Revisione dell'assegno di mantenimento: la decorrenza è quella del provvedimento di modifica e non quella dell'evento che la legittima

In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorita', intangibilita' e stabilita', per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non puo' avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ST. GI., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 95, presso lo studio dell'Avv. PICCIAREDDA FRANCO, dal quale e' rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Dino Selis per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

S. G.;

- intimata -

avverso il decreto della Corte d'appello di Torino depositato il 5 marzo 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2008 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 febbraio 2003, St. Gi., coniuge separato di S. G., chiedeva al Tribunale di Torino, a modifica delle condizioni della separazione fissate con sentenza del 3 giugno 2002, la dichiarazione della cessazione, a decorrere dal mese di maggio 2002, dell'obbligo di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia Pa., maggiorenne, avendo la stessa raggiunto la propria autosufficienza economica. Chiedeva altresi' la revoca dell'assegnazione della casa familiare.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda e disponeva la cessazione del mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa familiare.

Avverso questo provvedimento proponeva reclamo St. Gi., chiedendo che venisse fissata la decorrenza della cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne alla data del 1 maggio 2002. Resisteva la S., chiedendo con appello incidentale la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.

La Corte d'appello di Torino, con decreto depositato il 5 marzo 2004, in accoglimento del reclamo principale, disponeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne a decorrere dal 1 marzo 2003, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Ritenuta giustificata la statuizione del Tribunale in ordine alla cessazione dell'obbligo di mantenimento in considerazione della intervenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne dello St. e della S., la Corte d'appello escludeva che potesse essere accolta la richiesta dello St. di individuazione della data di cessazione dell'obbligo al 1 maggio 2002, trattandosi di data anteriore alla pubblicazione della sentenza di separazione personale, impositiva dell'obbligo di mantenimento. La clausola rebus sic stantibus, propria della materia della separazione personale dei coniugi, non comporta, infatti, che possano essere poste nel nulla le statuizioni contenute nella sentenza di separazione modificando il giudizio sui fatti anteriori alla pronuncia, ma solo che la intrinseca variabilita' delle condizioni personali e reddituali delle parti e della prole consentono, per il futuro, la modificazione delle stesse statuizioni.

La Corte d'appello riteneva quindi che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dovesse decorrere dalla data della domanda, e cioe' dal 1 marzo 2003, prima scadenza dell'obbligazione periodica successiva al 12 febbraio 2003, data di presentazione del ricorso di primo grado ex articolo 710 c.p.c..

Per la cassazione di questo provvedimento ricorre St. Gi. sulla base di un motivo; non ha svolto attivita' difensiva nel presente giudizio S. G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, St. Gi., affermata l'ammissibilita' del ricorso in considerazione della decisorieta' e definitivita' del provvedimento impugnato, deduce violazione di legge (articolo 112 c.p.c., e articolo 2909 c.c.), nonche' vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente. Premesso che la sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale prevedeva l'obbligo della corresponsione dell'assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne fino al conseguimento dell'indipendenza economica della stessa, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che egli abbia chiesto la modifica delle condizioni assunte nella sentenza di separazione, il cui giudicato egli, lungi dal voler manomettere, intendeva fosse applicato. E mentre la domanda posta al Tribunale presupponeva la piena validita' ed efficacia del principio sancito nella sentenza di separazione, la Corte d'appello avrebbe invece infranto, in assenza per di piu' di una specifica richiesta in tal senso, proprio il principio coperto da giudicato, e cioe' la cessazione dell'obbligo di mantenimento al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica, verificatasi a decorrere dal mese di maggio 2002.

La motivazione del decreto impugnato sarebbe poi carente perche' la Corte d'appello: a) non ha preso in esame il punto decisivo di quali fossero la vera portata e i limiti delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione; b) ha frainteso la vera portata della domanda, che non era di mera modificazione in relazione a sopraggiunte modifiche della situazione di fatto, ma di accertamento dell'avveramento della condizione prevista in sentenza quale limite temporale per la permanenza dell'obbligo contributivo.

Il ricorso e' ammissibile.

Il decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, infatti, ha valore decisorio ed e' impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost.; tale ricorso e' pero' limitato, nella disciplina previgente al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui e' riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorche' quest'ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimita' di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (v., da ultimo, Cass., n. 1584 del 2008).

