Spetta anche alla ex moglie "benestante" l'assegno di divorzio

Ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio è opportuno verificare la inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente in relazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio e che "presumibilmente" sarebbe continuato se l'unione coniugale non fosse cessata. E' quanto hanno precisato i giudici di legittimità con la recente sentenza 4079/2010, con la quale hanno stabilito che "ha diritto all'assegno di divorzio la ex moglie, anche nel caso in cui sia una professionista e guadagni bene". Per i giudici non importa che la moglie abbia una posizione professionale di rilievo; se vi è una disparità economica tra le parti, di ciò bisogna tener conto nella valutazione. L'inadeguatezza, secondo i giudici, deve essere, quindi, valutata mediante una comparazione tra quella che è l'attuale situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e la situazione della famiglia al momento della rottura del rapporto, tenendo, altresì, in debito conto anche eventuali miglioramenti di colui che è tenuto al versamento dell'assegno.

Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.02.2010 n° 4079



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4079

Svolgimento del processo

1. - C.G. e B.M., in data ****, contrassero matrimonio civile, dal quale nacque un figlio.

2. - Con verbale del ****, i predetti coniugi si separarono consensualmente, convenendo, tra l'altro, che il marito versasse alla moglie l'assegno mensile di mantenimento di L. 3.000.000 e le donasse la metà dell'appartamento sito in ****, fino ad allora oggetto della comunione legale tra i coniugi.

3. - A seguito di ricorso del B., il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 47591 del 16 dicembre 2002, pronunciò lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e respinse la domanda della C. volta ad ottenere l'assegno di divorzio.

4. - Avverso tale sentenza - nella parte in cui aveva respinto la domanda di assegno di divorzio - la C. propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, lamentando, in particolare, che il Tribunale aveva omesso di considerare: a) le due predette condizioni della separazione consensuale (assegno di mantenimento e donazione), le quali erano state convenute allo scopo di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenore di vita che - attualmente - non era in grado di mantenere, pur in presenza dell'incremento del proprio reddito di lavoro; b) due circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, costituite dalla donazione di un appartamento da lei effettuata a favore del figlio N., nonchè dalla richiesta ed ottenuta anticipazione del trattamento di fine rapporto, nel ****, investito nella comunione legale. La C. chiese, pertanto, che la Corte le riconoscesse un assegno di divorzio pari ad Euro 1.700,00 mensili.

Costituitosi, il B., nel contestare il fondamento dell'appello, sottolineò che: a) la C. aveva una solida posizione economico - patrimoniale, derivantele dall'attività professionale di professore ordinario presso l'Università **** e dalle sue proprietà immobiliari, ivi compresa la proprietà del predetto appartamento di ****; b) all'epoca della separazione, egli era professore ordinario presso l'Università **** e, da poco tempo, componente "laico" del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo stato eletto al Senato della Repubblica soltanto nel ****, a distanza di tre anni dalla separazione, con la conseguenza che la situazione reddituale attuale (****), raggiunta per eventi successivi e non riconducibili ad aspettative sorte in costanza di matrimonio, era costituita esclusivamente dall'indennità di parlamentare.

La Corte adita, con la sentenza n. 2206/05 del 18 maggio 2005, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconobbe alla C. l'assegno di divorzio pari ad Euro 1.200,00 mensili.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte ha osservato quanto segue:

