Lo scioglimento della comunione ereditaria si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. cod. civ. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti

Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del "de cuius" al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. cod. civ. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti;d'altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, sicchè l'attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 febbraio 2007, n. 4224)




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