immutazione della realta' fenomenica, potendo ricomprendere qualsiasi situazione idonea a rappresentare una realta' diversa da quella in precedenza considerata come esistente, idonea a fondarne una diversa valutazione. Rientrava pertanto nella previsione di legge l'acquisita conoscenza della reale consistenza delle sostanze dell'obbligato, non oggetto in precedenza di congrua valutazione nella determinazione del quantum degli accordi a contenuto patrimoniale. Il Ce. aveva tenuto celate alla moglie, costituendosi nel giudizio di separazione, le proprie reali condizioni economiche, pervenendo poi alla separazione consensuale dove la moglie aveva accettato condizioni di contenuto economico che non rispecchiavano l'effettiva situazione esistente.

In particolare vi era stata da parte del Ce. la cessione di un pacchetto azionario, in parte liquidato, in parte commutato con altre quote azionarie, con acquisizione del pieno controllo di societa' dotate di cospicui cespiti patrimoniali. Il Ce. aveva escluso qualsivoglia redditivita' di queste partecipazioni, affermando che il patrimonio era completamente congelato e gestito sostanzialmente da altri, in modo da non generare utili. Soltanto in sede di liquidazione si era evidenziato il reale ingente valore delle quote e la consistenza delle successive acquisizioni. Era inoltre emersa la prova documentale che il Ce. era titolare di partecipazione in altra societa'. Il Ce. aveva rifiutato la liquidazione del proprio pacchetto azionario al prezzo di euro 2 milioni, esercitando il diritto di riscatto con l'offerta di euro 3.454.147.

La Sc. non era a conoscenza di tale situazione posto che il Ce. svolgeva la propria attivita' d'imprenditore fuori casa, mentre la moglie si dedicava soltanto alla famiglia. Il marito appariva sicuramente alla moglie assai benestante, ma non nella misura che era risultata successivamente.

L'assegno di mantenimento della moglie andava pertanto elevato da euro 860,76, ad euro 2.500, mensili, mentre il contributo di mantenimento per i due figli doveva essere aumentato da euro 860,76 mensili per ciascuno ad euro 1.000,00.

Avverso il decreto ricorre per cassazione il Ce. articolando tre motivi di ricorso, cui resiste con controricorso la Sc. che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo, cui ha replicato il Ce. con controricorso ex articolo 371 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 156 c.c., comma 7 e articolo 710 c.p.c..

Sarebbe errata l'interpretazione dell'articolo 156 c.c., u.c., data dalla Corte di merito secondo la quale tra i giustificati motivi che consentono la revisione dell'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione consensuale dovrebbe essere ricompresa qualsiasi situazione idonea a rappresentare una realta' diversa da quella in precedenza considerata come esistente, idonea a fondarne una diversa valutazione.

Ne deriverebbe che verrebbe ricondotta nell'ambito della procedura camerale ex articolo 710 c.p.c., anche l'impugnativa dell'accordo di separazione per vizio del consenso, per la quale dovrebbe invece ricorrersi al giudizio ordinario di cognizione. La sentenza di separazione ovvero il decreto di omologa della separazione consensuale darebbero luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione a fatti di cui le parti avrebbero dovuto tener conto al momento della separazione. La sentenza di separazione ed il decreto di omologazione della separazione consensuale sarebbero invece modificabili soltanto con riferimento alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente, come affermato da questa Corte. Le circostanze di fatto, che la Sc. aveva asserito di aver scoperto, erano tutte anteriori alla sottoscrizione delle condizioni della separazione consensuale avvenuta il (OMESSO). I giustificati motivi cui fa riferimento l'articolo 156 c.c., u.c., non potrebbero consistere in vizi dell'accordo di separazione, rimessi al giudizio ordinario.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 2697 c.c.. La Corte d'appello, senza svolgere attivita' istruttoria del resto incompatibile con il rito camerale, avrebbe posto a fondamento della propria decisione una diversa valutazione delle condizioni patrimoniali del Ce. , gia' esistente al momento della stipula degli accordi di separazione, che questi aveva contestato come non vera e come non costituente fatto oggettivo e constatabile, senza che la Sc. avesse provato la veridicita' di tali fatti. La Corte bolognese avrebbe formulato soltanto un giudizio di verosimiglianza, contraddetto dal riconoscimento in motivazione dell'elevato tenore di vita della Sc. .