A) “Effettivamente deve ritenersi che il tenore di vita dei due coniugi durante la loro unione matrimoniale fosse caratterizzato da un ottimo livello economico in virtù non solo della posizione professionale di entrambi, ma anche e soprattutto della decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie e della conseguente incidenza sulla vita familiare; tale convincimento trova obiettiva conferma nella circostanza per cui in sede di separazione consensuale il B. ha assunto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, pur titolare di un autonomo reddito da lavoro, nella misura di L. 3.000.000 mensili, proprio al dichiarato scopo di garantirle la conservazione del tenore di vita matrimoniale, in tal modo riconoscendo esplicitamente l'esistenza di un'organizzazione familiare economicamente elevata e dispendiosa”. B) “Deve inoltre ritenersi che la C. ha potuto ragionevolmente fare affidamento, in ragione del rapporto coniugale con il B., anche su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa che lo hanno portato a ricoprire, come non contestato, diversi e rilevanti incarichi di natura istituzionale e governativa”. C) “Ritenuto, per le esposte considerazioni, che i coniugi durante la loro vita matrimoniale hanno avuto un livello di vita piuttosto elevato tanto da prevedere in sede di separazione un considerevole assegno di mantenimento in favore della C., nonostante svolgesse una attività professionale ben retribuita, deve escludersi con certezza che quest'ultima abbia la disponibilità di mezzi adeguati a conservare un analogo tenore di vita considerato che il suo reddito annuo lordo derivante dalla sola attività lavorativa è pari, allo stato attuale, ad Euro 66.180,00 dichiarazione dei redditi ****. Il B. ha attualmente un reddito annuo lordo di Euro 131.059,00 (dichiarazione dei redditi ****), pari a circa il doppio di quello della C., pur dovendo considerare, nella comparazione delle rispettive situazioni economiche, che quest'ultima è proprietaria dell'abitazione in cui vive e di un appartamento in ****”. D) “Per tutte le ragioni fin qui esposte sussistono nella specie le condizioni per il riconoscimento del richiesto assegno di divorzio che si reputa congruo fissare nella misura di Euro 1.200,00 mensili, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dell'evidente disparità tra le stesse e della lunga durata del matrimonio (circa venti anni)”. 5. - Avverso tale sentenza B.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, complesso motivo di censura.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, C.G..

6. - All'odierna udienza di discussione, della quale è stato dato rituale avviso ai difensori delle parti, ha partecipato soltanto il difensore della controricorrente.

Motivi della decisione

1. - Preliminarmente, deve essere esaminata l'istanza, depositata in data 27 gennaio 2010, con la quale i difensori del ricorrente B.M., Avvocati Giovanni e Fabio Di Cagno, chiedono che il Presidente di questa Prima Sezione Civile, “... - accertato che l'Ufficiale Giudiziario deputato alla notìfica dell'atto di avviso di fissazione di udienza nel presente giudizio non ha proceduto alla notifica, attestando tuttavia alla Cancelleria il nuovo domicilio legale in Roma dei sottoscritti difensori - voglia disporre la rimessione della causa sul ruolo, con fissazione di nuova udienza”. In particolare, i predetti difensori precisano che “recentemente... hanno trasferito il proprio domicilio legale in Roma dalla Via San Damaso n. 15 al Viale Mazzini n. 73, avendo cura - nelle more della comunicazione alla Cancelleria della... Corte - di comunicare l'avvenuto trasferimento all'Ufficiale Giudiziario”, e che questo, “cui era stato affidato per la notifica l'atto di avviso dell'udienza, lungi dal notificarlo direttamente presso il nuovo domicilio come avvenuto in precedenza per altri atti, lo ha restituito alla predetta Cancelleria, peraltro con indicazione dell'avvenuto trasferimento del domicilio legale dei sottoscritti difensori in Roma al Viale Mazzini n. 73”.

Tale istanza non può essere accolta.

In punto di fatto - come del resto emerge anche dallo stesso contenuto dell'istanza -, risulta che: a) i difensori istanti non hanno comunicato alla Cancelleria della Corte - prima dell'udienza di discussione del presente ricorso, fissata per il 28 settembre 2009 - il cambiamento del loro domicilio di Roma dalla Via San Damaso, n. 15, al Viale Mazzini, n. 73; b) l'avviso di detta udienza è stato tempestivamente notificato ai predetti difensori, in data 26 giugno 2009, a mani del Cancelliere di questa Sezione, in quanto l'Ufficiale giudiziario, nella precedente relazione di notificazione in data 22 giugno 2009, aveva attestato l'omessa notifica dello stesso avviso all'indirizzo di Roma, via San Damaso, n. 15, sia pur indicando il nuovo domicilio: “anzi Viale Mazzini 7 3 Roma”.

