Se i figli questi si sono allontanati dalla casa familiare, questa non può essere assegnata al coniuge anche se comproprietario

In materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare e' finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. sez. 1 , 2 febbraio 2006, 2338). Ne consegue che, ove manchi tale presupposto - perche' i figli si sono gia' allontanati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non puo' neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge gia' affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 luglio 2009, n. 16802)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. MA. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P. O. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2528/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato OCCHIPINTI MARIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 Settembre 1996 il sig. P. O. proponeva, dinanzi al Tribunale di Viterbo, domanda di separazione personale, con addebito al proprio coniuge, signora PA. Ma. , chiedendo altresi' l'assegnazione della casa coniugale sita in (OMESSO), di proprieta' comune.

All'udienza presidenziale di comparizione la convenuta si opponeva alla richiesta di separazione; in subordine, chiedeva la separazione con addebito al marito e rassegnazione a se' della casa coniugale, oltre ad un assegno di mantenimento.

Il presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e attribuiva alla moglie il diritto di abitare la casa coniugale, senza ulteriori provvedimenti di natura patrimoniale.

Nel corso della successiva istruttoria veniva assunta prova testimoniale hinc et inde.

Con sentenza 13 Settembre 2002 il Tribunale di Viterbo dichiarava la separazione personale con addebito al P. , rigettava la domanda di addebito alla moglie e quella di assegnazione della casa coniugale avanzata da entrambi i coniugi, dichiarando inammissibile la domanda di divisione dei beni comuni proposta dal P. . Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento di euro 258,23, mensili, soggetto a rivalutazione annuale.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 1 Giugno 2005, respingeva i successivi gravami di entrambe le parti.

Motivava:

- che era accertata la violazione dei doveri coniugali da parte del P. , le cui ripetute e gravi intemperanze erano state confermate dai testi escussi, cosi' come i suoi allontanamenti dalla famiglia e la pretesa di vivere isolato all'interno della medesima casa, nella quale aveva perfino eretto un muro divisorio, senza che fosse emerso alcun comportamento del coniuge idoneo a giustificare tale condotta;

- che dalla documentazione fiscale prodotta risultava confermata la sperequazione tra le rispettive capacita' economiche e appariva congruo l'assegno di mantenimento determinato dal primo giudice, tenuto conto che la Pa. era comunque in grado di incrementare il proprio reddito esigendo un canone locativo dai figli, che occupavano immobili di sua proprieta' a titolo gratuito;

- che era infondata la domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di accordo tra le parti e fuori dell'ipotesi di affidamento di figli minori o non economicamente autosufficienti; mentre andava svolta in altra sede la domanda di scioglimento della comunione.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 12 Luglio 2006, la signora Pa. , deducendo:

1) la carenza di motivazione in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento, determinata sul presupposto di un ipotetico incremento del reddito mediante locazione degli immobili: laddove era risultato dall'istruttoria in primo grado che il P. non alloggiava piu' in una casa di riposo verso il corrispettivo mensile di lire 1.400.000, ed usufruiva invece dell'alloggio gratuito correlato alla sua attivita' lavorativa, percependo un reddito tre volte superiore al proprio. Inoltre, non si era tenuto conto della responsabilita' del fallimento, della durata del rapporto matrimoniale e del contributo da lei dato all'economia della famiglia per il periodo di matrimonio;

2) la violazione dell'articolo 155 c.c., per il diniego dell'assegnazione della casa coniugale, nonostante ella fosse il coniuge economicamente piu' debole e ne avesse quindi diritto, pur in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi, non autosufficienti, a lei affidati.

Resisteva con controricorso il P. .

La ricorrente depositava, nei termini, memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

All'udienza del 19 Maggio il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento.

Il motivo e' infondato.

La corte territoriale ha confermato, da un lato, il giudizio di sperequazione delle capacita' economiche dei coniugi espresso dal Tribunale di Viterbo e, dall'altro, ha ritenuto congruo l'assegno di mantenimento attribuito alla Pa. in primo grado, anche in considerazione delle sue potenzialita' reddituali connesse alla proprieta' di immobili suscettibili di locazione. Non si tratta di una valutazione prognostica meramente astratta ed ipotetica, come lamentato dalla ricorrente, bensi' del corretto apprezzamento di un possibile concreto incremento economico legato alla corresponsione di canoni da parte dei figli della ricorrente, fino ad allora occupanti a titolo gratuito degli immobili.

Non si ravvisano, quindi, vizi logici nel predetto iter argomentativo che fa applicazione del principio piu' volte affermato da questa corte che costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento non solo il reddito attuale, ma anche quello potenziale, derivante da ogni utilita' patrimoniale suscettibile di sfruttamento economico: sia che si tratti di capacita' lavorativa personale (Cass. sez. 1 , 25 agosto 2006, n. 18.547), sia che si tratti di attivita' di impresa o della naturale redditivita' di immobili (Cass. sez. 1 , 22 agosto 2006, n. 18241).

Non e' infatti consentito gravare sul coniuge obbligato per la parte di reddito non ricavata, di fatto, per scelta autonoma del beneficiario dell'assegno.

Le contrarie argomentazioni difensive della ricorrente si risolvono in una censura di merito, mediante la prospettazione di una difforme valutazione delle risultanze probatorie, che non puo' trovare ingresso in questa sede.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell'articolo 155 c.c. (nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie) per il diniego dell'assegnazione della casa coniugale.

Il motivo e' infondato.

In materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare e' finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. sez. 1 , 2 febbraio 2006, 2338). Resta quindi imprescindibile il requisito dell'affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); e pertanto, se e' vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l'assegnazione della casa familiare non puo' essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge piu' debole, alla cui garanzia e' unicamente destinato l'assegno di mantenimento. Diversamente, sarebbe infatti a rischio la legittimita' costituzionale del provvedimento, che, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprieta', praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. sez. 1 , 5 settembre 2008, n. 22394).

Ne consegue che, ove manchi tale presupposto - perche' i figli si sono gia' allontanati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non puo' neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge gia' affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione. Va fatta salva l'ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione, ed in particolare dall'articolo 1102 c.c. (Cass. sez. 1 , 13 febbraio 2006, n. 3030).

E' dunque immune da vizi logici la sentenza impugnata laddove ha statuito che alla Pa. , pur se comproprietaria, non potesse essere assegnato in godimento l'immobile gia' adibito a casa coniugale in mancanza di figli conviventi, come componente dell'assegno di mantenimento.

Il ricorso e' dunque infondato e va respinto.

In considerazione della natura della controversia e delle ragioni poste a base del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio;

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, articolo 52, (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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