Scioglimento della comunione legale e domanda di assegnazione di metà del valore degli incrementi della quota

La domanda diretta a ottenere la metà del valore degli incrementi della quota societaria di spettanza dell'altro coniuge non è inclusa in quella di assegnazione al coniuge attore, a titolo di divisione della comunione legale, della metà della quota del coniuge convenuto su una società di persone. Sussiste, infatti, diversità ontologica, tra la domanda assegnazione della metà della quota e la domanda di richiesta della metà del valore degli incrementi dell'impresa. Le due domande, in particolare, devono essere considerate non solo sotto il profilo del petitum - che pure non si diversifica in termini esclusivamente quantitativi, dovendo il valore richiesto essere determinato, in un caso con riferimento a una quota societaria e, nell'altro, all'incremento della quota societaria - ma anche della causa petendi in relazione alle norme che giustificano il diritto preteso e ai requisiti da esse previsti, tra cui vi è la circostanza che l'impresa gestita da uno dei coniugi sia stata costituita prima o dopo il matrimonio.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 7 marzo 2007, n. 5215)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. M. Gabriella LUCCIOLI - Presidente

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Rel.

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere

Dott. M. Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mo.Ma., domiciliata in Ro., presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Eu.Ap. giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Qu.Ma.Pi., elettivamente domiciliato in Ro., via A. Ch. (...), presso l'Avv. Er.Pr., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 67/03 della Corte d'Appello di Appello di Trento - Sez. Dist. di Bolzano, depositata il 14 aprile 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2007 dal Consigliere Dott. Massimo Bonomo;

udito per il controricorrente l'Avv. Er.Pr., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 gennaio 1993 Ma.Mu. chiedeva al Tribunale di Bolzano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1966 con Ma.Pi.Qu. e, tra l'altro, che le fosse attribuita a titolo di divisione della comunione legale dei beni la metà della quota del marito nella F.lli Qu. s.n.c. oppure la metà degli incrementi di detta quota conseguiti dopo il matrimonio, oltre che la metà di tutti i beni mobili intestati al marito.

Si costituiva in giudizio il Qu. chiedendo il rigetto di tutte le domande, tranne quella di divorzio.

In corso di causa, intervenuta pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione della causa solo per la trattazione delle questioni patrimoniali, la Mo. dichiarava di rinunciare ad alcune domande (assegnazione della casa coniugale, corresponsione di assegno e contributo al mantenimento della figlia, divenuta maggiorenne).

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza dell'8 marzo 2002, rigettava la richiesta di assegnazione alla Mo. della metà del valore della quota societaria del Qu.; rigettava come preclusa da precedente abbandono la domanda di liquidazione della metà degli incrementi della suddetta quota conseguiti dopo il matrimonio; rigettava per difetto di prova la richiesta di assegnazione alla Mo. di metà di tutti i beni mobili intestati al Qu. e condannava la Mo. al pagamento delle spese di lite.

Il gravame di Ma.Mo. era rigettato dalla Corte d'appello di Trenro - Sezione distaccata di Bolzano in data 26 marzo - 14 aprile 2003, la quale osservava:

a) che, con riguardo alla domanda di assegnazione della metà dei beni mobili intestati al Qu., la Mo. non aveva presentato in primo grado all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni istanze istruttorie, neppure subordinate, sicché ogni istanza in tal senso formulata in appello doveva essere dichiarata inammissibile (art. 345 c.p.c.) con l'ulteriore conseguenza che la relativa domanda di merito era e continuava ad essere del tutto priva di prova;

b) che il procuratore della Mo. all'udienza del 10 marzo 1999, fissata per la precisazione delle conclusioni, non aveva concluso in merito al punto della "comunione de residuo", che, ripreso successivamente all'udienza del 29 novembre 2001, pure fissata per la precisazione delle conclusioni, era stato giustamente considerato precluso dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza d'appello Ma.Mo. ha proposto ricorso per cassazione sulla base dì due motivi.

Ma.Pi.Qu. ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 36 legge 14 luglio 1950 n. 581, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione.

1.1.1. In base alla formulazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore "della legge 26 novembre 1990 n. 353 (avvenuta il 30 aprile 1995), applicabile nella specie per essere il procedimento iniziato nel 1993, le istanze istruttorie presentate in primo grado ben potevano essere riproposte in secondo grado. La mancata riproposizione delle richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado dopo la mancata ammissione da parte del G.l. non stava a significare l'abbandono delle richieste stesse, ma, rilevata l'inutilità dell'istanza in primo grado, la riserva di riproporla nel grado superiore.