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce violazione dell'articolo 710 c.p.c., perche' in pendenza del giudizio di divorzio non potrebbe farsi luogo a revisione dell'assegno di mantenimento.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Sc. deduce violazione dell'articolo 737 c.p.c., per la non motivata reiezione delle richieste istruttorie. Sulla premessa che la Corte di appello non ha accolto interamente le richieste in punto quantum, la ricorrente incidentale lamenta che la Corte abbia disatteso le istanze istruttorie (CTU di stima ed ordini di esibizione) senza alcuna motivazione.

3. Va disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

Va anzitutto esaminata l'eccezione della controricorrente d'inammissibilita' del ricorso principale perche' sarebbe inammissibile il ricorso ex articolo 111 Cost., avverso i provvedimenti emanati dalla Corte di appello in sede di reclamo concernenti la modifica delle statuizioni riguardanti il contributo per il mantenimento dei figli, trattandosi di provvedimenti che, in quanto modificabili in qualunque momento ai sensi dell'articolo 155 c.p.c., sono privi del carattere della decisorieta' e definitivita'.

Nella specie il provvedimento impugnato avrebbe statuito in modo unico ed inscindibile a favore dei figli e della moglie. La somma percepita dalla moglie a titolo di assegno di mantenimento andrebbe infatti a beneficio anche dei figli, per i quali la somma concessa di euro 1.000,00, mensili per ciascuno sarebbe assolutamente insufficiente, se non unita al contributo su cui la madre puo' contare per se'.

In ogni caso il provvedimento impugnato sarebbe privo dei caratteri della definitivita' e decisorieta', potendo acquisire il carattere di cosa giudicata soltanto rebus sic stantibus, ed essendo modificabile ex articolo 742 c.p.c., in ogni momento.

L'eccezione non e' fondata.

Va premesso che e' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalita' dell'assegno di separazione, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi, puo' essere impugnato avanti alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111 Cost., ammesso, nella formulazione dell'articolo 360 c.p.c., previgente alla modifica di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2 - che ne ha esteso l'ammissibilita' anche con riferimento ai vizi di motivazione -, ed applicabile nella specie ratione temporis, solo per violazione di legge, in essa ricomprendendosi anche la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione (cfr. da ultimo Cass. 7.12.2007, n. 25619; Cass. 5 marzo 2001, n. 3149).

E' pure consolidato orientamento di questa Corte che il decreto pronunciato dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione dei coniugi concernenti il mantenimento dei figli e' ricorritele per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza riconoscibile a siffatto decreto, in quanto incidente su diritti soggettivi, emesso a conclusione di un procedimento contenzioso, e pertanto caratterizzato dagli elementi della decisorieta' e definitivita', a prescindere dalla suscettibilita' dello stesso ad essere oggetto di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 cod. civ. (Cass. 28.8.2006, n. 18627; Cass. 4.2.2005, n. 2348; Cass. 30.12.2004, n. 24265). Quest'orientamento si fonda sul rilievo che l'applicazione delle forme camerali introdotta con la Legge n. 331 del 1988, articolo 1, se ha reso in allora non piu' proponibile il ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., avverso la pronuncia della corte di appello, non ha inciso sulla natura contenziosa del procedimento, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e si conclude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza (cosi' Cass. 18.10.1991 n. 11042). Pertanto i provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, in quanto incidano sui diritti/doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilita' di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (articolo 155 c.c., comma 3), hanno natura decisoria e definitiva, senza che tali aspetti di decisorieta' e definitivita', da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, vengano meno per essere essi suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 155 c.c., u.c..

La circostanza dunque che il provvedimento impugnato abbia pronunciato sia sull'assegno di mantenimento a favore della Sc. che sul contributo in favore dei figli non incide sulla sua ricorribilita' per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., esclusa la sindacabilita' per vizi di motivazione trattandosi nella specie di provvedimento anteriore all'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 360 c.p.c., introdotte dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

4. E' logicamente preliminare l'esame del terzo motivo del ricorso principale, con cui ci si duole del rigetto da parte della Corte d'appello dell'eccezione d'inammissibilita' della domanda di revisione delle condizioni di separazione in pendenza del giudizio di divorzio.

