Separazione dei coniugi e assegno di mantenimento

In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
(Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, sentenza del 5 novembre 2007, n. 23051)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ca. di Le.Ma.Cr., elettivamente domiciliata in. Ro. presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difesa dagli avvocati Ni.Di.Pr., Gi.Na., Ca.Bi., il primo con studio in (...) S.Ma. C.V. Via M. Fi. (...), giusta delega in atti.

- ricorrente -

contro

Co.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'Avvocato Al.Mo., con studio in (...) Ve. (IS) via N.Io. (...), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11/03 della Corte d'Appello di Campobasso, emessa il 22/01/2003, depositata il 11/02/03; r.g. 195/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;

udito l'Avvocato Al.Mo.;

udito il P.M. in persona Avvocato Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del 3° motivo di ricorso, rigetto degli altri.

Svolgimento del processo

Ma.Cr.Ca. di Le., usufruttuaria dell'immobile condotto in locazione per uso bar da Ma.Co., ha adito il Tribunale di Isernia per la declaratoria, giusta la pattuita clausola risolutiva espressa, della risoluzione di diritto del contratto per avere il conduttore corrisposto il canone, dall'aprile 2000 al febbraio 2001, a mezzo vaglia postale anziché, come stabilito, nel proprio domicilio e in contanti, impedito l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili di consolidamento del fabbricato e somministrato superalcolici nonostante tale somministrazione fosse stata espressamente vietata. La Ca. ha altresì domandato la condanna del Co. al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni non corrisposti nelle forme previste e al risarcimento dei danni.

Il tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello di Campobasso ha respinto l'impugnazione della Ca.

Avverso quest'ultima decisione la Ca. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

Il Co. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1456, 1182, 1175, 1206 e 1207 c.c., nonché degli artt. 5 e 55 della legge n. 392/78) la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a guanto ritenuto dalla Corte di merito, la clausola risolutiva espressa non era stata pattuita con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, ma unicamente in relazione al termine e alle altre modalità di corresponsione del canone, sicché, non trattandosi di clausola di stile, ed avendo essa dichiarato di avvalersene, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione, senza indagare se il versamento a mezzo vaglia postale, anziché nella modalità pattuita del pagamento in contanti e presso il suo domicilio, fosse o meno giustificato dal proprio comportamento (di rifiuto di ricevere il pagamento offertole sia presso il domicilio che a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.).

La censura è inammissibile e infondata: inammissibile perché, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto della clausola, manca dell'autosufficienza necessaria per una verifica della sua validità, e perché l'apprezzamento circa l'esistenza o configurabilità della clausola risolutiva espressa è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivato (Cass. n. 2828/1973); infondata perché l'apposizione di una clausola risolutiva espressa, anche valida, non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218, l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa (Cass. 4591/1983, 9356/2000, 11717/2002).

Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1583, 1575, 1577, 1584 e 1256 c.c.) la ricorrente ha dedotto che, trattandosi di opere urgenti e indifferibili imposte dall'autorità comunale a salvaguardia della privata e pubblica incolumità, il conduttore era incorso in grave inadempimento nel non rilasciare l'immobile e nell'impedire, in tal modo, l'esecuzione dei lavori per oltre un anno dalla richiesta di rilascio.

La censura è inammissibile in quanto non investe la ratio decidendo, consistente nella mancata prova, da parte della locatrice, dell'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Col terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.) la ricorrente ha dedotto che anche la somministrazione di alcoolici costituiva grave inadempimento, essendone stata espressamente vietata la vendita.

Anche tale censura è inammissibile in quanto non (investe la ratio decidendi sul punto, avendo la Corte correlato la pattuizione del divieto alla mancanza, all'epoca della stipula del contratto, dell'autorizzazione alla somministrazione, con conseguente esclusione di qualsiasi inadempimento ad autorizzazione ottenuta.

Il ricorso va dunque respinto, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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