Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento

Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l'esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull'originale(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1903).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11837/2004 proposto da:

DE. RO. MA. GI. , erede di FR. MA. FR. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NASUTI GIANFRANCO;

- ricorrente -

contro

F. S. , CU. GI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEVATI LUIGI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1113/2003 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2008 dal Consigliere Dott. MAZZACANE VINCENZO;

udito l'Avvocato ORLANDO Guido, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato BUCCELLATO Fausto con delega depositata in udienza dell'Avvocato RAIMONDI Giuseppe, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., LO VOI Francesco, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato DE. RO. Ma. Gi. , quale procuratrice speciale di FA. Ma. Fr. assumeva che la sorella di quest'ultima, FA. Gi. , deceduta il (OMESSO), con testamento olografo del (OMESSO), aveva disposto dei propri beni in favore di tali F. S. (cui aveva lasciato in legato un negozio e del denaro) e CU. Gi. (alla quale aveva lasciato la casa di abitazione).

Cio' premesso l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona il F. e la CU. chiedendo l'accertamento della propria qualita' di erede "ex lege" della "de cuius", la declaratoria di nullita' del suddetto testamento olografo in quanto non di mano di FA.Gi. o, in via subordinata, l'annullamento del testamento stesso per essere la testatrice, date le sue condizioni psicofisiche deteriorate negli ultimi anni, incapace di testare; conseguentemente chiedeva la condanna dei convenuti al rilascio dei beni dimessi da FA. Gi. oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio il F. e la Cu. chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni articolo 96 c.p.c..

Con sentenza del 22.6.2000 il Tribunale adito rigettava le domande attrici e la domanda riconvenzionale.

Proposto gravame nella suddetta qualita' da parte della De. Ro. , cui resistevano il F. e la Cu. (la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 23.12.2003, ha rigettato l'impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza De. Ro.Ma. Gi. , nella asserita qualita' di erede di Fa.Ma. Fr. nel frattempo deceduta, ha proposto un ricorso basato su due motivi, cui il F. e la Cu. hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza della legittimazione ad agire della ricorrente, nella dedotta qualita' di erede di FA. Ma. Fr. ; invero, pur non essendo indicata in ricorso la documentazione comprovante la sua legittimazione ad agire, si rileva che, unitamente al ricorso per Cassazione (la ricorrente ha depositato il certificato di morte di FA. Ma. Fr. , deceduta il (OMESSO), e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del (OMESSO), relativa alla qualita' di erede della De. Ro. quale figlia della Fa. .

Cio' premesso, si rileva che, con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 61 - 113 - 115 - 2001 - 216 c.p.c., articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che legittimamente la Consulenza Tecnica d'ufficio, di natura grafologica, del testamento olografo del (OMESSO), era stata eseguita sulla copia fotostatica della scheda testamentaria e non sull'originale.

La De. Ro. , premesso che, a seguito del disconoscimento da parte dell'attrice del documento suddetto del (OMESSO), costituiva onere probatorio delle controparti, che di tale scrittura intendevano avvalersi, chiederne la verificazione, producendo, a tal fine, l'originale, assume che, contrariamente al convincimento del Giudice di Appello, la consulenza grafologica effettuata su fotocopia o, come nella specie, su fotografia dell'originale, e' priva di attendibilita', atteso che, solamente nel documento in originale, possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarita' consente di risalire, con elevato grado di probabilita'; al reale autore della sottoscrizione.

La ricorrente, infine, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'attrice, nel primo grado di giudizio non avesse nominato alcun C.T.P., posto che dal verbale di udienza tale nomina non risultava, mentre l'elaborato redatto dal professor Ma. , privo di data di redazione, era presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice con impressa la data di trasmissione via fax del 22.7.1999, laddove la C.T.U. era stata depositata in cancelleria il 3.3.1999; la ricorrente rileva che il C.I.U. non ha dato conto dei rilievi sollevati dal Ma. .

La censura e' fondata nei limiti che saranno ora precisati.

La Corte territoriale, nel condividere il convincimento espresso dal Giudice di primo grado, in ordine alla autografia del testamento olografo per cui e' causa da parte di Fa.Gi. all'esito della C.T.U. espletata con riferimento anche a numerose scritture di comparazione, ha rigettato i motivo di appello formulato da FA.Ma. Fr. circa la dedotta erroneita' dell'esame della scheda testamentaria su una fotocopia invece che sull'originale in proposito ha affermato che tale censura riguardava "il metodo operativo e non la parte comparativa e valutativa della C.T.U., anche perche' non spiega per quali motivi, in concreto, le correlazioni del C.T.U. non siano condivisibili"; si trattava, quindi, di una denuncia di irregolarita' attinente allo svolgimento delle operazioni peritali da far valere in pendenza delle operazioni stesse oppure, in forma specifica, alla prima udienza dopo il deposito della C.T.U.; non essendo cio' avvenuto, la dedotta irregolarita' doveva ritenersi sanata.