In punto di diritto, è noto il costante orientamento di questa Corte al riguardo (cfr. le sentenze delle sezioni unite nn. 739 del 1988 e 92 del 1999, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 17086 del 2008), condiviso dal Collegio. Per esso, nel giudizio di cassazione, le comunicazioni di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2, - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 366 c.p.c., comma 2, per il caso di mancata elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente - vanno eseguite presso la cancelleria della Corte di Cassazione, qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto art. 366 c.p.c., comma 2, si sia trasferito dal luogo in essa indicato senza comunicare alla cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio. In tal caso, il trasferimento del domicilio, privando di efficacia la precedente elezione di domicilio con il renderla inidonea allo scopo per cui era stata fatta - cioè di ricevere in quel luogo le comunicazione e le notificazioni della cancelleria concernenti il ricorso -, può rilevare a detto scopo soltanto se tempestivamente comunicato alla stessa cancelleria, non potendo invece assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario acquisita dall'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, anche se il luogo del nuovo indirizzo dello stesso domiciliatario (sia esso o no un avvocato) si trovi in Roma. Ciò, in quanto il citato art. 366 c.p.c., comma 2 - che ha natura di disposizione generale e regola perciò non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e le comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2 - impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell'esecuzione dei relativi controlli; all'ausiliario del giudice, tenuto ad individuare il luogo ove indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che il trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla cancelleria della Corte di Cassazione.

2. - Con l'unico, complesso motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, anche in relazione all'art. 143 c.c., e art. 29 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus sarebbero incorsi negli errori enunciati in rubrica, “da un lato omettendo di dare conto dei mezzi adeguati di cui la sig.ra C. autonomamente disponeva, dall'altro neppure accennando all'impossibilità, per la medesima sig.ra C., di procurarseli per ragioni oggettive”. In particolare, il ricorrente sostiene che: a) quanto all'inadeguatezza dei mezzi della C., in relazione al tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, affermata dalla Corte romana, tale affermazione risulta innanzitutto apodittica - non avendo la resistente mai dimostrato, nè chiesto di dimostrare in base a puntuali circostanze, come era invece suo preciso onere, di esser priva di mezzi adeguati -, inoltre fondata essenzialmente su presunzioni prive di riscontro ed erroneamente basata sulla sola circostanza del contenuto della clausola di cui al verbale di separazione consensuale - concernente l'assegno di mantenimento ivi convenuto in favore della C. e lo scopo dell'erogazione ivi dichiarato -, ed infine inconsistentemente basata sulle asserite aspettative di sviluppo della "carriera" pubblica del B., posto che tale "carriera" si è sviluppata soltanto successivamente alla separazione; b) quanto all'oggettiva impossibilità per la C. di procurarsi mezzi adeguati, parimenti affermata dalla Corte romana, risulta totalmente omessa la considerazione che la stessa C. non ha provato nè dedotto di provare, e neppure allegato, alcuna circostanza idonea a dimostrare detta impossibilità: infatti, posto che i coniugi si trovavano, fino alla data della separazione, in una situazione socio - economico - reddituale perfettamente identica, non risultano in causa ragioni oggettive che abbiano impedito o impediscano alla C. di procurarsi mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio; c) quanto alla valutazione degli elementi di determinazione dell'assegno operata dalla Corte romana, questa ha omesso, in contrasto con i principi enunciati da questa Corte, la valutazione "ponderata" e "bilaterale" dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, omettendo, in particolare, di considerare sia che il contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune è stato identico fino alla separazione, sia che l'affermata sperequazione reddituale era, in realtà, molto modesta, tenuto conto che il B. - al pari di tutti i parlamentari e, nella specie, di quelli dei **** - deve devolvere una cospicua parte della indennità mensile al gruppo parlamentare di appartenenza, e che lo stesso, a seguito della formazione di una nuova famiglia, deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla C..

3. - Il ricorso non merita accoglimento.

3.1. - La Corte romana, nel riconoscere il diritto della C. all'assegno di divorzio, ha dato innanzitutto rilievo alle condizioni economico - patrimoniali dei coniugi ed al tenore della vita matrimoniale riferiti al momento della separazione consensuale, nonchè agli accordi convenuti in tale sede.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - per il quale detto riferimento alle condizioni della separazione è illegittimo, perchè estraneo all'autonoma disciplina dell'assegno di divorzio -, questa Corte ha più volte ritenuto che, sebbene il riconoscimento e la misura di tale assegno, al fine di assicurare al coniuge beneficiario il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, debbano essere valutati alla luce della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, tuttavia, anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui risulti idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 22500 del 2006 e n. 15728 del 2005). Nella specie, i Giudici dell'appello non hanno ecceduto da tali limiti, perchè hanno fatto riferimento - non esclusivo - alle condizioni convenute in sede di separazione consensuale, e dunque sia al tenore della vita matrimoniale sia alle condizioni economiche dei coniugi nel tempo della separazione, al fine di accertare la spettanza dell'assegno di divorzio.

