Non è preclusa né limitata la legittimazione attiva del soggetto che vanti un diritto facente parte di una comunione ereditaria

Non è preclusa né limitata la legittimazione attiva del soggetto che vanti un diritto facente parte di una comunione ereditaria visto che, in assenza di prova contraria, il consenso degli altri comunisti deve essere presunto e sempre che, come nel caso concreto, la domanda formulata sia volta soltanto alla declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dal terzo (con relativa condanna al ripristino dello status quo ante), comportamento che, ovviamente, si ponga come lesivo del legittimo esercizio del diritto vantato.

Tribunale Potenza Civile, Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 80



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza, nella persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. 859/1999 R.G. il 29/5/1999 e vertente tra Sa.Ge., rappresentata e difesa dall'avv. Lu.Lo., giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

Attore

e

Fe.Ro., rappresentato e difeso dall'avv. Lu.Pe., giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Oggetto: rilascio di terreno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/5/1999, Sa.Ge. esponeva che, essendo comproprietaria, insieme alle due sorelle An. e Ma., delle particelle di terreno, sito in agro del Comune di Vietri di Potenza, alla via (omissis), in catasto al foglio (omissis), particelle n. (omissis) e (omissis), pervenute a titolo di successione mortis causa dal padre Sa.Ca., il Fe., proprietario di terreno confinante con la particella (omissis), nel 1992 ebbe a realizzare, sul proprio fabbricato, l'apertura di una finestra a porta balcone ad una distanza inferiore a quella di legge; rappresentava ancora che il predetto Fe. nel 1993 ebbe a realizzare una pavimentazione in cotto ed una recinzione in pannelli e pali, oltre ad un muro in cemento armato che determinava lo sconfinamento e l'occupazione parziale delle particelle (omissis) e (omissis) per un totale di mq. 137,98.

Ciò premesso, chiedeva condannarsi il convenuto al rilascio del terreno illegittimamente occupato ed alla rimozione dell'apertura realizzata in violazione delle distanze di legge, ovvero alla riduzione della stessa nel rispetto dei limiti legali, oltre al risarcimento del danno e delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio Fe.Ro. che, nel contestare in foto l'avversa domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto, rappresentando di aver posseduto il terreno relativo alle particene in contestazione uti dominus da tempo immemorabile e di averne usucapito, pertanto, la proprietà.

In corso di causa, concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., con il deposito delle relative memorie, venivano ammesse le prove testimoniali richieste da entrambe le parti ed escussi i relativi testi; veniva, inoltre, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'esatto confine tra la particella (omissis) ed il terreno limitrofo di proprietà del convenuto, nonché l'avvenuta realizzazione, da parte di quest'ultimo, di una veduta in violazione delle distanze di legge.

Precisate le conclusioni all'udienza del 23/10/2009, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

A seguito del deposito delle memorie conclusionali delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda si parte attrice si fonda esclusivamente sull'assunto della piena proprietà, in capo alla Sa. ed alle sue due sorelle, delle particelle di terreno controverse, ossia delle particelle n. (omissis) e (omissis), nelle quali si assume sia avvenuto uno sconfinamento da parte del convenuto, con l'occupazione di parte del terreno dell'attrice ed in relazione alle quali si afferma che il Fe. abbia realizzato, nel fabbricato insistente sul terreno limitrofo di sua proprietà, un'apertura, e precisamente una porta balcone, in violazione della normativa di disciplina delle distanze di legge.

A tale prospettazione si oppone decisamente la difesa del Fe., che assume l'insussistenza del diritto di proprietà dell'attrice sulle particelle in questione, per averle egli stesso usucapite, a seguito del possesso uti dominus e da tempo immemorabile, del relativo terreno.