In proposito si rileva che la censura sollevata dall'appellante come riportata dallo stesso Giudice di appello non afferiva alla regolarita' o meno dello svolgimento delle operazioni peritali, ma riguardava la contestata attendibilita' delle conclusioni della C.T.U. in ordine alla ritenuta autografia della scheda testamentaria in oggetto a seguito del rilievo che l'esame grafologico era stato effettuato sulla copia fotostatica del documento invece che sull'originale.

Il vizio denunciato riguardava quindi il fatto che erroneamente il Giudice di primo grado aveva attribuito alla suddetta scrittura privata l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2702 c.c., laddove la riconducibilita' del contenuto e della sottoscrizione della scrittura privata stessa alla "de cuius" (cosi' da determinare una presunzione legale superabile soltanto con l'esito favorevole della querela di falso) postulava che l'esame grafologico fosse eseguito sul documento in originale.

Orbene le argomentazioni in proposito ribadite dalla ricorrente in questa sede sono fondate, posto che in effetti soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarita' o addirittura singolarita' consente di risalire, con elevato grado di probabilita', al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificita' del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico - fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non puo' invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi (vedi al riguardo in motivazione Cass. 18.2.2000 n. 1831).

E' dunque evidente che l'errata qualificazione della effettiva natura del motivo di appello formulato da FR. Ma. Fr. ha determinato una palese carenza della motivazione in proposito resa dalla sentenza impugnata, che invero non ha minimamente chiarito se l'esame grafologico eseguito dal C.T.U. si fosse svolto sull'originale o sulla copia fotostatica della menzionata scheda testamentaria, e che dunque non si e' pronunciata, qualora ricorresse questa seconda ipotesi, sulla questione di diritto sopra esaminata.

L'enunciata carenza motivazionale su di un punto decisivo della controversia comporta la necessita' sotto tale aspetto di un suo nuovo esame in sede di giudizio di rinvio.

E' invece infondato l'ulteriore profilo di censura relativo alla nomina del C.T.P. professor Ma. , nomina esclusa dal Giudice di Appello perche' di essa non vi era traccia nel verbale di udienza e perche' comunque nella C.T.U. non vi era alcun accenno al deposito di una relazione di parte redatta dal suddetto professionista; la Corte territoriale, peraltro, ha evidenziato che, essendo stato inserito nel fascicolo di parte attrice un elaborato del professor Ma. successivamente al deposito in cancelleria della C.T.U., ed avendo egli comunque preso parte alle operazioni peritali, come risultava dalla delega ricevuta dal C.T.U. al riguardo, si doveva rilevare che il Ma. non aveva svolto alcuna censura specifica alla relazione di C.T.U., essendosi limitato solo successivamente a trasmettere uno scritto contenente rilievi critici sui criteri metologici seguiti dal C.T.U..

In proposito la ricorrente rileva che la sentenza impugnata non ha preso in esame la lettera del 12.10.1998, inviata dal professor Ma. via fax al C.T.U. dottoressa Ca. ; con la quale egli era stato nominato C.T.P., nonche' la delega del 16.2.1999, rilasciata dal C.T.U. al Ma. perche' questi potesse esaminare compiutamente la scheda testamentaria.

Orbene tali argomentazioni devono essere disattese, posto che anzitutto la ricorrente non ha neppure dedotto di aver sollecitato con i motivi di appello la Corte territoriale ad esaminare la lettera del 12.10.1998 di cui comunque non e' stato trascritto nel ricorso il contenuto onde apprezzarne il necessario requisito di decisivita'; quanto poi alla delega del 16.2.1999, rilasciata dal C.T.U. al Ma. , per poter prendere visione della scheda testamentaria, il Giudice di Appello, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, ha esaminato, come si e' visto, tale documento, ritenendolo rilevante ai fini della prova della effettiva partecipazione del Ma. alle operazioni peritali pur in assenza di una sua nomina formale come C.T.P..

D'altra parte l'assunto della ricorrente e' infondato anche per il decisivo rilievo che essa deduce, a seguito dell'erroneo convincimento del Giudice di Appello circa la mancata nomina del C.T.P., l'omesso esame, da parte del C.T.U., delle osservazioni sollevate dal Ma. , senza peraltro aver censurato la sopra richiamata statuizione della sentenza impugnata, secondo cui l'elaborato redatto dal Ma. era stato inserito nel fascicolo di parte attrice a seguito di trasmissione via fax del 22.7.1999, quindi in epoca successiva al deposito in cancelleria della C.T.U., avvenuto il 3.3.1999.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell'articolo 591 c.c. e articolo 115 c.p.c., e/o vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso l'incapacita' di testare della "de cuius" negando l'ammissione di prove necessarie e basandosi su di una C.T.U. scarsamente attendibile.

Tale motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso.

In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

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