Se il coniuge che percepisce l'assegno di mantenimento diventa proprietario di un immobile è legittima la revoca del beneficio

La circostanza che il coniuge, cui in precedenza sia stato riconosciuto il diritto a ricevere dall'altro l'assegno di mantenimento, risulti essere proprietario di un immobile, legittima pienamente una richiesta di revoca da parte dell'obbligato, ciò anche qualora il beneficiario dell'assegno provi che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto con denaro avuto in prestito, rimanendo in ogni caso il bene di proprietà dell'intestatario.
(Tribunale Torino Sezione 7 Civile, Sentenza del 4 febbraio 2008, n. 684)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. Pier Giorgio ALGOSTINO - Presidente -

Dott. Maura ARISIO - Giudice Rel. -

Dott. Francesca CHRISTILLIN - Giudice -

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 20656/2003 N.R.G.

Avente per oggetto: scioglimento del matrimonio civile

Promossa da:

Ne.Va., elettivamente domiciliato in Torino, V. (omissis), presso lo studio dell'avv.to An.Fe., che lo rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE RICORRENTE

E

Bo.Kh., elettivamente domiciliata in Torino, piazza (omissis), presso lo studio dell'avv.to Vi.Mi., che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE CONVENUTA

con l'intervento

Pubblico Ministero

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I Signori Ne.Va. e Bo.Kh. hanno contratto matrimonio con rito civile in Rosta il 4/7/1998 (atto n. 2, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998.).

Dal matrimonio è nato il figlio Om.

I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di separazione pronunciata con sentenza dal Tribunale di Torino il 10/5/2002, passata in giudicato.

Con ricorso depositato il 18/7/2003 il signor Ne. ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.

Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta è comparsa ed è stato esperito il tentativo di conciliazione, che non ha dato esito positivo.

Il Presidente ha confermato l'affidamento del figlio minore alla madre, disponendo che il padre, che risiedeva in Spagna con il suo nuovo nucleo, potesse vedere il figlio in occasione dei suoi viaggi in Italia, con preavviso di almeno due giorni, e potesse tenerlo con sé per una settimana durante le vacanze scolastiche di Pasqua, oltre a dieci giorni durante le vacanze natalizie e quattro settimane durante le vacanze estive, previo accordo con affidataria; il Presidente ha, altresì, confermato a carico del ricorrente il contributo al mantenimento stabilito nella sentenza di separazione; ha, poi, disposto il passaggio alla fase istruttoria.

Alla prima udienza avanti all'istruttore non è comparso il procuratore del Ne., ma unicamente quello della convenuta il quale ha chiesto rinvio ex art. 183 c.p.c.

In prosieguo è stata fissata udienza ex art. 183 c.p.c. ma a tale udienza, non essendo comparsa nessuna delle parti, il giudice istruttore, provvisoriamente designato in luogo del relatore, ha emesso ordinanza di rinvio ex articolo 309 c.p.c.

Il G.I. provvedendo d'ufficio, fuori udienza, il G.I., rilevato che non risultava peraltro andata a buon fine la comunicazione dell'ordinanza di rinvio del giudizio ex articolo 183 c.p.c., ha revocato tale ordinanza ed ha disposto la fissazione di nuova udienza.

Anche a tale udienza non compariva nessuna delle parti: il giudice istruttore rilevato tuttavia, di nuovo, che la notifica al procuratore di parte attrice Ne. non risultava perfezionata, osservava che era necessario instaurare un valido contraddittorio anche per il prosieguo del giudizio e, impregiudicata ogni questione, rinviava ad ulteriore udienza, alla quale riservava ogni provvedimento; allegava, altresì, agli atti la missiva inviata all'Ufficio dal signor Ne. personalmente.

Alla successiva udienza compariva il procuratore di parte convenuta e si costituiva, con comparsa, nuovo procuratore per parte attrice; nel corso di tale udienza le parti, concordemente, chiedevano fissarsi udienza ex articolo 184 c.p.c.

