Non ricorre un patto successorio nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un'unica fondazione e a nominarla erede universale

Non ricorre un patto successorio vietato ex artt. 458 e 589 cod. civ. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un'unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l'interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 ottobre 2008, n. 24813)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

HE. JO. GE., in qualita' di procuratore speciale di: HE. JO. HU., HE. JO. AN., HE. JO. JO., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, difeso dall'avvocato FORMENTINI MICHELE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FO. PA. CO. CR., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

e sul 2 ricorso n. 05643/04 proposto da:

FO. PA. CO. CR., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore BR. VI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato PADOVINI FABIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

HE. JO. GE., HE. JO. HU., HE. JO. AN., HE. JO. JO., elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, difesi dall'avvocato FORMENTINI MICHELE, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 95/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 26/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/08 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria

Rosaria;

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti separatamente proposti avverso la stessa sentenza;

udito l'Avvocato FORMENTINI Michele difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato PADOVINI Fabio, difensore del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato l'8 gennaio 1997, i signori Jo. Ge., Jo. Hu., Jo. An. e He. Jo. Jo. proposero nei confronti della Fo. Pa. Co. Cr. domanda di rivendicazione della eredita' relitta da Ni. e Co. Cr. Gu., esponendo che la prima, deceduta in (OMESSO) il (OMESSO), aveva istituito con testamento olografo, datato 8 dicembre 1967, una fondazione, nominandola erede universale. Successivamente, in data (OMESSO), era deceduto il fratello Gu., che aveva lasciato un testamento olografo, datato 1 gennaio 1968, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle della sorella. Era stato nominato un amministratore dei beni, che, in data 26 febbraio 1991, aveva inoltrato alla Regione Friuli Venezia Giulia istanza di riconoscimento della fondazione, avvenuto con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 29 maggio 1991, con successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Gorizia. Quindi, il Presidente della Fondazione, Sindaco di Gorizia, in data 8 aprile 1992, aveva accettato l'eredita' con beneficio di inventario, in carenza di domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 c.c.. La Fondazione aveva preso possesso di fatto dei beni relitti, contrattando con terzi, assumendo personale, senza che venisse mai redatto inventario. Cio' premesso, gli attori sostennero la nullita' dei testamenti dei fratelli Co. deducendo la esistenza di un patto successorio, e la nullita' della intera procedura, ed in particolare dei provvedimenti emessi dal Pretore in carenza di potere, in quanto gli stessi avrebbero dovuto essere, invece, emanati dal Tribunale, nonche' del riconoscimento della Fondazione ad opera della Regione. Gli attori dedussero, inoltre, la decadenza della Fondazione dal diritto di accettare l'eredita', per averla accettata oltre un anno e mezzo dopo la pubblicazione del testamento, senza autorizzazione governativa e senza provvedere alla redazione dell'inventario nei termini di cui agli articoli 473 e 485 c.c..

Gli attori chiesero, quindi, l'accertamento della loro qualita' di eredi, la declaratoria di invalidita' dei testamenti e dei provvedimenti pretorili, l'accertamento della intervenuta decadenza della Fondazione dal diritto di accettare l'eredita' e la condanna della stessa alla consegna del compendio.

Con sentenza depositata il 4 aprile 2000, il Tribunale di Gorizia respinse le domande degli attori, compensando le spese.

I signori He. proposero appello, lamentando la erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie con riguardo alla esclusione della nullita' dei testamenti ex articolo 458 c.c., e la mancata declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi e di volontaria giurisdizione posti in essere durante la procedura di riconoscimento e di istituzione della fondazione, nonche' la ritenuta inapplicabilita' alle fondazioni delle norme sull'accettazione beneficiata.

2. - La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata in data 26 febbraio 2003, respinse il gravame, condannando gli appellanti al rimborso delle spese processuali in favore dell'appellata.

