Può rischiare la dichiarazione di paternità naturale il padre che si rifiuta di sottoporsi al test del D.N.A.

La corretta interpretazione dell'articolo 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternita' e maternita'. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova puo' essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nell'ultimo comma, costituito dal fatto che il quadro probatorio non puo' consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. All'interno di questo perimetro, il giudice puo' liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (articolo 116 c.p.c., comma 1) e puo' trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. (articolo 116 c.p.c., comma 2). Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale, come ritenuto dal ricorrente.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 luglio 2012, n. 12198



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 419/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1187/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, di rigetto dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, e' stata accolta la domanda di accertamento giudiziale di paternita' naturale proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), sul rilievo della piena idoneita' dei riscontri probatori acquisiti, consistenti nell'ingiustificato rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA da parte del presunto padre e nelle dichiarazioni della madre dell'appellante. A tale riguardo, la Corte d'Appello di Bari ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimita' secondo la quale le dichiarazioni materne non sono del tutto inutilizzabili ai sensi dell'articolo 269 c.c., u.c., ma devono essere valutate al pari degli altri elementi di fatto accertati. Tra tali elementi, primario rilievo deve essere attribuito al rifiuto ingiustificato di sottoporsi all'esame del DNA, il quale, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimita', costituisce comportamento processuale valutabile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza della prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre naturale, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive, ben difficilmente acquisibili, giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente di escludere o accertare in modo sostanzialmente certo la contestata paternita' (Cass. 10377 del 1997). Peraltro, si precisa nella sentenza impugnata, tale rifiuto non puo' giustificarsi neanche alla stregua del diritto alla riservatezza, in quanto l'uso dei dati acquisiti e' esclusivamente diretto a fini di giustizia ed il consulente e' tenuto al segreto professionale, cosi' come affermato dalla Corte di Cassazione (13766 del 2001), ragione per cui non si determina alcuna lesione della liberta' personale; (Cass. 14910 del 2000 e 2907 del 2002). Infine, nel quadro globale degli elementi di fatto acquisiti, le dichiarazioni della madre dell'appellante sono state circostanziate ed hanno posto in luce che il convenuto, coniugato con prole, aveva interrotto la relazione sentimentale con la teste, dopo aver saputo che era in stato di gravidanza senza aver mai contribuito al mantenimento del minore nonostante le richieste da essa formulate al riguardo. Secondo il giudice d'appello, proprio la condizione non libera del (OMISSIS) avrebbe fornito adeguata spiegazione dell'abbandono di ogni speranza di regolarizzazione da parte della giovane madre e del ritardo con il quale era stato intrapreso il percorso giudiziario. Infine, la Corte d'Appello ha ritenuto tale testimonianza pienamente ammissibile,atteso che legittimato passivo nell'azione in questione e' esclusivamente il genitore verso il quale viene rivolta la domanda.

Anche il secondo motivo d'appello relativo all'ingiusto riconoscimento e liquidazione a titolo risarcitorio della somma di euro 25000 in favore del (OMISSIS) veniva respinto, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione su tale danno (Cass. 7713 del 2006), secondo il quale il rifiuto reiterato di corrispondere al figlio naturale i mezzi di sussistenza costituisce di per se' lesione dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Costituzione, inerenti la qualita' di figlio e di minore.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene denunciata la violazione delle norme e dei principi regolativi della prova testimoniale ed in particolare dell'articolo 246 c.p.c., e dell'articolo 269 c.c., evidenziando che le dichiarazioni della madre del controricorrente sono state rese da soggetto incapace di testimoniare, in quanto qualificabile, ex articolo 276 c.c., u.c., come interventore adesivo dipendente. Pertanto tali dichiarazioni non avrebbero potuto integrare il quadro probatorio posto a base dell'accoglimento della domanda. La motivazione della sentenza su tale questione, secondo il ricorrente, e' contraddittoria perche' il precedente (Cass. n. 3143 del 1994) sul quale si fonda non esclude l'interesse a contraddire della madre (articolo 276 c.p.c., u.c.), limitandosi ad affermare che l'unico contraddittore necessario nell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' e' il genitore verso il quale si intende accertare la filiazione naturale. In conclusione il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto:

"La madre, essendo legittimata a spiegare intervento adesivo dipendente,e' incapace di testimoniare nel giudizio intentato dal figlio per la dichiarazione di paternita' naturale?"

