Le nozze sono nulle se la coppia non concepisce figli e si limita ad avere solo rapporti protetti

La non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di non procreazione, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella societa' naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale, come e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23481/2005 proposto da:

TO. EL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso l'avvocato TRAVARELLI ETTORE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NE. FA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso l'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PAOLO DE AGOSTINI di ROMA - Rep. n. 50613 del 14/11/08, depositata in udienza;

- resistente -

avverso la sentenza n. 497/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2008 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ETTORE TRAVARELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ORNELLA MANFREDINI che ha chiesto l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2001, Ne. Fa. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma To. El. per sentir dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data (OMESSO) dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio - ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello del Vicariato di Roma l'8 febbraio 2001 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con Decreto 10 maggio 2003 - con la quale era stata dichiarata la nullita' del matrimonio concordatario, contratto dal Ne. e dalla To. in (OMESSO), per esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi.

La To., costituitasi in giudizio, deduceva pregiudizialmente la inammissibilita' dell'azione proposta dal Ne.; nel merito si opponeva alla declaratoria di efficacia nell'ordinamento della sentenza ecclesiastica, in quanto contraria all'ordine pubblico. In via gradata avanzava domanda riconvenzionale per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 129 bis c.c., di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 516,46. Con sentenza 13 gennaio - 2 febbraio 2005 la Corte adita ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del 15 ottobre 1999 del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio.

Avverso tale sentenza To. El. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimato Ne. Fa. non ha presentato controricorso, ma ha nominato suo difensore, conferendogli procura speciale, l'avv. Manfredini Ornella, che ha partecipato alla discussione nella pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Legge n. 121 del 1985, articolo 8 ed all'articolo 2697 c.c., per l'inesistenza del decreto di esecutivita' della sentenza ecclesiastica al momento di proposizione della domanda. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Poiche' il decreto di esecutivita' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della sentenza del Tribunale Ecclesiastico e' stato emesso soltanto nel corso del giudizio di delibazione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare la domanda di delibazione improponibile od inammissibile per mancanza, al momento della introduzione del giudizio, di un presupposto processuale indispensabile e per la inesistenza dell'oggetto, dato che veniva richiesta la delibazione di un provvedimento che non esisteva. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, e articolo 797 c.p.c., vecchio testo, e all'articolo 2697 c.c., per la mancata produzione in giudizio della documentazione richiesta ex lege per la delibazione. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ai sensi dell'articolo 797 c.p.c., tuttora applicabile in materia di delibazione delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici, il Ne. avrebbe dovuto provare che, al momento della proposizione della domanda, non pendeva presso il giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

Il Ne., a seguito di specifica richiesta della Corte d'Appello, aveva prodotto in giudizio un certificato, con il quale il Tribunale di Roma attestava la iscrizione del "procedimento n. (OMESSO), iscritto il 13.12.1996, assegnato a Sezione SP, contenzioso To. /Ne., ud. 4.9.1997, sep. Consensuale definito, G.I. N. G. ".

Producendo tale certificazione il Ne. non avrebbe assolto l'onere probatorio che gli incombeva, non essendo tale produzione sufficiente per escludere la esistenza di un giudizio, avente il medesimo oggetto del presente, pendente tra le stesse parti, instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, e articolo 797 c.p.c., vecchio testo, nonche' in riferimento agli articoli 2 e 32 Cost., per contrasto della sentenza ecclesiastica di annullamento con l'ordine pubblico italiano (tutela della salute della moglie). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deduce la ricorrente che nella motivazione della sentenza, emessa dal giudice ecclesiastico, si da atto che il bonum prolis fu escluso dal Ne. e dalla To., perche' il primo era affetto da una grave malattia (sindrome di Reiter) trasmissibile con i rapporti sessuali sia alla moglie sia all'eventuale feto, fatto che avrebbe consentito soltanto di avere rapporti sessuali in forma protetta.

La Corte d'Appello, dichiarando efficace in Italia la sentenza del giudice ecclesiastico, senza dare il giusto rilievo al motivo che aveva determinato la esclusione della prole, avrebbe violato il combinato disposto della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, e articolo 797 c.p.c., vecchio testo, nonche' degli articoli 2 e 32 Cost., per non avere considerato che detta sentenza, violando il diritto alla salute della ricorrente, si poneva in contrasto con il limite dell'ordine pubblico italiano.

Conseguentemente avrebbe anche errato nel respingere la domanda della To., proposta in via riconvenzionale, di attribuzione alla stessa, ai sensi dell'articolo 129 bis c.c., di un assegno mensile di mantenimento, sul rilievo della mancanza del requisito della buona fede, perche' la stessa, nel momento in cui fu celebrato il matrimonio concordatario, era a conoscenza della specifica circostanza per la quale e' stata pronunciata la nullita' del matrimonio.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al combinato disposto della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, e articolo 797 c.p.c., vecchio testo, nonche' in riferimento agli articoli 2 e 32 Cost., per contrasto della sentenza ecclesiastica di annullamento con l'ordine pubblico italiano (tutela della salute del nascituro).

