La violazione dell'obbligo di fedelta' coniugale non e' causa d'addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale

La violazione dell'obbligo di fedelta' coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, non e' causa d'addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa gia' preesisteva. Detto principio enunciato con sentenza della Cassazione n. 8512/2006 è stato confermato con ordinanza del 28/01/2011 n. 2093.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 28 gennaio 2011, n. 2093



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LI. NI. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso l'avvocato BUCCI COSTANTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato POLITO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. GI. (C.F. (OMESSO));

- intimata -

avverso la sentenza n. 1126/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. CULTRERA: per l'effetto il ricorso deve essere rigettato. Ove si condividano i rilievi teste' formulati, il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio.

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2007, in parziale riforma di precedente pronuncia del Tribunale di Latina che pronunciando la separazione personale tra Ni. e Ma. Gi. con addebito a quest'ultima, ha affidato i figli al padre, attribuendogli la casa coniugale, ed onerandolo dell'obbligo di corrispondere alla moglie assegno alimentare in euro 350,00 mensili, ha escluso l'addebito alla Ma. , ha disposto l'affido congiunto dei figli, ha confermato l'obbligo del Li. del mantenimento dei figli ed ha aumentato all'importo di euro 1.000,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie. Quanto all'addebito, ha rilevato che i testi hanno riferito che la Ma. rese partecipe della sua relazione con tale Sa. anche il marito, in un momento in cui il rapporto coniugale era gia' in crisi. In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento a favore della Ma. , ha rilevato che non sono risultate provate concrete opportunita' di lavoro successive alla separazione, ne' l'esistenza di autonome fonti di reddito sufficienti a consentirle il mantenimento del precedente tenore di vita.

Li. Ni. , con ricorso notificato il 24.1.2008, ha impugnato per cassazione la decisione deducendo quattro motivi:

1.- per vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'addebito alla Ma. della separazione. Ascrive alla Corte territoriale errata valutazione delle prove testimoniali acquisite- deposizione delle testi Ba. , An. e Bu. -, che hanno confermato la relazione extraconiugale tra la Ma. e tale Sa. . Formula sintesi conclusiva con cui chiede se difetti la motivazione laddove manchi o sia errato l'esame di prova che ha accertato suddetta relazione.

2.- analogo vizio, in relazione all'affermazione della Corte territoriale secondo cui e' risultato provato che la Ma. intrattenne relazione con Sa. in un periodo di crisi coniugale, e ne fece partecipe il marito, il che non comporta violazione dei doveri coniugali. La deposizione del Sa. e' inattendibile. La moglie, col A) suo tradimento accompagnato da indifferenza nei confronti suoi e dei figli, ha violato il disposto dell'articolo 143 c.c.. Chiede con conclusivo quesito di diritto: 1.- se il riferito comportamento violi il disposto della norma citata; 2.- se esiste vizio motivazionale attesa la non corretta valutazione delle prove.

3.- ancora vizio di motivazione in relazione all'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. La decisione e' fondata sulla rilevata assenza d'attivita' lavorativa da parte delle predetta, ma non tiene conto del fatto che questa non ha cercato una propria occupazione che la rendesse indipendente; nonche' sull'esigenza di mantenere il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, divenuto parametro irrilevante atteso il decorso di ben 11 anni dalla data dell'udienza presidenziale di prima comparizione. Formula quesito di diritto con cui: 1.- chiede se e' inficiata da vizio di motivazione la sentenza che esamina solo in parte il compendio istruttorio, omettendo di valutare le spese documentalmente provate; 2.- chiede se incorra in vizio di ultrapetizione la sentenza che pronunci oltre le istanze delle parti.

4.- violazione dell'articolo 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale attribuito l'assegno di mantenimento alla Ma. dalla data della sentenza di primo grado, in assenza di richiesta della predetta. Chiede col quesito di diritto se esista il vizio denunciato laddove la sentenza riconosca una retrodecorrenza dell'assegno senza richiesta del beneficiario.

L'intimata non ha spiegato attivita' difensiva. Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione rilevando che:

"il primo, terzo e quarto motivo, la cui articolazione coltiva vizio di motivazione illustrando comunque il fatto controverso come prescritto dall'articolo 366 bis c.p.c., critica la valutazione degli elementi probatori vagliati dal collegio, mirando in sostanza alla loro rivisitazione e sollecitandone nuova lettura in tesi corretta e comunque piu' favorevole, che in questa sede e' pero' preclusa.

Il secondo motivo e' infondato. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte - Cass. n. 25618/2007-, secondo cui la violazione dell'obbligo di fedelta' coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, non e' causa d'addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa gia' preesisteva (cfr. anche Cass. n. 8512/2006). Il giudice di merito, pur incorrendo in errore per aver negato la violazione da parte della Ma. del siffatto dovere, ha comunque ritenuto di escludere l'anzidetto nesso causale tra il tradimento e la fine dell'unione coniugale, con valutazione, adeguatamente motivata, insindacabile nel merito".

Il P.G. ha aderito alla proposta.

Il collegio ritiene di condividerne gli argomenti fondanti, osservando peraltro:

a.- che il terzo motivo e' inammissibile in quanto si conclude con formulazione di due quesiti di diritto generici. Chiede infatti in senso tautologico ed astratto se violi il disposto dell'articolo 345 c.p.c. la sentenza che esamina erroneamente solo talune delle risultanze probatorie senza porle a confronto con le altre in fattispecie in cui il reddito deve essere decurtato delle spese, e se sussista vizio di ultrapetizione, in particolare se la sentenza pronunci oltre la richiesta dell'assegno di mantenimento e la sua decorrenza. Sono dunque solo apparente e non rispondono "all'esigenza di cooperazione all'espletamento della funzione nomofilattica della S.C., posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato articolo 366 bis c.p.c." - Cass. n. 4044/2009 e n. 8463/2009 -.

b.- che il quarto motivo e' privo di fondamento. La Corte di merito non e' incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione nell'attribuzione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla sentenza di primo grado. Senza tener conto della ordinaria decorrenza dell'assegno dalla data della domanda nel giudizio di separazione, ha piuttosto inteso far salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del precedente grado, facendone decorrere gli effetti dalla data della sua definizione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non vi e' luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d'attivita' difensiva della parte intimata. A norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalita' e dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.
 

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