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In caso di decesso a seguito di incidente stradale, quando la morte si verifichi dopo poco tempo, si esclude la risarcibilità iure hereditatis

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionato da un illecito, il pregiudizio conseguente e' costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibili solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita' iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero nel secondo - della mancanza di utilita' di uno spazio di vita brevissimo (Cass. 5684/2016; Cass. 1535/2015).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21453



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 26866/-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) in proprio ed anche quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), fratello della vittima primaria, (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), sorella della vittima primaria, (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), fratello della vittima primaria, (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), sorella della vittima primaria, (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), sorella della vittima primaria, (OMISSIS) GRCFNC66S49C514R in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), sorella della vittima primaria, (OMISSIS) (OMISSIS) in proprio e quale erede ab intestato del padre (OMISSIS) e della madre (OMISSIS), sorella della vittima primaria, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), GAETANO GRIECO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA (gia' (OMISSIS) SPA), a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) S.C.P.A., in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 4917/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso rigetto degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un sinistro stradale nel quale perse la vita (OMISSIS). Quindi nel (OMISSIS), i genitori ed i sette fratelli superstiti convennero in giudizio i responsabili della morte della loro congiunta, ed in particolare, il conducente del minibus, la proprietaria dello stesso, l'assicuratrice obbligatoria, la societa' che aveva la materiale disponibilita' del minibus e l'associazione sportiva che l'aveva noleggiato, al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma accerto' la causa esclusiva del sinistro nella condotta del conducente (OMISSIS) e condanno' i convenuti al pagamento delle rimanenze non soddisfatte dagli acconti gia' versati.

2. La decisione e' stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4917 del 9 ottobre 2012. La Corte ha ritenuto congrua la cifra liquidata ai congiunti a titolo di danno morale (inteso sia come turbamento dello stato d'animo sia come sconvolgimento della vita familiare), ed ha ritenuto non dovere risarcire il danno psichico iure proprio ai genitore, ne' il danno esistenziale.

3. Avverso tale decisione, i fratelli (OMISSIS) propongono ricorso in Cassazione sulla base di 8 motivi, illustrati da memoria. Sono state anche depositate note alle conclusioni del Procuratore Generale.

3.1. Resistono con controricorso le (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di plurime disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, con cui denunciano l'omessa integrale ingiusta riparazione degli unitari danni parentali da morte della sorella. Lamentano che la corte territoriale si sarebbe limitata, nella globale quantificazione del danno parentale da morte, a confermare la statuizione di primo grado ratificando "pigramente" l'operato estimativo matematico del primo giudice che nel 2005, aveva valutato i danni non patrimoniali sulla base di una tabella del tribunale di Roma risalente al 2004 relativa al solo danno morale transeunte anziche' applicare le tabelle disponibili nel 2012 che avrebbero consentito una liquidazione del danno non patrimoniale piu' corretta ed accurata.

Con il secondo motivo censurano l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero, quello della rilevante entita' dell'unitario danno non patrimoniale gia' accertato nelle sue componenti dal Tribunale.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

I ricorrenti non indicano dove nel giudizio di merito abbiano introdotto la questione relativa alla richiesta di adeguamento alle nuove tabelle milanesi del 2011 considerando che la sentenza della Corte d'Appello e' del 9 ottobre 2012. Il Giudice del merito e' tenuto ad applicare le ultime tabelle aggiornate ma e' necessaria l'introduzione della questione da parte dei ricorrenti in sede di merito, in quanto il giudice non puo' applicare automaticamente le nuove tabelle.

4.2. Con il terzo e quarto motivo, denunciano l'omesso esame della censura relativa al mancato accertamento peritale del danno psichico lamentato dai genitori quale conseguenza della morte della sorella nonche' la violazione del diritto al risarcimento integrale del danno alla salute psichica e la violazione anche della prova documentale e di quella presuntiva semplice circa l'esistenza del denunciato danno psichico da lutto.

I motivi sono infondati.

Il giudice del merito non e' incorso nelle violazione a lui addebitate. Infatti, al punto tre della sentenza impugnata ha indicato i motivi per cui ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti ed al punto quattro, ha motivato in modo congruo e scevro da vizi logico giuridici, sulla liquidazione del danno.

In realta' i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiedono in realta' a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita' in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per cio' solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu' consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

4.3. Con il quinto, sesto settimo e ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la liquidazione del danno morale, cd. danno catastrofale, trapassato iure bereditario.

Anche tali motivi sono infondati.

E' principio di questa Corte che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionato da un illecito, il pregiudizio conseguente e' costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibili solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicche', ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilita' iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero nel secondo - della mancanza di utilita' di uno spazio di vita brevissimo (Cass. 5684/2016; Cass. 1535/2015). Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che dalla cartella clinica dell'Ospedale di (OMISSIS) risultava che (OMISSIS) versava in "grave stato di shock" avendo riportato tra l'altro un grave trauma cranio-facciale e che il decesso era intervenuto dopo poche ore.

5. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita' in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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