In particolare, la Corte romana ha sottolineato come “il tenore di vita dei due coniugi... fosse caratterizzato da un ottimo livello economico in virtù non solo della posizione professionale di entrambi, ma anche e soprattutto della decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie e della conseguente incidenza sulla vita familiare”, desumendo tale convincimento appunto dalla obiettiva circostanza costituita dalle condizioni convenute in sede di separazione consensuale, con le quali il B. si era obbligato, tra l'altro, a contribuire al mantenimento della moglie, pur titolare di un autonomo reddito da lavoro, nella misura di L. 3.000.000 mensili, “proprio al dichiarato scopo di garantirle la conservazione del tenore di vita matrimoniale”. A tale riguardo, la contraria tesi del ricorrente - secondo cui, al momento della separazione, i coniugi, entrambi professori universitari di ruolo, si trovavano in posizione di assoluta parità, quanto alle rispettive condizioni reddituali - è smentita dal rilievo che il B., rivestendo all'epoca ed a far data dal 1986, coitì è incontestato, la carica di componente "laico" del Consiglio superiore della magistratura (eletto cioè dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'art. 104 Cost., comma 4), conservava lo stipendio di professore universitario di ruolo e percepiva inoltre l'indennità di carica e gli altri emolumenti previsti dalla L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 40, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura). Di qui l'esattezza dell'affermazione dei Giudici a quibus circa la “decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie” al momento della separazione.

3.2. - Il riconoscimento del diritto della C. all'assegno di divorzio è stato fondato dalla Corte romana anche sulla considerazione che la stessa “ha potuto ragionevolmente fare affidamento, in ragione del rapporto coniugale con il B., anche su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa che lo hanno portato a ricoprire, come non contestato, diversi e rilevanti incarichi di natura istituzionale e governativa”.

La censura del ricorrente si incentra sulla considerazione che dette "aspettative" non costituiscono elemento idoneo a fondare il diritto all'assegno di divorzio, in quanto la "carriera" politica del B. si è sviluppata soltanto in epoca successiva alla separazione.

Anche tale censura è infondata.

Questa Corte, fin dalla sentenza delle sezioni unite n. 11492 del 1990, ha costantemente affermato, in via generale, che la determinazione dell'assegno di divorzio deve essere effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 15610 del 2007 e 14214 del 2009), ed ha ulteriormente precisato che la nozione di adeguatezza dei mezzi postula un esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale in atto del richiedente e quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione economica dell'onerato anche se successivi alla cessazione della convivenza -, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio e trovino radice in detta attività e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dello stesso onerato (cfr., ad esempio, la sentenza n. 24496 del 2006).

Ribaditi tali orientamenti, la peculiarità della fattispecie sta in ciò, che il B. - com'è incontestato -, nei tempi successivi alla separazione e dopo la cessazione dalla carica di componente "laico" del Consiglio superiore della magistratura, ha più volte svolto alti incarichi istituzionali, in qualità sia di componente del Governo sia di senatore della Repubblica. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione alla fattispecie della disciplina di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, nel testo vigente, occorre chiedersi, innanzitutto, se siffatto cursus honorum istituzionale, realizzatosi dopo la separazione, comporti ex se “miglioramenti della condizione economica dell'onerato” tali da costituire “sviluppi naturali e prevedibili” della sua attività svolta durante il matrimonio e da incidere in melius sul tenore di vita familiare ove il rapporto coniugale fosse proseguito, e, in secondo luogo, se la C. potesse legittimamente e ragionevolmente prefigurarsi tale miglior tenore di vita, sulla base delle aspettative maturate nel corso di detto rapporto.