La delibazione della sentenza in questione si porrebbe in contrasto anche con il fondamentale diritto dalla tutela della salute del nascituro, atteso che il riconoscimento della efficacia di detta sentenza in Italia si tradurrebbe in una censura per non avere i coniugi voluto concepire un figlio in una situazione di grave pericolo per la sua futura salute.

Il primo motivo di ricorso e' infondato.

La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilita' o improponibilita' della domanda del Ne. perche' al momento della proposizione della domanda mancava il presupposto processuale del decreto di esecutivita' della sentenza ecclesiastica del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la cui mancanza renderebbe addirittura la sentenza inesistente.

Tale tesi non e' condivisibile.

La ricorrente erroneamente qualifica il decreto di esecutivita' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica quale presupposto processuale, trattandosi invece di una condizione dell'azione. Non incide infatti sulla esistenza o validita' del rapporto giuridico processuale (come si verifica, ad esempio, in mancanza o nullita' della domanda giudiziale oppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta a giudice incompetente), ma incide sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole. Essendo una condizione dell'azione (condizione della sentenza positiva di accoglimento), e' necessario che sussista non nel momento in cui viene introdotto il giudizio, ma nel momento in cui la lite viene decisa. Pertanto detta condizione puo' venire ad esistenza, senza alcun pregiudizio per l'attore, anche in corso di causa, com'e' avvenuto nel caso di specie.

Anche il secondo motivo e' infondato.

L'articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 6, - da ritenersi tuttora applicabile nel caso di domande di dichiarazione di efficacia nella Repubblica delle sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici (cfr. tra le molte Cass. n. 8764 del 2003) - prevede quale condizione ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza straniera la pendenza davanti ad un giudice italiano di un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

Secondo la ricorrente il Ne. non avrebbe assolto l'onere probatorio che a lui incombeva di fornire la prova della inesistenza di siffatta pendenza, il che sarebbe di ostacolo alla delibazione della sentenza di nullita' del matrimonio.

Il predetto non solo avrebbe omesso di allegare la necessaria documentazione (certificazione negativa della cancelleria del Tribunale) all'atto della citazione, ma non avrebbe mai prodotto un qualche documento tale da soddisfare il disposto del menzionato articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte di merito ha affermato che non risultano pendenti tra le parti giudizi sullo stesso oggetto, affermazione che appare corretta atteso che, avendo la cancelleria del Tribunale certificato (come risulta da quanto affermato dalla stessa ricorrente) che l'unica causa pendente (e peraltro ormai definita) tra le parti era una causa di separazione personale dei coniugi, devesi logicamente ritenere che, facendo riferimento a tale esclusivo giudizio, abbia implicitamente escluso la pendenza tra le parti stesse di altri giudizi, aventi un diverso oggetto, riguardanti il loro matrimonio.

E' appena il caso di osservare che il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullita' del matrimonio concordatario, pronunciata dai Tribunali Ecclesiastici, non e' precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato Italiano, giacche' il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullita' del matrimonio (cfr. in tale senso: Cass. n. 3339 del 2003).

Infine anche il terzo ed il quarto motivo, che proponendo questioni logicamente e giuridicamente connesse possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la ricorrente la sentenza di nullita' non potrebbe essere dichiarata efficace in Italia perche', ponendosi in contrasto con il fondamentale diritto alla salute garantito dall'articolo 32 Cost., conterrebbe disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullita' di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversita' di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, ne' sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n. 7128 del 1982; Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del 1988).

Con la sentenza n. 2678 del 1984 questa Suprema Corte ha chiarito che (cfr. motivazione) la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (articolo 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioe', alla formazione di quella societa' naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (articoli 29, 30 e 31 Cost.) (com'e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri.

Da ultimo le sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 19809 del 2008, dopo avere distinto le cause di incompatibilita' delle sentenze di altri ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilita' (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, gia' affermato in precedenti pronunce; secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullita' del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'e' imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilita' relativa.

Nel caso di specie non appare configurabile neppure tale incompatibilita', non potendosi ritenere rilevanti, al fine di verificare la compatibilita' della sentenza del Tribunale ecclesiastico con l'ordine pubblico italiano, circostanze, quali quella addotta dalla ricorrente (malattia contagiosa del marito, che avrebbe potuto pregiudicare la salute sia della moglie che di eventuali figli), che ai fini della dichiarazione di nullita' del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico non hanno assunto alcun rilievo causale.

La compatibilita' o meno con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullita' del matrimonio.

Nella fattispecie la nullita' del matrimonio concordatario e' stata dichiarata per la concorde esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa, che la giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di maggiore disponibilita' che lo Stato si e' imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano.

Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. La particolarita' della materia oggetto del presente giudizio appare giusto motivo per la integrale compensazione tra le parti della spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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