Non si sposano e la donna chiede indietro gli 80milioni di lire dati all'ex. Resta intatto il vincolo a carico dell'accipiens di dimostrare di aver già dato indietro la cifra

La datio di una somma di danaro non vale - di per se' - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimita', posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo e' tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 24 maggio 2012, n. 8216



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1337-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 293/2010 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 25.3.2010, depositata il 30/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

FATTO E DIRITTO

RITENUTO:

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ., e' stata redatta relazione; che la relazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso; che la suddetta relazione e' stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO:

che la memoria della resistente e la relazione del P.M. hanno sottolineato le ragioni per addivenite al rigetto del ricorso;

che, all'esito della discussione in Camera di consiglio, il Collegio ritiene che il ricorso debba rigettarsi;

che tale pronuncia di rigetto puo' essere emessa in esito alla procedura attivata, avendo la sentenza fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Corte e non offrendo l'esame dei motivi elementi che ne rendano apportuna la trattazione in udienza pubblica; che, in particolare, quanto allo svolgimento del processo, sulla base degli atti:

- 1. La domanda di (OMISSIS), volta ad ottenere da (OMISSIS) la restituzione della somma, pari a circa lire 80 milioni che, durante il periodo di convivenza in vista del matrimonio, gli aveva dato - versando, prima parte dell'importo e poi, il proprio stipendio sul conto corrente di (OMISSIS) - quale contributo per la costruzione della futura casa familiare, poi alienata dallo (OMISSIS) quando la prospettiva del matrimonio era naufragata, veniva accolta dal Tribunale di Perugia.

- 2. La Corte di appello di Perugia (sentenza del 30 luglio 2010) confermava la decisione di primo grado.

- 3. La Corte di merito rilevava la pacifica dazione del denaro dalla (OMISSIS) allo (OMISSIS) e dava atto delle contrapposte tesi in ordine alle ragioni del versamento del denaro su conto corrente altrui (rispettivamente: la destinazione alla futura casa coniugale per il matrimonio, pacificamente naufragato; esigenze personali di sottrarre il proprio denaro ai creditori, confermate dalla mancanza di ulteriore reddito autonomo).

Confermava l'accoglimento della domanda di restituzione ritenendo che, mentre la (OMISSIS) aveva provato documentalmente la dazione del denaro, lo (OMISSIS) non aveva assolto all'onere, su di lui gravante, di provare le eccezioni sollevate.

Aggiungeva che, pur non essendone onerata, la Codini aveva dimostrato di avere altri redditi, oltre lo stipendio versato sul conto del compagno, e di aver effettuato quei versamenti in vista del futuro matrimonio, senza che questa finalita' potesse essere esclusa dall'avere la stessa subito il pignoramento del quinto dello stipendio.

- 4. Avverso la suddetta decisione, (OMISSIS) ha proposto ricorso, con tre motivi, e (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO: in particolare, in diritto.

che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'articolo 2697 cod. civ., sotto il profilo della violazione del principio di diritto, affermato dalla Corte di legittimita', secondo cui "La datio di una somma di danaro non vale - di per se' - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimita', posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo e' tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione." (da ultimo Cass. 22 aprile 2010, n. 9541), deve rigettarsi;

che, infatti, il suddetto principio - come rilevato dalla controricorrente e dal P.M. - non e' applicabile nella specie, atteso che l'accipiens non ha eccepito un diverso titolo della dazione di denaro, non implicante una obbligazione restitutoria, ma un diverso titolo (versamento fiduciario del denaro sul conto corrente dell'accipiens, per interessi personali della Codini), comunque implicante una obbligazione restitutoria; che, di conseguenza, una volta provata dalla Codini la dazione di denaro, sull'accipiens gravava, in forza dell'articolo 2697 cod. civ., l'onere di provare di aver restituito il denaro;

che a tale onere probatorio non ha assolto lo (OMISSIS), il quale non ha neanche dedotto di aver restituito il denaro (per esempio prelevando il denaro per conto della (OMISSIS)) ma, solo, che la (OMISSIS) non aveva altri redditi oltre quello versato e che le era stato pignorato il quinto dello stipendio, in riferimento al dedotto interesse personale della stessa a versare il denaro su un conto non proprio; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, con i quali si denunciano vizi motivazionali in riferimento a quella parte della sentenza che ha valutato le prove in ordine ai contrapposti dedotti motivi della dazione di denaro dalla (OMISSIS) allo (OMISSIS), sono inammissibile per mancanza di decisivita';

che, infatti, stante la prova della dazione di denaro da parte della Codini e la mancata prova della restituzione da parte dell'accipiens, restano irrilevanti le ragioni alla base della dazione, atteso che, sia quelle addotte dalla Codini che quelle addotte dallo (OMISSIS), sono compatibili con l'obbligo di restituzione, cha lo (OMISSIS) non ha provato aver adempiuto;

che, in conclusione, il ricorso deve rigettarsi, essendo la decisione conforme a diritto, cosi' integrata la notivazione della stessa; che, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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