1.1.2. Il giudice di appello era comunque sempre libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, non soggetta all'inammissibilità ex terzo comma del vigente art. 345 c.p.c.

1.1.3. Secondo la ricorrente, non poteva non rilevarsi l'estrema laconicità ed insufficienza della motivazione addotta dalla sentenza impugnata, in quanto la mera e pedissequa ripetizione di quanto statuito in primo grado non poteva ritenersi soddisfacente al fine di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice dell'appello nell'assumere la decisione presa.

1.2. La richiesta generica della Mo. di aver attribuita la metà di tutti i beni intestati al marito, ovviamente da lui acquistati dopo il termine stabilito dall'art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151, - non poteva essere disattesa perché si trattava di una decisione dovuta derivante da una precisa norma di legge. Solo se fosse stata chiesta la detta pronuncia con riferimento a beni singolarmente indicati, la mancata prova dell'esistenza degli stessi e del loro acquisto dopo il suddetto termine avrebbe potuto comportare il rigetto della domanda..

Né poteva sostenersi il mancato interesse della Mo. o che la decisione sarebbe stata inutiliter data, dovendo comunque presumersi che l'abitazione coniugale fosse arredata, arredamento che il marito aveva affermato essere l'unico bene da lui posseduto, e che una parte dei beni mobili in essa esistenti fosse stata acquistata dopo il 20 settembre 1977, ed inoltre che il marito, commerciante, possedesse denaro, titoli e quant'altro, facenti parte della comunione, ai sensi delle lettere b) e e) dell'art. 177 c.c.

2. Il motivo non è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30 marzo 1995 n. 3773; nello stesso senso, Cass. 13 febbraio 1980 n. 1045, 22 ottobre 1986 n. 6196, 6 settembre 1996 n. 8127, 19 agosto 2002 n. 12241, 24 dicembre 2002 n. 18327), condivisa dal Collegio e non validamente smentita da Cass. 3 giugno 2004 n. 10569, le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate, in mancanza di reclamo immediato ex art. 178 cod. proc. civ., in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa al Collegio, non possono essere riproposte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha considerato inammissibili le istanze istruttorie non accolte in primo grado e ripresentate dalla Mo. in appello sul rilievo che esse non erano state inserite, nemmeno in via subordinata, nelle conclusioni definitive formulate dinanzi al Tribunale.

La mancata ammissione di una consulenza tecnica dì ufficio da parte del giudice di appello non può essere denunciata con il ricorso per cassazione, atteso che il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2003 n. 11143, 2 agosto 2001 n. 10589) e che nella specie la decisione della causa non dipendeva dalla soluzione di una questione tecnica rispetto alla quale la consulenza fosse configurabile come lo strumento più funzionale ed efficiente d'indagine (Cass. 23 novembre 2000 n. 15136).

In relazione alle censure di insufficienza della motivazione formulate dalla ricorrente, osserva il Collegio che eventuali vizi della motivazione in diritto, relativi ad errori sia in iudicando che in procedendo (Cass. 28 luglio 2005 n. 15810, 7 marzo 2006 n. 5894), sono irrilevanti quando, come nel caso in esame, il 7 dispositivo sul punto della sentenza impugnata è conforme a diritto, tenuto conto del potere di questa Corte di procedere ad una correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Va, infine, rilevato che la domanda generica di affermazione del diritto della Mo. all'attribuzione della metà di tutti i beni intestati al marito, acquistati dopo l'insorgenza della comunione legale - a prescindere dalla valutazione degli aspetti legati alla sua eventuale fondatezza, tenuto conto della diversa regolamentazione prevista dalla legge per le differenti categorie di beni (artt. 177 e segg. c.c.) e dei relativi oneri probatori - è comunque inammissibile per difetto di interesse, in mancanza di riferimento a situazioni concrete che consentano la finalizzazione della domanda stessa all'attribuzione dì beni determinati.

Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, i beni mobili che arredavano la casa coniugale, la stessa ricorrente - dopo aver riferito che il marito aveva affermato che la casa coniugale era l'unico bene da lui posseduto - ammette che l'eventuale presunzione di appartenenza al marito dei beni mobili ivi esistenti potesse riguardare non la loro totalità, ma solo una parte di essi, il che, sotto altro profilo, dimostra la necessità di fornire quegli elementi probatori dei quali la Corte d'appello ha rilevato l'assenza.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 184 e 189 c.p.c., nella formulazione introdotta dagli artt. 17 e 19 legge 14 luglio 1950 n. 581 e precedente alle modifiche introdotte dagli artt. 18 e 23 legge 26 novembre 1990 n. 353 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione.

