Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli

Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore.Quindi, legittima da parte della Corte la cancellazione del contributo di 400 euro al mese stabilito a carico della madre in sede di modifica delle condizioni di separazione, contestualmente alla collocazione abituale dei figli a casa del padre. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565)

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9069/2008 proposto da:

LA. FA. FR. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCERI PAULUCCI DE CALBOLI 34, presso lo STUDIO LEGALE rappresentato e difeso dall'avvocato TOPPETA Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BI. MA. (C.F. (OMESSO));

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA depositato il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di separazione personale fra i coniugi La. Fa. Fr. e Bi.Ma. , intervenuta nell'aprile 2006, i figli An. , nato il (OMESSO) e Pa. , nato il (OMESSO), furono affidati ad entrambi i genitori, con ampia facolta' per i figli medesimi quanto alla loro collocazione abitativa e, in particolare, con facolta' per la madre "di averli con se' presso la sua dimora attuale nelle giornate di martedi', mercoledi' e sabato, con pernottamento e altresi' nelle giornate di domenica e di quelle di festivita' varie (anzitutto natalizie e pasquali), in regime di alternanza, previamente concordato fra le parti". Nessun contributo fu stabilito a carico dell'uno o l'altro genitore per il mantenimento dei figli. Successivamente, su ricorso del padre, che aveva dedotto la sopravvenuta modifica di fatto della situazione, per essere i figli, per propria scelta, andati a vivere presso di lui, il tribunale di Lanciano modifico', con provvedimento del giugno 2007, le condizioni della separazione, disponendo l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso l'abitazione del padre, e diritto-dovere della madre di avere presso di se' i figli secondo determinate modalita'. A carico della madre fu stabilito un assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli di euro 400,00 mensili. La sig.ra Bi.Ma. propose reclamo avverso tale provvedimento e la Corte d'appello di L'Aquila, con decreto depositato il 19 febbraio 2008, riformo' il provvedimento disponendo che il su detto assegno non fosse dovuto. Il sig. La. Fa. ha impugnato dinanzi a questa Corte il decreto con atto notificato il 28 marzo 2008 alla controparte, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 155 cod. civ., comma 2, possa ritenersi assolto dal genitore, dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita' da parte dello stesso genitore non convivente in occasione dell'esercizio del diritto di visita".

Con il secondo motivo si denuncia assenza e contraddittorieta' della motivazione in relazione alla revoca dell'assegno stabilito in primo grado.

2.1. Il primo motivo si conclude con il quesito richiesto dall'articolo 366 bis. c.p.c. e pertanto va esaminato nel merito, mentre il secondo motivo, mancando della sintesi conclusiva prescritta da detto articolo (ex multis Cass. 7 aprile 2008, n. 8897) va dichiarato inammissibile.

2.2. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata pur fondandosi su una motivazione composita, ha esentato l'odierna intimata dal versamento di un contributo per il mantenimento dei figli al marito - per le sue condizioni economiche in grado di mantenerli a prescindere da questo essenzialmente ritenendo, secondo la valutazione compiuta dalla Corte d'appello e adeguatamente motivata, implicante apprezzamento di merito di sua esclusiva competenza, che l'odierna intimata si trova in una situazione economica che non le consente, oltre all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre. Sulla base di tale motivazione, non vi e', pertanto, violazione delle norme indicate nel motivo.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

 

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