Il G.I., sciogliendo la riserva assunta, disponeva poi che il Servizio Sociale provvedesse ad inviare il più celermente possibile relazione concernente la situazione del minore, indicando anche se e come avvenivano i suoi incontri gli con il padre e le modalità di siffatti incontri.

Indi, il G.I. fissava udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di conoscere l'andamento della situazione anche direttamente da esse e per tentare ogni possibile soluzione transattiva, nonché in attesa della relazione del Servizio Sociale di cui sopra.

A tale l'udienza comparivano i procuratori delle parti e la parte convenuta, mentre si presentava parte attrice.

Il G.I. dava atto che era pervenuta relazione sociale e provvedeva all'interrogatorio libero della parte convenuta.

All'esito di tale udienza il G.I. pronunciava ordinanza con la quale sottolineava l'opportunità di non interrompere i rapporti padre/minore, rilevando che era necessario, peraltro, una ripresa graduale di essi, in quanto rapporti padre/minore risultavano, di fatto, interrotti da un anno e quattro mesi, secondo quanto la madre aveva dichiarato all'udienza stessa.

Con la medesima ordinanza il G.I. indicava quali avrebbero potuto essere, in ipotesi, modalità degli incontri che tenessero conto dell'attuale situazione abitativa fuori Italia dell'attore; disponeva, ancora, che il Servizio Sociale rimanesse in attesa di attivazione per tali incontri da parte del signor Ne.; incaricava, infine, il Servizio Sociale, qualora si fossero avviati tali incontri, di relazionare immediatamente su di essi e di provvedere a monitorarli.

Il G.I., sempre nello stesso contesto, concedeva alle parti i termini di cui all'articolo 184 c.p.c. e rinviava il giudizio per i relativi incombenti.

A tale udienza i procuratori delle parti chiedevano, tra il resto, l'ammissione delle prove dedotte e si opponevano reciprocamente alle prove di controparte.

Il G.I., sciogliendo la riserva assunta, ammetteva parte delle prove dedotte da entrambe le parti e ammetteva, altresì, la produzione da parte del Ne. dell'atto di acquisto dell'immobile in Agadir acquistato dalla convenuta; fissava poi udienza per l'assunzione delle prove ammesse.

A tale udienza parte convenuta eccepiva la decadenza dalle prove di parte attrice, non essendo stati rispettati i termini per l'intimazione dei testi; il giudice istruttore riservato in prosieguo la valutazione sull'eccepita decadenza, provvedeva all'escussione dei testi presenti all'udienza stessa.

Al termine dell'udienza di prove il procuratore di parte attrice chiedeva di poter depositare note scritte relative alla modalità in cui era avvenuta la citazione testi, nonché per depositare cartoline di ricevimento per gli altri due testi, e parte convenuta non si opponeva a tale istanza.

Il giudice istruttore rinviava di conseguenza per tale incombente, impregiudicata la prosecuzione delle prove, ad udienza successiva.

A tale udienza il procuratore di parte convenuta rilevava nuovamente che la notificazione dei testi di parte attrice non si era perfezionata, e chiedeva la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, rinnovando l'eccezione di decadenza dalle prove di parte attrice.

Il procuratore del Ne., a sua volta, chiedeva ed otteneva termine per deposito di documentazione inerente la tempestività e regolarità della intimazione dei testi.

All'udienza rifissata per tale incombente, cessato il periodo di congedo per malattia del G.I., il procuratore del Ne. chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; il procuratore della Bo. aderiva a tale istanza.

Il giudice istruttore, preso atto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

A tal udienza entrambi i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il G.I. rimetteva il giudizio al Collegio per la decisione.

Il pubblico ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata sussistendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.

Ed invero, è stata provata l'esistenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Torino in data 10/5/2002, passata in giudicato, in atti.

La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta il 14/6/2000, con autorizzazione a vivere separati in data 22/6/2000 (v. verbale udienza Presidenziale e ordinanza presidenziale in data 22/6/2000).

Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.

Dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

Deve pertanto accogliersi la domanda di scioglimento del matrimonio, cui la parte convenuta non si è opposta.