Ritenuta infondata la eccezione sollevata in sede di appello incidentale, relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva, in capo ai signori He. per non aver provato la loro qualita' di parenti successibili, in considerazione della documentazione proveniente dallo stato civile austriaco, e quella relativa alla inesistenza di altri successibili, non configurandosi litisconsorzio necessario con gli estranei al processo eventualmente indicati come effettivi eredi, osservo' il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva nella presente sede, con riguardo alla questione relativa alla mancata autorizzazione governativa (o regionale), che essa, in linea generale, non e' piu' necessaria a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 c.c., ad opera della Legge 15 luglio 1997, n. 127, anche con riferimento ad acquisizioni anteriori alla entrata in vigore della stessa legge, cit. Legge ex articolo 13.

La questione dell'applicabilita' dell'articolo 600 c.c., non ancora abrogato all'epoca dei fatti - anche alle disposizioni a favore delle fondazioni costituite con testamento, non rilevava, secondo la Corte di merito, nella vicenda in esame, per essere stato rispettato il termine decadenziale fissato nella norma citata.

Quanto alla questione della applicabilita', alle fondazioni costituite con testamento, delle norme relative alla accettazione beneficiata, ed in particolare delle disposizioni degli articoli 473 e 485 c.c., la Corte triestina, in adesione a quanto ritenuto dal primo Giudice, escluse detta applicabilita', rilevando che, nel caso in esame, non esisteva il rischio della confusione tra i due patrimoni, che e' alla base delle disposizioni sull'accettazione con beneficio di inventario. La fondazione costituita per testamento, cioe', osservo' la Corte, non ha bisogno di accettare con beneficio di inventario ne' puo' rinunziare, perche' il patrimonio di cui essa consta e' essenziale alla sua stessa nascita, non sussistendo fondazione senza un contestuale patrimonio, che viene acquistato automaticamente, per effetto di uno speciale negozio da valere post mortem, contenuto nel testamento.

Quanto alla dedotta nullita' dei testamenti perche' viziati da un patto successorio intervenuto tra i fratelli Co. Cr., con il quale costoro avrebbero, in violazione degli articoli 589 e 458 c.c., limitato la propria liberta' di testare, la Corte di merito escluse la configurabilita', nella specie, di un siffatto patto, rilevando che le due schede testamentarie non contenevano disposizioni a vantaggio reciproco, e comunque tali da far presumere che i due fratelli si fossero reciprocamente obbligati a disporre in un certo modo delle loro sostanze, trattandosi, invece, come emergeva dalla lettura dei due testamenti - che contemplavano entrambi la costituzione di una fondazione che amministrasse il patrimonio familiare per la pubblica utilita', di una intesa, raggiunta su di un piano etico/sociale e non giuridico - obbligatorio, circa la destinazione, da entrambi parallelamente e liberamente voluta, del patrimonio familiare a scopi di pubblico interesse.

Circa le istanze istruttorie degli appellanti, osservo' la Corte che la parte avrebbe dovuto chiarire, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., se si fosse trattato di nuovi mezzi di prova o di gravame avverso un provvedimento preso nel corso del giudizio di primo grado che avesse pregiudicato l'assunzione delle prove gia' richieste.

Quanto, infine, alla doglianza degli appellanti relativa a presunte irregolarita' amministrative, la Corte la ritenne inammissibile, per mancanza di specificita' della censura.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i signori Jo. Ge., Jo. Hu., Jo. An., He. Jo. Jo. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Fo. Pa. Co. Cr., che propone altresi' ricorso incidentale, resistito da controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Ragioni di priorita' logica inducono al previo esame del ricorso incidentale condizionato, che attiene alla questione della legittimazione degli attuali ricorrenti alla proposizione dell'azione di petizione di eredita'.

3. - Con il primo motivo di detto ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 457, 462, 533 c.c., e articolo 565 c.c. e ss., nonche' omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel respingere il motivo di appello incidentale condizionato con il quale la Fo. Pa. Co. Cr. aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva ritenuto di attribuire legittimazione attiva ai signori He., reputando provata la loro qualita' di parenti di quinto grado. Secondo la ricorrente incidentale, detta prova sarebbe, invece, carente. La documentazione prodotta al riguardo sarebbe costituita in gran parte da atti provenienti da autorita' di Stati stranieri, e non costituenti certificati di stato civile in senso proprio. Inoltre, le indicazioni nominative contenute nei documenti di cui si tratta non dimostrerebbero la necessaria continuita' nel vincolo di parentela. 4.1. - La censura e' destituita di fondamento.

