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Sinistro su area privata
L'esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell'assicuratore nel caso di incidente verificatosi su una strada o all'interno di un parcheggio privato.
Nel caso di incidente verificatosi su una strada o all’interno di un parcheggio privato , la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato non può essere rivolta direttamente alla compagnia assicuratrice. E' possibile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.
Tanto premesso è opportuno esaminare le disposizioni legislative e la relativa giurisprudenza.
L’esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell’assicuratore, nel caso in esame, si evince dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 18 della legge 990/1969. A norma dell’art. 18 la compagnia assicuratrice può essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. L’art. 1 prevede, a sua volta, l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli che circolino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”;
Essenziale per la comprensione della norma è la interpretazione, comune a numerose pronunce della Suprema Corte, del significato di “aree equiparate a quelle di uso pubblico“ per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse …”.
Per citare un esempio, la Cassazione ha ritenuto che “l’area di parcheggio o sosta d’un autoveicolo immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo stesso livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o cartello ben visibile, mezzi tutti idonei ad impedire l’accesso a persone o altrui veicoli, deve essere considerato come una strada di uso pubblico , ancorché risulti di proprietà privata o avuta in uso o concessione esclusivi”.
Ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito con numerose pronunce che nell’applicazione delle norme citate si deve tener conto non del luogo dove si è verificato il danno, ma in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha cagionato il danno . La Corte, in sostanza, considera che nell’ipotesi in cui un veicolo circolante su una pubblica via “sbandando” vada a cagionare un danno in un’area privata, sia configurabile l’azione diretta verso l’assicurazione.
Alle medesime regole va assoggettato il sinistro che sia intervenuto all'interno di un'area dedicata alla distribuzione di carburante.