Preliminarmente si rileva che la sussistenza di una comunione ereditaria tra l'odierna attrice e le sue due sorelle sulle particelle di terreno in contestazione, rilevabile dall'esame della documentazione in atti ed in particolare della dichiarazione di successione di Sa.Ca., padre dalla odierna attrice, non limita né preclude la legittimazione attiva di quest'ultima nel presente giudizio, in primo luogo perché il consenso degli altri comunisti all'azione intrapresa si presume esistente, in mancanza di prova contraria, ed in secondo luogo perché l'oggetto della domanda proposta dalla Sa. (meramente dichiarativa dell'illegittimità del comportamento del convenuto e diretta alla condanna dello stesso soltanto al rilascio del fondo occupato ed alla rimozione dell'apertura realizzata in violazione di legge, oltre che al risarcimento del danno di cui, tuttavia, si richiede la liquidazione in separata sede) non implica la necessità di alcun frazionamento pro quota, in relazione alla partecipazione ereditaria delle singole comuniste.

Punto nodale ai fini della decisione della presente controversia è, dunque, quello relativo alla individuazione del soggetto in capo al quale far ricadere la piena proprietà delle particelle di terreno in contestazione, ossia delle particelle n. (omissis) e (omissis), che entrambe le parti si contendono, assumendo di esserne proprietarie per titoli diversi ed in particolare, l'attrice, per esserle pervenute in eredità dalla successione di suo padre, ed il convenuto, per averle possedute ininterrottamente uti dominus da tempo immemorabile, maturandone, quindi, l'usucapione.

L'accertamento del diritto controverso risulta possibile non soltanto attraverso l'esame della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ma anche tramite la valutazione degli esiti istruttori raccolti in corso di causa.

Un principio di prova della sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attrice è rappresentato dalla dichiarazione di successione del padre della stessa, Sa.Ca., nel cui patrimonio, devoluto alle eredi, sono ricomprese entrambe le particelle n. (omissis) e (omissis); nessuna prova documentale, sul punto, ha fornito invece il convenuto.

Ma vi è di più: dall'istruttoria svolta in corso di causa, è emerso con sufficiente chiarezza che le particelle di terreno in esame, nel corso degli ultimi decenni, sono state possedute e gestite, direttamente ed indirettamente, prima dal padre dell'attrice e poi da quest'ultima che ha consentito, fin dagli anni 70, che il sig. Pa.Vi. le utilizzasse come deposito di materiali edili; è pure emerso che, fin dagli anni 80, l'attrice fece apporre una recinzione sui confini del proprio terreno; che la stessa permise al cugino, De.Pa., di poter ricoverare nel terreno per cui è causa un autoveicolo di sua proprietà.

"... Non ricordo se prima o dopo il terremoto del 1980, Sa.Ge. mi chiamò in un suo terreno sito a Vietri di Potenza in c.da (omissis) per posare dei blocchetti di cemento che probabilmente dovevano servire come base per una recinzione. ... All'incirca nel 1970 acquistai da Pa.Vi. materiale edile per la riparazione della mia abitazione e prelevai questo materiale in più occasioni in n fondo che potrebbe essere quello dove in seguito realizzai il muretto in blocchetti di cemento ...": è quanto dichiarato dal teste Pa.Ge.

"... Circa trent'anni fa depositai nel terreno per cui è causa un autoveicolo di mia proprietà non più funzionante e chiesi il permesso a mio zio Sa.Fe. Dico meglio, Sa.Fe. era il proprietario della macchina e mi riferì di aver chiesto a Sa.Ge. il permesso di depositare la macchina. .. Dopo il terremoto del 1980 mia cugina Sa.Ge. depositò del materiale nel terreno ed in particolare di blocchetti di cemento e dei pali ed inoltre autorizzò Pa.Vi., che esercitava attività di commercio di materiale edile, a depositare tale materiale. .. Pa.Vi. utilizzava il terreno come deposito per la sua attività ... egli mi riferì di essere stato autorizzato da mia cugina a depositare il materiale nel terreno ...": sono le affermazioni rese dal teste De.Pa.

Lo stesso Pa.Vi. ha integralmente confermato quanto riferito dai testi precedenti: "... Sono proprietario di un fondo che confina con quello per cui è causa e all'incirca nel 1978 conducevo in affitto il fondo che ho poi acquistato. Nello sesso periodo chiesi a Sa.Ge. il permesso di depositare materiale edile nel fondo di via (omissis) e avuta l'autorizzazione, utilizzai pochi metri quadrati di quel terreno come deposito. Utilizzati questa porzione di fondo per quattro, cinque anni. ..".