4.2. - La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilita' e concludenza, cosi' come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al Giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria.

4.3. - Nella specie, la Corte territoriale ha in modo non illogico valorizzato, al fine della sua decisione sulla eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo ai signori He., la copiosa documentazione prodotta al riguardo, ricostruendo attraverso i diversi certificati, pur tra una serie di difficolta' interpretative degli stessi, il grado di parentela (quinto) degli attuali ricorrenti con Ni. e Co. Cr. Gu. - i due fratelli della cui eredita' si tratta, dei quali ha individuato la discendenza dal comune capostipite Wi. Ve., che aveva generato le figlie Ol. - madre dei due de cuius - e Te., nonna materna dei fratelli He..

5. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni degli articoli 457, 533, c.c., e articolo 565 c.c. e ss.. La parte che agisce in petizione avrebbe l'onere di provare, oltre al suo rapporto di parentela con il de cuius, anche, ove non si tratti di parente prossimo, la inesistenza di parenti di grado poziore.

Erroneamente, pertanto, la Corte di merito avrebbe escluso la necessita' di una tale dimostrazione.

6.1. - La censura non coglie nel segno.

6.2. - Nell'azione di petizione di eredita', legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualita' di erede e chi sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; ne' la relativa pronuncia, utilmente data e perfettamente eseguibile tra i predetti legittimi contraddittori, modifica lo stato dei terzi rimasti estranei al giudizio, nei cui confronti essa resta res inter alios acta. Pertanto, non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al procedimento, si ritenga o sia stato indicato come vero erede (v. Cass., sent. n. 3040 del 1987). E, ai fini dell'esercizio dell'azione di cui si tratta, nessuna altra dimostrazione e' richiesta oltre a quella della qualita' di erede.

7. - Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di applicabilita' dell'articolo 17 c.c., ed insufficiente motivazione circa l'applicabilita' della predetta norma al caso di specie. L'abrogazione, intervenuta nelle more del giudizio, dell'articolo 17 c.c., che imponeva l'autorizzazione governativa per l'accettazione di eredita' o donazioni o per il conseguimento di legati da parte della persona giuridica - per effetto della Legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 13, nel quadro dello snellimento dell'attivita' amministrativa, non avrebbe carattere retroattivo, limitandosi il richiamato articolo 13, a dare la possibilita' di applicazione del nuovo assetto normativo a quelle procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge. Nella specie, pertanto, troverebbe applicazione l'articolo 17 c.c., in quanto i termini per l'espletamento dell'iter autorizzativo erano gia' decorsi alla data di entrata in vigore della disciplina abrogatrice.

Erroneamente, pertanto, la Corte di merito avrebbe ritenuto non piu' necessaria l'autorizzazione regionale.

8.1. La doglianza risulta infondata, alla stregua del rilievo che la Legge n. 127 del 1997, articolo 13 comma 2, invocato dai ricorrenti, prevede - nel testo sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192, articolo 1, che "le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". Resta, con cio', dimostrato il carattere retroattivo della disposizione abrogatrice della norma codicistica.

8.2. - Ne' siffatta conclusione risulta posta in dubbio per effetto del richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4779 del 2007, che ha escluso l'applicabilita' della normativa di cui alla Legge n. 127 del 2007 ad un rapporto gia' definito: invero, trattavasi, nel caso sottoposto in quella occasione all'esame della Corte, di un'autorizzazione gia' intervenuta prima della entrata in vigore della legge richiamata, e dalla quale era stato fatto decorrere il termine per la redazione dell'inventario, termine rispettato dall'ente autorizzato all'accettazione che su detto termine aveva fatto affidamento.

Correttamente, pertanto, nella specie, in cui nessuna autorizzazione era intervenuta all'epoca della entrata in vigore della Legge n. 127 del 1997 la Corte triestina ha, invece, escluso la necessita' di tale provvedimento anche con riferimento all'acquisizione di cui si tratta, anteriore a quella epoca, per la non configurabilita' di un rapporto gia' definito con il compimento di una procedura autorizzatoria.