Il ricorso e' peraltro infondato, non essendo ravvisabili nel provvedimento impugnato i denunciati vizi.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorita', intangibilita' e stabilita', per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non puo' avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., n. 28 del 2008).

Con particolare riferimento all'assegno posto a carico di - un genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne, si e' affermato che "Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale o-mologata puo' essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 c.p.c., (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore eta' del figlio (minore all'epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per se', condizioni sufficienti a legittimare, Ipso facto, la mancata corresponsione dell'assegno" (Cass., n. 8235 del 2000; Cass., n. 6975 del 2005), ma "determinano unicamente la possibilita' per il genitore obbligato di richiedere l'accertamento di tali circostanze" (Cass., n. 22491 del 2006).

Nel quadro di tali principi risulta dunque evidente come la Corte di appello non sia incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge.

Lo stesso ricorrente ha, infatti, dedotto: che con, sentenza pubblicata in data 3 giugno 2002, il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione personale tra esso ricorrente e la coniuge S. G., ponendo a carico del ricorrente un assegno di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Pa., fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa; che, con successivo ricorso depositato il 12 febbraio 2003, premesso che la figlia aveva conseguito l'indipendenza economica sin dal maggio 2002, egli ha chiesto che venisse dichiarato cessato a far data da detto mese l'obbligo della corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne; che tale domanda e' stata accolta dal Tribunale di Torino, il quale con provvedimento in data 30 giugno 2003 ha disposto la cessazione del mantenimento; che con il reclamo alla Corte d'appello ha quindi chiesto che la cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne venisse fissata con decorrenza 1 maggio 2002.

Tale domanda, alla luce dei richiamati principi, correttamente e' stata disattesa dalla Corte d'appello, la quale ha dichiarato la cessazione dell'obbligo dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare la cessazione di detto obbligo. La pretesa del ricorrente di qualificare la propria domanda come mera richiesta di fissazione della data di decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento per effetto di un accertamento che sarebbe gia' stato effettuato dalla sentenza di separazione, infatti, si infrange contro il dato che tale sentenza, secondo quanto dallo stesso ricorrente riferito, non aveva positivamente accertato il verificarsi delle condizioni per il venir meno dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, ma aveva solamente statuito il detto obbligo "fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa". In tale contesto, risulta evidente che la pretesa del ricorrente di veder escluso il proprio obbligo con una decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa della separazione e dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia ancorche' all'epoca gia' autosufficiente avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione di detta sentenza; non avendo il ricorrente perseguito questa strada, ogni richiesta concernente le statuizioni contenute nella sentenza di separazione non poteva essere proposta altro che nelle forme di cui all'articolo 710 c.p.c., con la conseguenza che le eventuali modificazioni che il giudice avesse ritenuto di disporre non potevano certamente avere decorrenza anteriore alla proposizione della domanda stessa.

In tale contesto, dunque, e' del tutto erroneo l'assunto del ricorrente secondo cui la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c., in quanto, in assenza di una specifica domanda, avrebbe "infranto proprio quel principio coperto dal giudicato che stabiliva una ben precisa scadenza dell'obbligo di pagare l'assegno, scadenza che e' stata spostata in avanti di quasi un anno". L'errore risulta evidente sol che si consideri che la sentenza di separazione - che il ricorrente assume come giudicato immodificabile - si era limitata, come detto, a stabilire la corresponsione di un assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne del ricorrente "fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa" e che, quindi, per l'accertamento del verificarsi di detta situazione, una volta che sulla relativa statuizione non era stata proposta impugnazione, non vi era altra strada che quella della modificazione ai sensi dell'articolo 710 c.p.c..

Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello di Torino, nel qualificare la domanda proposta dal ricorrente come richiesta di modificazione delle condizioni della separazione personale, avendo in tale procedimento il Tribunale accertato la sussistenza delle condizioni giustificative della cessazione dell'obbligo, ha correttamente stabilito la decorrenza della cessazione dell'obbligo stesso dalla data della domanda, cosi' colmando la lacuna esistente nel provvedimento del Tribunale.

La reiezione del motivo di ricorso relativo alla denunciata violazione di legge comporta altresi' la reiezione delle ulteriori censure, costituendo esse piu' che autonome censure afferenti la motivazione - in quanto tali inammissibili nel caso di specie - specificazione del motivo validamente, ma infondatamente, proposto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi e' luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'intimata svolto attivita' difensiva nel giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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