In merito alla richiesta di assegnazione di metà del valore degli incrementi della quota societaria del Qu, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto rinunciata, la Mo. sostiene che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto degli artt. 184 e 189 c.p.c., nella formulazione precedente all'ultima novella, che consentivano la emendatio libelli.
Nella specie, la causa petendi era costituita dallo scioglimento della comunione (art. 191 c.c.) e non aveva subito alcuna modifica, mentre il petitum era costituito dalla richiesta di attribuzione di metà dei beni costituenti la comunione legale (oltre alle richieste relative alla quota societaria la domanda comprendeva l'attribuzione di metà di tutti gli altri beni della comunione legale quali mobili, denaro, titoli, B.O.T. e simili, automezzi e motomezzi) e non aveva subito alcuna modifica, ma solo una limitazione, in quanto la metà del valore della quota del 9 marito nella s.n.c. F.lli Qu. era comprensiva della metà del valore degli incrementi di tale quota.

La presunzione di rinuncia tacita ad una domanda, sempre secondo la ricorrente, si poteva porre solo per le conclusioni definitive, e cioè per quelle precisate all'ultima udienza fissata prima della deliberazione della sentenza e non per le conclusioni non definitive prese dall'attrice all'udienza del 10 marzo 1999. Alla successiva udienza dì conclusioni definitive del 29 novembre 2001 l'attrice aveva concluso sul punto chiedendo "assegnare alla moglie a titolo di divisione della comunione legale dei beni la metà del valore della quota del marito nella s.n.c. F.lli Qu. o la metà degli incrementi della quota conseguiti dopo il matrimonio"; la riproposizione di questa parte dell'originaria domanda non poteva che avere valore di revoca della precedente rinuncia, consentita dal codice di rito secondo la precedente formulazione ed anche secondo quella attuale.

Infine, l'ordinanza del 1° ottobre 1999, con cui era stata disposta la c.t.u., aveva esattamente ritenuto che la conclusione (formulata all'udienza del 10 marzo 1999) di attribuzione di metà della quota societaria del marito comprendesse l'incremento temporale della stessa quota.

4. Nemmeno questo motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare, con riferimento ad un giudizio davanti al pretore, che le conclusioni delle quali il giudice deve tener conto sono quelle che le parti prendono all'udienza in cui la causa è riservata in decisione e non quelle, eventualmente diverse, prese in un'udienza precedente, anche se fissata per la precisazione delle conclusioni, in esito alla quale la causa non è stata trattenuta per la decisione, ma rinviata (Cass. 28 febbraio 1989 n. 1087).

Il Collegio osserva, però, che tale principio non è applicabile quando, dopo, che le conclusioni sono state precisate dalle parti, la causa venga trattenuta in decisione dal collegio e poi rimessa davanti al giudice istruttore, atteso che in quest'ultimo caso le conclusioni delle parti esplicano la funzione che ad esse è propria, e cioè quella di investire il giudice della decisione delle questioni oggetto delle conclusioni stesse.

E' vero che l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. - proc. civ.), anche le parti debbono essere necessariamente investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase (Cass. 28 ottobre 1995 n. 11272), tra cui anche la precisazione di nuove conclusioni (Cass. 6 marzo 1970 n. 583), ma la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia rinunciato, espressamente o implicitamente.

L'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla rimessione sul ruolo istruttorio assume quindi il valore della formulazione di una domanda nuova e, come tale, va considerata, alla luce della disciplina temporalmente applicabile.

Nella specie, nella sentenza impugnata è stato sottolineato che all'udienza del 19 marzo 1999, fissata per la precisazione delle conclusioni, il procuratore della parte attrice - che in precedenza aveva formulato conclusioni anche in punto "comunione de residuo", trascurando peraltro ripetutamente di incentrare l'attenzione del nominato c.t.u. anche su tale punto (perciò con diagnosi perplessa sulla persistenza del proprio interesse a mantenere ferma la domanda) non aveva più precisato conclusioni in merito a tale aspetto, sicché giustamente il primo giudice aveva rilevato che questo aspetto, successivamente ripreso dall'appellante all'udienza del 29 novembre 2001 (anch'essa fissata per la precisazione delle conclusioni) fosse ormai estraneo al dibattito processuale perché definitivamente precluso.