9. - Con la seconda censura, si deduce violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accettazione con beneficio di inventario e di decadenza dal diritto di accettare, e contraddittoria motivazione relativa. Avrebbe errato la Corte nell'escludere l'applicabilita' delle norme sull'accettazione beneficiata di eredita' agli enti che vengono costituiti e dotati del patrimonio con lo stesso atto testamentario, attesa la inesistenza, in tale ipotesi, di quel pericolo di confusione tra patrimonio dell'ereditando e beni ereditari che l'accettazione con beneficio di inventario intende scongiurare. Osservano i ricorrenti che l'articolo 473 c.c., prevede espressamente l'obbligo della redazione dell'inventario con riguardo all'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. Tale obbligo non subirebbe eccezioni con riferimento al caso di fondazione costituita con testamento, dovendosi comunque distinguere un negozio di costituzione, avente ad oggetto la erezione dell'ente, ed uno di dotazione patrimoniale, relativo al conferimento all'ente stesso delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo. Del resto, la redazione di un inventario costituirebbe elemento essenziale per il riconoscimento dell'ente, dovendo conoscere l'autorita' tutoria la consistenza patrimoniale dello stesso. La procedura stabilita dalla legge avrebbe, poi, lo scopo di consentire un reale controllo sui patrimoni che vengono acquisiti dalle persone giuridiche onde evitare il formarsi di ingenti patrimoni (la c.d. manomorta), sottratti al circuito economico. Particolare rilievo assumerebbero le norme sull'accettazione beneficiata alla luce della intervenuta abrogazione dell'articolo 17 c.c., essendo venuto a mancare il controllo dell'autorita' pubblica: solo all'esito della redazione dell'inventario, potrebbe essere verificato se la istituita fondazione sia o meno dotata di un patrimoni, avuto riguardo alla possibile coesistenza di creditori del defunto e dell'erede. Infine, la mancata previsione dell'obbligo di accettazione con beneficio di inventario in caso di istituzione di fondazione con testamento renderebbe sostanzialmente impossibile la rinuncia all'eredita' nel caso di eccessivo indebitamento del de cuius. Conseguirebbe a cio', nella specie, la decadenza della Fo. Co. Cr. dal diritto di accettare l'eredita' di cui si tratta, non potendo la inosservanza dei termini perentori di cui all'articolo 485 c.c., da parte di una persona giuridica comportare, come per le persone fisiche, la decadenza dal beneficio dell'inventario e l'accettazione pura e semplice, ma piuttosto la decadenza dal diritto ad accettare l'eredita', essendo la persona giuridica incapace di succedere puramente e semplicemente. Ne conseguirebbe, in definitiva, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la restituzione del patrimonio ereditario. La illustrazione del motivo di gravame si conclude con la richiesta di accertamento incidentale della inefficacia di tutti gli atti amministrativi, di volontaria giurisdizione e di ogni altro tipo posti in essere nel corso della procedura di riconoscimento e di erezione della fondazione.

10.1. - La doglianza si appalesa infondata.

10.2. - Il vigente ordinamento giuscivilistico prevede espressamente l'ammissibilita' e, quindi, l'efficacia e la liceita' di "testamenti con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire" (articolo 3 disp. att. c.p.c., comma 1). Alla luce del dato normativo in questione, si rivela corretto e meritevole di conferma l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita' per il quale destinatari delle disposizioni testamentarie possono essere anche enti non esistenti di fatto e da istituire secondo le prescrizioni del testatore, eventualmente, con le modalita' da lui indicate da un terzo (cfr., espressamente in termini, le risalenti Cass., sentenze n. 2850 del 1969, n. 1427 del 1975, n. 243 del 1995, n. 1806 del 1997).

10.3. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda, in particolare, la assoggettabilita' alle norme in materia successoria, ed in particolare, agli articoli 473 e 485 c.c., relative rispettivamente all'obbligo di accettazione con beneficio di inventario delle eredita' devolute alle persone giuridiche, ed al conseguente obbligo, in tali ipotesi, di redazione dell'inventario entro tre mesi - alla fattispecie delle fondazioni costituite per testamento.

Alla questione la Corte di merito ha dato risposta negativa, avuto essenzialmente riguardo alla ratio della disciplina in esame ed alla superfluita' della previsione dell'accettazione con beneficio di inventario per dette fondazioni, con particolare riferimento all'assenza di rischi connessi alla confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cuius.