Nel secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di riconoscimento della paternita' ed in particolare della disciplina normativa prevista nell'articolo 269 c.c., u.c., in correlazione con l'articolo 2697 c.c., e articolo 116 c.p.c.. Secondo il ricorrente le sole dichiarazioni della madre naturale, peraltro nella specie prive d'indicazioni specifiche sul luogo e la frequenza degli incontri o la conoscenza della circostanza da parte di terzi non possono essere ritenute idonee ai fini dell'accertamento giudiziale della paternita' solo perche' correlate al rifiuto della parte convenuta a sottoporsi all'esame del DNA, ma sono necessari altri riscontri provenienti da testimonianze anche de relato o da altre risultanze istruttorie. I precedenti citati nella sentenza di secondo grado, precisa la parte ricorrente, riguardano tutti giudizi caratterizzati da un quadro probatorio piu' ampio delle mere dichiarazioni materne. Pertanto viene formulato il seguente quesito di diritto:

"nel giudizio diretto ad ottenere sentenza dichiarativa di paternita' naturale, in mancanza di prove o indizi gravi, precisi e concordanti della asserita relazione, solo dichiarata ma non provata, puo' il rifiuto di una parte di sottoporsi agli esami ematologici costituire comportamento rilevante ed integrativo che a norma dell'articolo 116 c.p.c., concorre alla formazione del convincimento del giudice?"

Seguendo l'ordine logico delle questioni individuate nel ricorso, e' opportuno affrontare prioritariamente quest'ultimo motivo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita' (tra le piu' recenti Cass. 6694 del 2006 e 14976 del 2007), la corretta interpretazione dell'articolo 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale di paternita' e maternita'. Il secondo comma stabilisce espressamente che la prova puo' essere data con ogni mezzo, con l'unico limite, indicato nell'ultimo comma, costituito dal fatto che il quadro probatorio non puo' consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento. All'interno di questo perimetro, il giudice puo' liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (articolo 116 c.p.c., comma 1) e puo' trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. (articolo 116 c.p.c., comma 2). Deve, pertanto, escludersi che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale, come ritenuto dal ricorrente. Al riguardo la sentenza n. 6694 del 2006 ha espressamente affermato che: in tema di dichiarazione giudiziale di paternita' naturale, il principio della liberta' di prova, sancito, in materia, dall'articolo 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, ne' mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternita' o la maternita' naturale, ne', conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso, tutti 1 mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge. E piu' di recente la sentenza n. 14976 del 2007, nel confermare integralmente il principio sopraesposto, ha aggiunto che "una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'articolo 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status". Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto e' proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. (Cass. 6694 del 2006).L'orientamento sorto e consolidatosi negli anni ‘90 (Cass. 6217 del 1994, 6550 del 1995, 1661 del 1997, 9307 del 1997, 692 del 1998, 2944 del 1998), e' stato ribadito con la pronuncia n. 12679 del 1998, nella quale la Corte ha specificamente precisato, in un caso analogo a quello formante oggetto del presente giudizio che "la sentenza impugnata, nell'escludere ogni valenza probatoria al rifiuto del convenuto di sottoporsi alla perizia immuno ematologica in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie che potessero consentire una valutazione globale di tale comportamento nel quadro della considerazione unitaria di tutti gli elementi acquisiti agli atti, e' incorsa nel vizio di falsa applicazione di un principio in se' esatto, poiche' non ha considerato che proprio l'assenza di prove in ordine alla reale natura dei rapporti tra le parti (...) se impedisce di fondare la prova della paternita' naturale sulle sole dichiarazioni della madre (...) non esclude che il giudice possa trarre argomenti dal comportamento processuale delle parti e trarre dalla valutazione unitaria delle dichiarazioni della madre e del rifiuto del padre il fondato convincimento in ordine alla paternita' naturale".

Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, che non sono necessari, ai fini dell'accoglimento della domanda, ulteriori riscontri probatori a conferma delle dichiarazioni della madre naturale perche' possa darsi rilievo all'ingiustificato rifiuto del convenuto di sottoporsi all'esame ematologico, dovendo essere valorizzato, proprio per la natura e l'oggetto delle circostanze di fatto da accertare, il contegno processuale delle parti, ed in particolare le ragioni del rifiuto del convenuto, nella specie, non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua, dell'esame da svolgere, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la paternita', ma anche di confermarla con un grado di probabilita' che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento (Cass. 6550 del 1995). Ne consegue che la decisivita' di tale mezzo di prova costituisce un rilevante criterio di valutazione del comportamento processuale (Cass. 6217 del 1994) della parte. Peraltro, la sentenza di secondo grado, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, evidenzia la coerenza e la univocita' delle dichiarazioni rese dalla madre naturale; oltre alle piu' che plausibili ragioni (lo stato coniugale del (OMISSIS) e la conseguente clandestinita' della relazione) della mancanza di conoscenza di tale legame da parte di terzi. Al rigetto del secondo motivo segue il rigetto anche del primo. La madre naturale dell'attore, in primo grado, (OMISSIS), maggiorenne fin dalla proposizione della domanda di accertamento della paternita', non e' parte del presente giudizio. Non puo' essere litisconsorte necessaria, in quanto legittimato passivo e' il solo genitore,. (ed in mancanza i suoi eredi) nei confronti del quale si intende accertare la filiazione (Cass. 3143 del 1994, S.U. 21287 del 2005), ne' legittimata attiva, quando il figlio naturale abbia raggiunto la maggiore eta'. La corretta configurazione della sua posizione processuale puo' essere desunta dall'interpretazione coordinata dell'articolo 276 c.c., u.c., e articolo 269 c.c.. L'articolo 276 c.c., u.c., stabilisce che alla domanda puo' contraddire "chiunque ne abbia interesse". Secondo l'orientamento di questa sezione (Cass. 8355 del 2007) tale norma prefigura un intervento principale,regolato dall'articolo 105, primo comma, cod. proc. civ. e non meramente adesivo. Nell'ipotesi di maggiore eta' del richiedente l'accertamento giudiziale della paternita', non puo' astrattamente configurarsi un interesse principale ad agire o a contraddire (con intervento autonomo) della madre naturale ai sensi del citato articolo 276 c.c., u.c., quando non sia piu' ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio naturale, ma, esclusivamente, la eventualita' di un intervento adesivo dipendente quando sia ravvisabile, pero', un interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cass. 1369 del 1989). La disciplina normativa della legittimazione ad agire nell'azione giudiziale di paternita' naturale, contenuta nell'articolo 276 c.c., correlata all'interpretazione dell'articolo 269 c.c., comma 2 e 4, pone in evidenza che le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., indipendentemente dalla qualita' di parte o dalla formale posizione di terzieta' della dichiarante. Ne consegue l'inapplicabilita', ai fini della valutazione di tali dichiarazioni, del parametro dell'incapacita' a testimoniare contenuto nell'articolo 246 c.p.c., costituendo esse, per espressa previsione normativa e nei limiti dell'articolo 269 c.c., u.c., uno degli elementi di fatto di cui non si puo' omettere l'apprezzamento ai fini della decisione. Peraltro, la concreta valutazione di attendibilita' delle dichiarazioni in oggetto non e' censurabile in sede di legittimita', quando, come nella sentenza impugnata, e' sorretta da una motivazione del tutto coerente ed adeguata. Anche il primo motivo di ricorso deve essere respinto. Al rigetto del ricorso segue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro 3200 di cui 200 per esborsi oltre spese generali, ed accessori come per legge.

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