Il motivo non e' fondato.

Ancora recentissimamente questa Corte ha affermato che l'assegno di mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime di separazione, e' dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioe' del vincolo matrimoniale; con la conseguenza che tale vicenda non comporta il venir meno dell'interesse al ricorso in cassazione avverso la sentenza che riconosce e quantifica l'assegno di mantenimento (Cass. 15.1.2009, n. 813). Ne deriva che la pendenza del giudizio di divorzio di per se stessa non costituisce ostacolo alla procedibilita' del giudizio camerale di revisione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.

5. Venendo ora al primo motivo del ricorso principale, va osservato che in caso di separazione personale fra i coniugi, le condizioni della separazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 156 c.c., comma 7, possono essere modificate "qualora sopravvengano giustificati motivi", attraverso il ricorso alla procedura camerale prevista dagli articoli 710 e 711 c.p.c.. Questa disciplina e' applicabile analogicamente anche alla separazione consensuale.

Va pertanto ribadito l'insegnamento di Cass. 5.3.2001, n. 3149, secondo la quale la citata normativa va interpretata nel senso che la sentenza di separazione da luogo a un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio; cosi' come gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione. Oggetto della procedura camerale, pertanto, e' l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Del tutto estranei a tale oggetto sono i vizi della sentenza di separazione, o dell'accordo posto a base della separazione consensuale, cosi' come l'intento simulatorio delle parti, sottostante a tale accordo.

Infatti la procedura camerale in questione e' prevista dal combinato disposto degli articoli 156 c.c., comma 7 e articolo 710 c.p.c., in relazione alla separazione giudiziale, riguardo alla quale e' adottabile solo ove la sentenza di separazione sia passata in giudicato, cosicche' i "giustificati motivi" previsti dall'articolo 156 c.c., non possono attenere a vizi della sentenza, ovvero ad intese simulatorie ad essa sottostanti.

Ne deriva che, applicandosi l'articolo 156 c.c., comma 7, in via analogica alla separazione consensuale, i "giustificati motivi" non possono attenere a vizi dell'accordo di separazione, o alla sua simulazione, costituendo presupposto giuridico del ricorso in via analogica a detta procedura camerale proprio l'allegazione dell'esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, restando quindi l'allegazione degli eventuali vizi dell'accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, rimessi al giudizio ordinario, secondo le regole generali.

Tale insegnamento e' stato ribadito, piu' in generale, da Cass. 8.5.2008, n. 14188, che ha affermato che in materia di assegno di mantenimento i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorche' non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si e' gia' ricordato, la pronuncia sull'assegno di mantenimento e' idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

La Corte di appello ; nell'affermare che i giustificati motivi considerati dall'articolo 156 c.c., u.c, non debbono essere circoscritti ad accadimenti di ordine materiale che comportino immutazione della realta' fenomenica (c.d. fatti nuovi), ma possono ricomprendere qualsivoglia situazione idonea a rappresentare una realta' diversa da quella in precedenza considerata come esistente, idonea a fondare una diversa valutazione, e quindi l'acquisita conoscenza della reale consistenza del patrimonio del coniuge onerato, e' giunta a conclusione contrastante con il principio teste' riaffermato.

E' infatti evidente che in tal modo il giudice della revisione delle condizioni di separazione prenderebbe in esame non gia' un fatto nuovo, ma quella medesima situazione reddituale gia' posta a fondamento degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dai coniugi, rispetto alla quale si e' formato il giudicato.

Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale restano logicamente assorbiti.

Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio. Poiche' non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte puo' pronunciare nel merito, rigettando per quanto si e' sin qui detto la domanda di revisione delle condizioni di separazione.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Riuniti i ricorsi, rigetta il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il primo, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di revisione delle condizioni di separazione; compensa le spese dell'intero giudizio;

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5.

si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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