Dalle suesposte dichiarazioni testimoniali, univoche e concordi tra loro, emerge con estrema chiarezza, che, nel corso di diversi decenni, la Sa. ebbe effettivamente ad utilizzare il fondo in questione, disponendone da proprietaria ed autorizzando non solo terzi soggetto a depositare sullo stesso materiali edili e veicoli, ma anche predisponendo una recinzione in cemento armato.

Sommando, quindi, i riscontri documentali acquisiti agli atti di causa, in particolare la dichiarazione di successione di Sa.Ca. e gli esiti testimoniali sopra ricordati, si può affermare che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio con sufficiente rigore e precisione, avendo dimostrato di aver gestito ed utilizzato la porzione di terreno in contestazione a far data da diversi decenni ed ininterrottamente nel corso degli anni, esercitano sulla stessa un possesso indisturbato e pacifico, quantomeno fino al 1993, allorquando il convenuto, abbattendo la preesistente recinzione, ebbe a sconfinare nella proprietà di controparte, mediante la realizzazione di una pavimentazione in cotto.

Non altrettanto può dirsi con riferimento alla posizione del convenuto, Fe.Ro., il quale non solo non ha fornito alcun riscontro documentale del suo asserito diritto di proprietà, acquisito per usucapione grazie all'uso continuato ed indisturbato dei beni contesi nel corso degli anni, ma non è nemmeno stato in grado di fornire adeguati supporti testimoniali ai propri assunti.

I testi di parte convenuta, infatti, si sono limitati ad affermazioni generiche in ordine al fatto che il Fe., e prima di lui suo padre, fossero effettivamente proprietari ed utilizzatori del fondo confinante con quello per cui è causa (circostanza pacifica, incontroversa e non rientrante nell'oggetto del presente giudizio), con la precisazione che gli stessi avrebbero pure, nel corso degli anni, utilizzato un non meglio identificato ed individuato "locale deposito", di cui non è dato conoscere né la precisa ubicazione né la relazione con il fondo limitrofo di parte attrice.

"... Conosco Fe.Ro. e so che lo stesso abita in una casa a Vietri di Potenza via "(omissis)"... Sono amico del Fe. e lo frequento da circa 25 anni. Il fabbricato è stato costruito circa 10 anni fa. Dico meglio, è stato ultimato 10 anni fa ma i lavori sono iniziati molti anni prima. Inizialmente, e non meno di 25 anni fa, vi era una struttura "grezza" che in seguito è stata portata a termine. Il Fe. abita nell'immobile da circa 10 anni. Nel terreno dove è stato realizzato il fabbricato vi era anche un locale deposito utilizzato dai genitori del Fe. Già 25 anni fa il Fe. utilizzava il locale deposito insieme con i genitori ...": è quanto dichiarato dal teste Ca.An.; dichiarazioni sostanzialmente confermate anche dal teste Be.Fr., secondo cui: "... Conosco il Fe. da moltissimi anni e sono stato compagno di giochi del medesimo dal 1965 ... il fondo era utilizzato come deposito dal padre del Fe. che aveva una cantina. Nel fondo vi erano alcuni alberi da frutta. .. Negli anni successivi mi sono trasferito, ma so che su questo terreno è stato realizzato un fabbricato. ..".

Dal complessivo tenore delle summenzionate dichiarazioni testimoniali non si rinviene alcuna prova certa e definitiva degli assunti di parte convenuta, in relazione al possesso, da oltre un ventennio, delle particelle per cui è causa, da parte del Fe.: nonostante i ripetuti richiami operati dal teste Ca.An. ai venticinque anni a decorrere dai quali il Fe. avrebbe ininterrottamente utilizzato il locale deposito, non è risultato chiaro se il detto deposito ricadesse proprio nelle particelle (omissis) e (omissis) o se non rientrasse nella residua porzione di indiscussa proprietà dei Fe., con la conseguenza che, in mancanza di qualsivoglia ulteriore riscontro documentale o anche testimoniale meglio articolato e conferente, gli assunti di parte convenuta sull'avvenuta maturazione dell'usucapione del possesso delle particelle di terreno in contestazione, devono ritenersi sforniti di adeguati a validi riscontri probatori.