Ora, dall'esame dei verbali di causa, consentito a questa Corte data la natura processuale della censura in considerazione, emerge che alla citata udienza del 10 marzo 1999 il G.I. rimise la causa al collegio e che quest'ultimo la rimise poi sul ruolo istruttorio, con ordinanza del 1° - 7 ottobre 1999, nominando un consulente tecnico di ufficio perché rispondesse ad un quesito.

Le conclusioni prese dalla parte attrice all'udienza del 10 marzo 1999, quindi, non furono superate da un semplice rinvio dell'udienza istruttoria, ma furono sottoposte al collegio, esplicando così la loro funzione tipica, sopra delineata.

E' anche il caso di osservare che la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sul punto, non si è limitata a rilevare la mancata inclusione nelle conclusioni precisate il 10 marzo 1999 della domanda di assegnazione di metà degli incrementi della quota societaria (ed. comunione de residuo), ma, come si è visto, ha anche esaminato la condotta processuale della parte attrice, ritenendo - con un accertamento relativo all'interpretazione della volontà delle parti rimesso al giudice di merito ed incensurabile in'sede di legittimità, in mancanza di vizi di motivazione (Cass. 6 marzo 2006 n. 4794, 19 maggio 2004 n. 9465, 7 luglio 2004 n. 12416) - che tale condotta fosse coerente con l'abbandono della domanda non riproposta nelle conclusioni.

Rispetto alle conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello in ordine all'abbandono della domanda è irrilevante che con la citata ordinanza depositata il 7 ottobre 1999 la causa fosse stata rimessa dal collegio in istruttoria per sottoporre al c.t.u. un quesito riguardante gli incrementi della quota societaria di pertinenza della parte convenuta, e cioè l'oggetto della domanda poi ritenuta abbandonata, essendo la formulazione del quesito il risultato di un'iniziativa del giudice. In particolare, il collegio - premesso che la parte ricorrente aveva chiesto l'assegnazione di metà delle quote della società e, quindi, richiamando la domanda confermata e non quella non riproposta - ha osservato che, ai sensi degli artt. 228 legge n. 151/1985 e 178 c.c., gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente al matrimonio cadono in comunione se sussistenti al momento dello scioglimento della stessa e che, pertanto, occorreva verificare la sussistenza o meno di tali incrementi, nonché il loro valore.

La riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 novembre 2001, della domanda diretta ad ottenere la metà degli incrementi della quota sociale conseguiti dal marito dopo il matrimonio non costituiva, quindi, una semplice revoca della precedente rinuncia, come sostenuto dalla ricorrente, bensì una vera e propria domanda nuova, rispetto alla quale il divieto previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 applicabile ai procedimenti, quale quello in esame, pendenti alla data del 30 aprile 1995) non è sanzionabile solo in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione (Cass. 15 maggio 2000 n. 6238, 5 marzo 2001 n. 3159, 12 luglio 2005 n. 14601), nella specie non riscontrato.

Né, infine, poteva ritenersi, come pure sostenuto dalla ricorrente, che la domanda diretta ad ottenere la metà del valore degli incrementi della quota societaria fosse inclusa in quella, invece proposta all'udienza del 10 marzo 1999, di assegnazione alla moglie a titolo di divisione della comunione legale della metà della quota del marito sulla s.n.c. F.liì Qu., atteso la diversità ontologica, già affermata in primo grado e correttamente sottolineata dalla Corte d'appello, tra la domanda di assegnazione della metà della quota societaria del marito, formulata alla suddetta udienza, e la richiesta della metà del valore degli incrementi dell'impresa. Le due domande devono essere considerate non solo sotto il profilo del petitum - che pure non si diversifica in termini esclusivamente quantitativi, dovendo il valore richiesto essere determinato, in un caso, con riferimento ad una quota societaria e, nell'altro, all'incremento della quota societaria - ma anche della causa petendi in relazione alle norme che giustificano il diritto preteso ed ai requisiti da esse previsti, tra cui vi è la circostanza che l'impresa gestita da uno dei coniugi sia stata costituita prima o dopo il matrimonio. Nella specie, la domanda di assegnazione della metà della quota societaria è stata rigettata dal giudice di primo grado, con una pronuncia ormai passata in giudicato, in mancanza di impugnazione, proprio sul presupposto che l'impresa in questione fosse stata costituita prima del matrimonio. Per gli incrementi dell'impresa (di uno dei coniugi), invece, la legge prevede che essi si considerano oggetto della comunione (solo se sussistono al momento delle scioglimento della medesima) anche quando l'impresa è "stata costituita precedentemente al matrimonio (art. 177 c. c).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delie spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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