Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Responsabilità dell'ente pubblico proprietario di una strada

Nei casi in cui un sinistro sia riferibile ad una carente opera di manutenzione della strada è possibile rivolgersi all'amministrazione proprietaria onde ottenere il risarcimento del danno subito.

Nei casi in cui un sinistro sia riferibile ad una carente opera di manutenzione della strada è possibile rivolgersi all’amministrazione proprietaria onde ottenere il risarcimento del danno subito.

Dal punto di vista teorico va innanzitutto rilevato un contrasto giurisprudenziale in merito alla tutela applicabile.

Un orientamento minoritario ritiene applicabile al caso in esame l’articolo 2051 c.c. considerando la P.A., in quanto proprietaria, custode della strada. Tale interpretazione è sicuramente più favorevole per il danneggiato: la responsabilità del custode è, potremmo dire, presunta e dunque l’ente proprietario per essere esonerato dall’obbligo di risarcimento deve provare che il sinistro si sia verificato per caso fortuito . Agevole la posizione del danneggiato che è solo tenuto a provare l’evento dannoso (che l’incidente sia avvenuto) e il nesso causale (il collegamento tra l’evento e l’insidia che lo ha causato).

L’orientamento predominante riconduce però la tutela del danneggiato all’art. 2043 c.c. per cui la P.A. è tenuta, come ogni altro soggetto che agisce nell’ordinamento, a non ledere l’altrui diritto e pertanto deve verificare che sul bene non insista una situazione di pericolo occulto, non visibile né prevedibile. Secondo tale preminente interpretazione, dunque, grava sul danneggiato l’onere di provare non solo l’evento dannoso e il nesso causale, ma anche la condotta colposa dell’ente che non abbia provveduto ad una corretta e tempestiva manutenzione del bene (nella specie il manto stradale). Infine, deve essere fornita la prova che il danno sia stato provocato da un fattore che rivesta i caratteri di insidia e trabocchetto . E’ “insidia” un pericolo che in quanto non visibile, non può essere evitato con la “normale diligenza” della persona danneggiata la quale, in caso contrario, sarebbe tenuta ad intraprendere un percorso alternativo onde evitare il rischio che si prospetta sulla strada.

In entrambi i casi prospettati, la responsabilità dell’amministrazione è esclusa, o proporzionalmente diminuita in relazione alla condotta colpevole del danneggiato il cui comportamento deve essere valutato ai fini della risarcibilità del danno.

Chiarificatrice sul punto la Sent. Cass. Civ. sez. lll, 24 maggio 1997, n. 4632: “ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa – accertamento da compiersi non solo in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro – assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posta in una non corretta relazione con la situazione di pericolo (nella specie una buca), creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito, evitare.”

Deve essere valutata diversamente la responsabilità se il danno è stato cagionato dalla presenza di lavori lungo la strada .
In questa ipotesi, la responsabilità potrebbe gravare sulle imprese appaltatrici che abbiano omesso di attuare le prescritte norme di sicurezza per tutelare l’incolumità degli utenti (si pensi alla segnaletica, o alle protezioni del cantiere). In diversi casi di lavori stradali eseguiti su appalto dell’ANAS, che abbiano comportato insidia o trabocchetto, la Suprema Corte ha ritenuto solidalmente responsabile la società appaltatrice (che ha l’obbligo di custodire il cantiere evitando l’accesso di terzi) e l’ANAS (che è obbligata a controllare lo svolgimento dei lavori nonché la sicurezza del traffico).

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