Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio

Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, una volta accertato da parte del giudice di merito - in modo insindacabile in sede di legittimità - che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non vi è nulla da fare. Come noto l'art. 162 del c.c. condiziona l'opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto della abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2647 c.c. è degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 maggio 2011, n. 11319



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Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, una volta accertato da parte del giudice di merito - in modo insindacabile in sede di legittimità - che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non vi è nulla da fare. Come noto l'art. 2647 c.c. è degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.

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