Soccorrono ad avvalorare la prospettazione di parte attrice anche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa (consulenza che, per l'analiticità a la completezza delle indagini svolte, risulta pienamente attendibile e condivisibile): premesso che l'attrice risulta proprietaria del terreno di cui alle ripetute particelle n. (omissis) e (omissis) sulla base della dichiarazione di successione più volte menzionata, il consulente tecnico ha accertato che: "... il sig. Fe. ha realizzato la costruzione sul confine della particella n. (omissis) del foglio n. (omissis), oltre all'occupazione della stessa e della particella n. (omissis), delimitate con recinzione perimetrale ... l'area in parte mq. 38,00 è pavimentata con piastrelle di cotto, mentre la rimanente parte di mq. 97,00 è adibita a giardino. ..".

E del resto, le medesime conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nel presente giudizio sono perfettamente sovrapponigli a quelle rese da altro C.T.U., geom. Gi.Ma., nell'ambito del procedimento penale a carico del Fe., in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio; anche nella pregressa relazione, il consulente aveva già avuto modo di accertare che il Fe.: "... ha realizzato pavimentazione in cotto nella part. (omissis) per mq. 39.21 ..., oltre all'apertura di una finestra a porta balcone che dall'interno permette la comunicazione con l'area di proprietà della querelante ..." (procedimento penale, è appena il caso di sottolinearlo, conclusosi con sentenza di assoluzione, stante l'impossibilità di accertare, in quella sede, la controversa questione relativa alla proprietà delle particelle in contestazione).

Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere pronunciata sentenza dichiarativa della illegittima ed arbitraria occupazione parziale delle particelle di terreno n. (omissis), di proprietà dell'attrice e delle sue sorelle, pro indiviso, e dell'arbitraria apertura di vedute ad una distanza inferiore a quella di legge e quindi in violazione della normativa in materia, ed essere pronunciata condanna del medesimo Fe. al rilascio del terreno illegittimamente occupato ed alla rimozione della finestra balcone realizzata in violazione delle norme di legge.

Sono quindi meritevoli di accoglimento le domande avanzate dall'attrice: quella di rilascio del cespite oggetto di causa, cui il Fe. dovrà ottemperare entro il termine, fissato dal giudice ex art. 1183 cod. civ., del 25/5/2010, nonché quella di accertamento del diritto al risarcimento del danno da abusiva occupazione, da quantificarsi in separato giudizio, danno riveniente, con ogni evidenza, dalla impossibilità dell'attrice di poter liberamente godere dei beni di sua proprietà, illegittimamente occupati da controparte per un considerevole lasso di tempo, a far data dal 1993.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, unitamente a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sa.Ge., con atto di citazione notificato in data 29/5/1999 nei confronti di Fe.Ro., così provvede:

1) in accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della parziale occupazione, da parte di Fe.Ro., delle particelle di terreno n. (omissis), e dell'apertura di vedute a distanza inferiore a quella di legge e per l'effetto condanna del medesimo Fe. al rilascio, in favore di Sa.Ge., del terreno predetto, libero da persone e cose, entro il termine del 25/5/2010, nonché alla rimozione della finestra balcone realizzata in violazione delle norme di legge;

2) dichiara il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni patiti per l'occupazione abusiva del terreno predetto, da liquidarsi in separato giudizio;

3) condanna Fe.Ro. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.458,00, di cui Euro 162,00 per esborsi, comprensivi di rimborso forfetario, Euro 566,00 per diritti ed Euro 730,00 per onorari, in favore dell'avv. Lu.Lo., per dichiarato anticipo, oltre a quelle di CTU, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Potenza il 20 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2010.

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