10.4. - Ritiene il Collegio che tale soluzione resista alle censure di cui i ricorrenti la hanno fatta oggetto.

La netta bipartizione, operata nella dottrina e nella giurisprudenza risalenti, tra l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, costituente il contenuto tipico del testamento, ha lasciato spazio, nelle elaborazioni successive, ad una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilita' fra i due momenti: sicche', come gia' affermato da Cass., sent. n. 2958 del 1967, quando in un testamento l'attribuzione di beni immobili ad una costituenda fondazione esaurisce tutto il legato, questo deve considerarsi lo strumento necessario per l'attuazione del fine e percio' inscindibilmente connesso col negozio di fondazione e privo di una propria autonomia.

Cosi' ricondotto ad unita' l'atto di fondazione, che si compone attraverso una compenetrazione dei due momenti, quello della volonta' di erezione dell'ente e quello dell'attribuzione patrimoniale - dell'atto di costituzione e di quello proprio di fondazione, in cui trova causa il primo, e che puo' dirsi realizzare un contenuto atipico del testamento, deve rilevarsi che esso presenta peraltro la caratteristica, che ha in comune con la istituzione di erede e con il legato, di costituire un atto a titolo gratuito, con la conseguenza della sua assoggettabilita' alle norme relative alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima, ed a quelle relative all'azione di separazione dei beni spettante ai creditori del de cuius a norma dell'articolo 512 c.c., ma non a quelle sull'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario, non versandosi in materia di istituzione di erede o di legato.

10.5. - A non dissimili conclusioni si perviene, del resto, ove si consideri la finalita' dell'istituto dell'accettazione con beneficio di inventario, che e' quella di evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede. In tal modo, si consegue, per un verso, il risultato di non onerare l'erede del pagamento dei debiti ereditari oltre il valore del patrimonio acquisito con la chiamata all'eredita'; per l'altro, di garantire i creditori del de cuius di essere soddisfatti a preferenza rispetto a quelli dell'erede. Ebbene, nel caso di fondazione costituita per atto testamentario, non disponendo l'ente, in quanto ancora inesistente prima di detto atto, di un proprio patrimonio personale, separato da quello del defunto, non si pone in alcun modo la necessita' di evitare la confusione dei patrimoni.

Ne', per quanto si e' gia' visto, gli eredi del de cuius sono privi della possibilita' di chiedere la separazione dei beni, in tal modo vanificando ogni possibile pregiudizio per loro derivante dalla mancata previsione del beneficio dell'inventario.

10.6. - Inammissibile infine, perche' estranea - come esattamente rilevato dalla controricorrente - al presente giudizio, e comunque generica, risulta la richiesta, invocata in fondo alla illustrazione del presente ricorso, di declaratoria di inefficacia dei provvedimenti gia' adottati.

11. - Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione delle norme in materia di nullita' dei testamenti e patto successorio. Le schede testamentarie dei due fratelli Co. Cr. erano, secondo i ricorrenti, mille in quanto esecutive di un patto successorio istitutivo, come emergerebbe dalla sostanziale identita' delle stesse (redatte a distanza di venti giorni l'una dall'altra) anche sul piano lessicale, e tali da far escludere, avuto riguardo alla reciproca nomina dei due testatori quali esecutori testamentari ed amministratori l'uno dell'altro, una spontaneita' e liberta' degli stessi nell'effettuare le proprie scelte. La circostanza sarebbe stata, poi, confermata da un teste che aveva riconosciuto come vera la circostanza secondo la quale i due fratelli si sarebbero accordati in vita per disporre in modo analogo del loro patrimonio. Risulterebbe, pertanto, raggiunta la prova sia della configurabilita', nella specie, di un patto successorio, sia che i fratelli Co. Cr. avessero dato attuazione a tale accordo, ritenendolo vincolante, e cosi' limitando la propria liberta' di testare, con conseguente nullita' dei due testamenti: nullita' che deriverebbe altresi' dall'applicazione, nella specie, dell'articolo 589 c.c., relativa ai testamenti congiuntivi e reciproci.

12.1. - La doglianza non puo' trovare accoglimento.