La risposta a tali quesiti non può che essere affermativa: quanto al primo, è sufficiente richiamare l'accertamento fatto dalla Corte romana (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 4, lett. C), secondo cui, nell'anno ****, il B. possedeva un reddito netto pari a circa il doppio di quello della C.; quanto al secondo, va immediatamente sottolineata l'incontestata circostanza che il B. - dal **** e, quindi, durante il matrimonio - rivestì la carica di consigliere nel Consiglio regionale della Regione ****. Tale circostanza, unitamente all'altra dianzi menzionata l'elezione a componente del Consiglio superiore della magistratura, parimenti avvenuta nel corso del matrimonio e comportante, come già detto, un indubbio miglioramento quantomeno della posizione reddituale del B. -, se considerate nel contesto dell'altrettanto pacifica circostanza della attività svolta dallo stesso in modo continuo nell'ambito di un partito politico e sempre durante il matrimonio, fanno ritenere giuridicamente corretta l'affermazione dei Giudici a quibus, secondo la quale la C. “ha potuto ragionevolmente fare affidamento (...) su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa (...)”, poi realizzatisi dopo la cessazione della convivenza. Infatti, alla luce dei qui ribaditi orientamenti di questa Corte, dette circostanze erano idonee a fondare nella C. una legittima e ragionevole aspettativa circa il raggiungimento di un miglior tenore economico della vita familiare collegato alla evoluzione della "carriera" politica del B., in quanto i Giudici a quibus, basandosi sulle stesse circostanze - e, quindi, anche sui già verificatisi “sviluppi” della attività politica dello stesso, con il suo passaggio dalla carica di consigliere regionale a quella di componente del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè dal massimo organo costituzionale espressivo della volontà popolare -, nonchè su dati di comune esperienza concernenti le prassi regolanti alcuni aspetti della vita dei partiti politici e delle corrispondenti dinamiche istituzionali, hanno sinteticamente - ma correttamente - ritenuto prevedibile, con ovvia valutazione ex ante, l'evoluzione medesima.

3.3. - Le residue censure formulate dal ricorrente sono parimenti infondate.

In particolare, quanto alla dedotta omessa valutazione "ponderata" e "bilaterale" dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, la censura è infondata, in quanto la Corte romana, per riconoscere il diritto della C. all'assegno di divorzio, ha escluso con certezza che la stessa abbia mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello caratterizzante la vita matrimoniale, ponendo correttamente a raffronto le condizioni reddituali delle parti riferite all'anno **** e verificando che il reddito del B. è pari circa al doppio di quello della ex moglie, ed ha anche tenuto conto, per quantificare detto assegno, della “lunga durata del matrimonio (circa venti anni)”. Tali valutazioni sono del tutto coerenti con i consolidati orientamenti di questa Corte, secondo i quali, nel determinare l'assegno di divorzio, il giudice non deve dare giustificazione di tutti contemporaneamente i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, potendo anche considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura di esso in relazione alle deduzioni e alle richieste delle parti medesime (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9876 del 2006, 10210 del 2005, 13169 del 2004).

A quest'ultimo riguardo, i profili di censura secondo i quali i Giudici a quibus hanno omesso di considerare gli argomenti difensivi, incidenti sulla determinazione della misura dell'assegno, per cui l'affermata sperequazione reddituale tra gli ex coniugi era, in realtà, molto modesta, tenuto conto sia che il B., al pari di tutti i parlamentari e in particolare di quelli dei Democratici di Sinistra, doveva devolvere una cospicua parte della indennità mensile al gruppo parlamentare di appartenenza, sia che lo stesso, a seguito della formazione di una nuova famiglia, deve sostenere costi aggiuntivi rispetto alla C. - sono inammissibili, perchè sono stati dedotti senza osservare gli oneri conseguenti al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 1707 del 2009): nella specie infatti - posto che, effettivamente, la Corte romana non ha affrontato le predette questioni -, l'osservanza di tale principio comportava che il ricorrente specificasse in quali atti del giudizio a quo aveva dedotto detti argomenti difensivi (eventualmente supportati da prove documentali), e ne riproducesse comunque il contenuto, al fine di consentire alla Corte il sindacato sulla loro decisività quanto alla determinazione della misura dell'assegno.

4. - In considerazione dei profili di novità delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010.

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