Va respinta la Respinta la richiesta di revocazione della sentenza di separazione proposta da un uomo che ha tardivamente scoperto l'infedeltà della ex moglie

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto puo' costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395 cod. proc. civ., n. 1, in quanto consista in un'attivita' deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita', facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealta' e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verita' (Cass. civ. 1 sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. 3 sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010). Pertanto va respinta la richiesta di revocazione della sentenza di separazione proposta da un uomo che ha tardivamente scoperto l'infedeltà della ex moglie.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 aprile 2012, n. 5648



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMESSO), elett.te dom.to in (OMESSO), presso lo studio dell'avv.to (OMESSO), rappr.to e difeso dall'avv.ta (OMESSO), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMESSO), elett.te dom.ta in (OMESSO), presso lo studio dell'avv.ta (OMESSO) che, unitamente all'avv.to (OMESSO) la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 81/2010 della Corte di appello di Genova, sezione 3, emessa l'8 luglio 2010, depositata il 27 ottobre 2010 nella procedura iscritta al n. 1477/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 15 dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l'Avv.ta (OMESSO) per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMESSO) ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie (OMESSO) e determinato il contributo mensile a suo carico per il mantenimento della (OMESSO).

Il ricorrente ha dedotto che solo nell'ottobre 2009 aveva appreso della relazione della (OMESSO) con (OMESSO), relazione gia' in corso all'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di La Spezia, avvenuta l'8 settembre del 2000, e da cui era nato il (OMESSO) il figlio (OMESSO), ma che era stata tenuta nascosta dalla (OMESSO). Ha ritenuto il ricorrente che tale mancata conoscenza non emersa neanche successivamente nel giudizio di separazione aveva determinato la statuizione relativa alla predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Si e' costituita la (OMESSO) che ha resistito al ricorso.

La Corte di appello di Genova con sentenza dell'8 luglio - 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria.

Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMESSO) M. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Il ricorrente chiede altresi' la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 38/2009 della Corte di appello di Genova emessa nel giudizio di separazione e che l'odierno ricorrente ha ivi impugnato per revocazione.

Si difende con controricorso (OMESSO) A.D..

Il ricorrente deposita memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione dei due giudizi promossi dal (OMESSO) che hanno oggetto e causae petendi del tutto indipendenti.

Il ricorso e' infondato per le ragioni gia' esposte correttamente dalla Corte di appello di Genova. Va ribadito infatti che il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto puo' costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395 cod. proc. civ., n. 1, in quanto consista in un'attivita' deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita', facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealta' e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verita' (Cass. civ. 1 sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. 3 sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010).

La Corte di appello con motivazione coerente ed esaustiva ha evidenziato come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale sia stato posto in essere dalla (OMESSO) e tale affermazione non e' smentita con nessun elemento positivo da parte del ricorrente.

In secondo luogo non e' affatto irrilevante la circostanza per cui almeno dall'udienza del 22 dicembre 2006, la difesa del ricorrente fosse a conoscenza del fatto che la (OMESSO), cosi come del resto il (OMESSO), avevano costituito nuovi nuclei familiari da cui erano nati dei figli. Come ha rilevato la Corte di appello a tale data non era ancora terminata l'istruttoria del giudizio di primo grado sicche' il non aver valutato se ricorressero i presupposti per proporre una domanda di addebito nei confronti della (OMESSO) deve imputarsi a una scelta difensiva o semmai a una negligenza dell'odierno ricorrente ma non di certo a una omessa immediata comunicazione al giudice della separazione dell'esistenza di una relazione sentimentale estranea al matrimonio o dello stato di gravidanza derivante da tale relazione, circostanze che la (OMESSO) poteva ben decidere di non riferire al giudice della separazione. Il rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per spese.

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