12.2. - La Corte di merito richiama quell'orientamento, per la verita', alquanto risalente, della giurisprudenza di legittimita', secondo il quale il patto successorio, nella forma di patto istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'articolo 458 c.c., di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, e cioe', delle parti tra le quali questo e' intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneita' giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullita' ex lege, la volonta' del testatore alla istituzione medesima.

12.3. - Nella specie, il Giudice di secondo grado, con apprezzamento non sindacabile nella presente sede, in quanto motivato in modo congruo e non illogico, ha escluso sia il carattere di reciprocita' dei due atti testamentari, nel senso che gli stessi siano diretti a reciproco vantaggio dei rispettivi autori, sia che costoro si siano obbligati giuridicamente, ravvisando, piuttosto, nelle volonta' dei due fratelli come trasposte nelle rispettive schede testamentarie, un impegno morale a destinare il patrimonio familiare a scopi di pubblica utilita': impegno liberamente assunto quale espressione di una precisa volonta' in tal senso da entrambi coltivata.

12.4. - Al riguardo, anche la dottrina appare orientata ad escludere la configurabilita' di un patto successorio in presenza di un impegno di carattere essenzialmente morale. Ed e' crescente l'interesse verso gli enti non profit quali fondazioni in funzione di alternativa al testamento.

Del resto, e' innegabile, negli ultimi anni, una progressiva erosione, sul piano dottrinale e normativo, della portata del divieto dei patti successori. Si tratta di una tendenza che si e' evidenziata in modo particolare - salvi i diritti dei legittimari - con il recepimento nella normativa nazionale dell'istituto di common law del trust, e di altri schemi contrattuali - massimamente con la disciplina delle gestioni fiduciarie da parte delle S.I.M. ed altri congegni con riguardo alla trasmissione di quote di partecipazione sociale - finalizzati al rinvenimento di strumenti negoziali idonei a soddisfare le esigenze economiche dei processi produttivi, sottraendo all'applicazione delle regole tradizionali della disciplina successoria la scelta dei successori ritenuti idonei a garantire la funzionalita' dell'impresa (si pensi, in particolare, all'articolo 768 bis c.c. e ss., introdotti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia").

Ne' la giurisprudenza e' rimasta insensibile a tale evoluzione: gia' nel 1994 questa Corte si era espressa nel senso che la clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una societa' di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare - entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti - dagli eredi del de cuius le azioni gia' appartenute a quest'ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori di cui all'articolo 458 c.c., in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci e' destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale puo' essere esercitata l'opzione per l'acquisto suddetta, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci, caratterizzandosi, invece, la clausola soltanto come atto inter vivos, non contrastante, in quanto tale, neanche con la norma dell'articolo 2355 c.c., comma 3, che legittima disposizioni statutarie intese a sottoporre a particolari condizioni l'alienazione di azioni nominative (Cass., sentenza n. 3609 del 1994).

E, con riferimento alla clausola cosiddetta di continuazione automatica prevista nell'atto costitutivo di societa' in accomandita semplice - in forza della quale gli eredi del socio accomandante defunto subentrano, per intero, nella posizione giuridica del loro dante causa entro la compagine sociale, a prescindere da ogni loro manifestazione di volonta', questa Corte ha affermato che essa non contrasta ne' con la regola stabilita dall'articolo 2322 c.c., comma 1, che espressamente prevede la trasmissibilita' per causa di morte della quota di partecipazione del socio accomandante, ne' con l'articolo 458 c.c., del quale viene sottolineato il carattere di norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica - che vieta i patti successori, per non essere essa riconducibile allo schema tipico del patto successorio (Cass., sentenza n. 12906 del 1995).

13. - Con il quarto motivo, si dolgono i ricorrenti della liquidazione delle spese del giudizio di appello, poste a loro totale carico, nonostante la parziale soccombenza della controparte, con riguardo al rigetto dell'appello incidentale, dalla stessa proposto. 14.1. - Il motivo e' inammissibile.

14.2. - Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione e' sindacabile in sede di legittimita' nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'articolo 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v., ex plurimis, Cass., sentenze n. 17457 e n. 5828 del 2006, n. 11597 del 2002).

15. - Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2109 UTENTI