In punto affidamento del minore, si osserva che sia in virtù della sentenza di separazione sia in virtù del provvedimento presidenziale emesso in questo giudizio, il minore è stato affidato esclusivamente alla madre: il padre, del resto, vive in Spagna da tempo, e non risulta aver rapporti con il figlio, come meglio si indicherà in prosieguo; inoltre, il figlio è stato sempre seguito dalla madre dal momento in cui il padre si è trasferito all'estero:

A fronte di ciò si ritiene che sussistano i presupposti per confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre: del resto, anche il Ne. - evidentemente tenendo conto dell'attuale carenza di rapporti con il figlio - si è limitato a chiedere la pronuncia dei più opportuni provvedimenti in ordine all'affidamento ed al regime di visita.

In relazione, poi, alle modalità di incontri padre/minore, si deve tener conto di quanto è emerso dalle quattro relazioni del servizio sociale, in atti, nonché della deposizione del teste Ca.Si.

Siffatto teste, in particolare, ha dichiarato che "Dal 2001/2002 - epoca in cui ho conosciuto la sorella, mia attuale convivente, ho saputo che lui - cioè il Ne. - non si faceva mai sentire ....", affermando ancora che la madre diceva ancora "Eppure il bambino chiede ogni tanto del papà, e questo anzi l'ho sentito anche io dal bambino .... Lei rispondeva che il padre non poteva per motivi di lontananza ..."(v. dichiarazione teste Ca.).

Le relazioni del Servizio Sociale, a loro volta, confermano che il padre non ha da tempo contatti regolari con il figlio, ed inoltre pongono in evidenza che il Ne. non si è attivato presso i Servizi per riprendere gli incontri in esame (v. sempre relazioni sociali in atti), anche dopo che il G.I. ha espressamente previsto l'attivazione da parte del Ne. dei Servizi proprio per facilitare la ripresa dei rapporti con il figlio (v. provvedimento del G.I. all'udienza del 21/11/2005).

Ciò posto, si osserva che, da un lato, è bensì vero che il padre vive da anni all'estero, dove si è trasferito già all'epoca della separazione (v. meglio sul punto sentenza di separazione, in atti, passata in giudicato) e che, di conseguenza, ora vi è un'obiettiva difficoltà di rapporti con il minore, dall'altro, tuttavia, si deve considerare la necessità che il minore possa, in ipotesi, riprendere i contatti con il padre con gradualità; inoltre, deve anche tenersi in considerazione la necessità che il minore, qualora riprendano i rapporti, si trovi in un contesto a lui gradito.

Orbene, considerato il tempo trascorso senza che siano intervenuti rapporti padre/minore, e valutata la lontananza dell'abitazione del padre rispetto a quella del figlio, si ritiene di riconfermare quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale per le cadenze di incontri padre/figlio, sempre però subordinatamente al gradimento del minore e solo previa mediazione del Servizio Sociale; il padre, poi, dovrà attivarsi presso il Servizio Sociale con congruo anticipo rispetto alla ripresa degli eventuali incontri, al fine di consentire al figlio di venire adeguatamente preparato ad essi da parte del Servizio Sociale; inoltre, sempre al fine di facilitare un'eventuale ripresa degli incontri padre/minore, il padre potrà incontrare il figlio anche in Italia, ogni qual volta il padre stesso vi ritornerà, in ogni caso però subordinatamente ai desideri del minore e solo previa mediazione del Servizio Sociale, con attivazione preventiva di esso da parte del Ne., per le motivazioni di cui sopra.

Parte convenuta ha, poi, avanzato domanda di contributo al mantenimento del figlio.

Sul punto, deve essere valutata l'attuale età del minore e le sue attuali esigenze, nonché il fatto che il Ne. - percepisce pensione - indicata dal medesimo in Euro 1.600,00 mensili (v. comparsa conclusionale e verbale udienza presidenziale) - e la circostanza che il "Ne." Deve, altresì, contribuire al mantenimento del figlio nato nel nuovo nucleo familiare; inoltre, si deve tenere in considerazione quanto è emerso sulla situazione economica della convenuta (di cui si dirà in prosieguo) : a fronte di tutto ciò, si ritiene congruo confermare il contributo al mantenimento per il figlio minore stabilito in sede presidenziale.

Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna verso l'attore proposta dalla convenuta ex art. 156 c.p.c., poiché tale domanda deve, in ipotesi, essere proposta ed avere il contenuto di cui all'art. 8 legge 898/70 essendo ora in sede di scioglimento del matrimonio e non di separazione.

Infine, non resta che decidere in punto contributo al mantenimento, richiesto dalla convenuta per sé, ed al quale il Ne. si è opposto.

Orbene, dalle risultanze processuali emerge che la convenuta percepisce mensilmente 260,00 Euro, in quanto accudisce la nipote; inoltre, è emerso che la stessa svolge, sia pure in modo non stabile attività di colf presso varie famiglie (v. deposizioni teste Ca.), ancorché l'importo che la convenuta traeva da ciò all'epoca della deposizione testimoniale in esame fosse certamente modesto.

Da tutto questo contesto, tuttavia, sin qui è emerso che vi è, comunque, una capacità lavorativa della Bo.

Ciò che, si osserva che costituisce un dato rilevante sulla decisione in esame la circostanza, provata documentalmente, che la convenuta nel 2005 ha acquistato in Agadir un immobile: orbene, anche se il denaro per effettuare tale acquisto le è stato dato dal fratello(v. teste Ca.), pur tuttavia, allo stato, risulta che la convenuta possiede un proprio immobile, in via esclusiva.

In conclusione, tenendo conto di tutte le precedenti osservazioni, si ritiene che non possa più essere confermato il contributo al mantenimento in favore della convenuta: la domanda proposta dalla Bo. sul punto non viene accolta.

Infine, sussistano giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, attesa la sua natura ed il suo esito e, altresì, l'obiettiva difficoltà e delicatezza della situazione: infatti, è stato necessario, con particolare riferimento ai rapporti padre/minore, far effettuare ripetuti accertamenti da parte del Servizio Sociale, finalizzati sia alla possibilità di ripresa dei rapporti padre/minore, sia alla effettiva comprensione della situazione del minore, a fronte - da un lato - della richiesta del Ne. di incontrare il figlio dall'altro della contemporanea effettiva assenza di rapporti fra di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai signori Ne.Va. e Bo.Kh., iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.

Affida alla madre il figlio minore;

dispone che il padre possa vedere il minore e tenerlo con sé in occasione dei suoi viaggi in Italia, sempre però subordinatamente al gradimento del minore e solo previa mediazione del Servizio Sociale, presso il quale il padre dovrà attivarsi con congruo anticipo al fine di consentire la preparazione del minore agli incontri stessi;

dispone che il padre possa, altresì, tenere con sé il figlio una settimana durante le vacanze scolastiche di Pasqua; per dieci giorni durante le vacanze scolastiche natalizie (dal 24 dicembre al 3 gennaio ovvero dal 27 dicembre al 6 gennaio alternativamente) nonché quattro settimane durante le vacanze estive, in epoca da concordare con l'affidataria entro il 31 maggio di ogni anno; in ogni caso solo subordinatamente ai desideri del minore e solo previa mediazione del Servizio Sociale, presso il quale il Ne. si dovrà attivare con congruo anticipo al fine di consentire la preparazione del figlio alla ripresa degli incontri ed alla permanenza presso di lui;

Dispone che Ne.Va. corrisponda all'affidataria, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di Euro 315,00, da versarsi entro il 5 giorno di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;

Dispone che il Servizio Sociale segua la situazione del minore e, in particolare, si attivi per l'opera di mediazione di cui sopra, qualora ne maturino i presupposti.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di causa.

Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rosta di annotare la sentenza.

Così deciso in Torino in data 28 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria in data 1 febbraio 2008.

INDICE
DELLA GUIDA IN Famiglia

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1077 UTENTI