Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Danno da morte di un congiunto

La morte di un soggetto in conseguenza delle lesioni subite per il fatto illecito del terzo determina la nascita di varie fattispecie di risarcibilità.

La questione del risarcimento del danno da morte, in particolare sotto il profilo del danno morale, è estremamente complessa e dibattuta. In estrema sintesi, la morte di un soggetto in conseguenza delle lesioni subite per il fatto illecito del terzo determina la nascita di varie fattispecie di risarcibilità. Esaminiamole:

Danno patrimoniale subito dai familiari del de cuius

I familiari della persona defunta possono agire contro il responsabile, in primo luogo per il risarcimento del danno patrimoniale che abbia cioè inciso sul reddito effettivo. Gli eredi legittimi potranno richiedere: a titolo di danno emergente, le spese funerarie (quelle che ricadono nella normalità) e le spese mediche eventualmente sostenute; a titolo di lucro cessante il mancato guadagno per la famiglia derivante dalla perdita del reddito percepito dal proprio congiunto.

Danno morale

Le sofferenze patite per la perdita di un familiare, e non sconfinanti nella patologia possono essere oggetto di risarcimento. La valutazione di tale tipo di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica e deve essere risarcito con valutazione equitativa del giudice che può avvalersi delle tabelle elaborate dai diversi Tribunali.

Danno biologico iure hereditatis (o successionis)

E’ il danno biologico, ovvero la lesione psicofisica, subita dal defunto. Il risarcimento come suggerito dalla definizione, è percepito dagli eredi in quanto facente parte del patrimonio del de cuius. La risarcibilità di tale tipo di danno è stato per la prima volta riconosciuto dalla storica sentenza della Corte di Cassazione del 27 dicembre 1994 n. 11196. Successivamente la Suprema Corte, confermando tale principio, ha introdotto il controverso concetto di apprezzabile “lasso di tempo” subordinando il risarcimento alla circostanza che sia trascorso tale indefinito lasso temporale tra la lesione determinata dal fatto illecito e la morte.

Danno biologico iure proprio

Si tratta del danno psico-fisico subito dal congiunto in quanto vittima secondaria dell’illecito. La persona cara ha in tal modo una azione diretta autonoma nei confronti dell’autore dell’illecito onde vedersi risarcito il proprio danno alla salute che più specificamente la dottrina fa rientrare nel danno psichico.

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