Una mia assistita è stata vittima di un incidente stradale nel 2008. L'ultima lettera di richiesta r...

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Quesito risolto:
Una mia assistita è stata vittima di un incidente stradale nel 2008. L'ultima lettera di richiesta risarcitoria risale alla data del marzo 2011. Sulla base del fatto che la prescrizione, trattandosi nel caso di specie di lesioni gravi, segue quella del reato, vorrei un parere sulla possibilità di esperire un'azione giudiziale per il risarcimento del danno.

Inviato: 3433 giorni fa
Materia: Infortunistica stradale
Pubblicato il: 28/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3429 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza, come appresso.
Occorre preliminarmente esaminare la portata dell'art.---- c.c
In virtù della su citata norma, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in materia di responsabilità aquiliana è quinquennale e il dies a quo è quello dell'evento, del quale si parla nella richiesta di parere.
La prescrizione biennale riguarda, invece, solo se l'evento è un sinistro provocato da un veicolo.
Tuttavia il terzo comma accorda al danneggiato un termine prescrizionale più lungo in sede civile, che coincide con quello penale, se il danno deriva da un illecito penale.
Però se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile di cond---- nel processo penale, i termini prescrizionali per il diritto al risarcimento riprendono ad essere, rispettivamente cinque e due anni, ma calcolati dal giorno in cui il reato è estinto o da quello in cui è intervenuta la sentenza penale irrevocabile di condanna.
Già dal ---- con la sentenza n.----, le Sez Unite hanno specificato che in presenza di un illecito penale, il termine era quinquennale.
Cito la sentenza a sez Unite n.----/---- che ha chiarito in principi in materia.
Detta stabilisce che la norma è applicabile a due condizioni: -) che il fatto dannoso sia anche configurabile come reato; -) che il reato si prescriva in un termine più lungo di quelli stabiliti nei commi uno e due dello stesso art. ---- c.c.
Il congiunto verificarsi delle due condizioni deve essere preventivamente accertato dal giudice.
Non vi è dubbio che il reato ipotizzato, che è quello di lesioni colpose, in sé si prescrive in un tempo più lungo (cinque anni) del biennio preveduto per i danni cagionati dai veicoli.
Altro problema da risolvere è se è stata o meno presentata querela.
Alcune sentenze hanno sostenuto che non potesse applicarsi il termine più lungo in difetto di querela, perchè il reato non più perseguibile.
Secondo la giurisprudenza recente non è più così
La presentazione della querela è un fatto che attiene al diritto processuale e non a quello sostanziale, per il quale il reato esiste ed è considerato tale dalla legge. Né il fatto della mancata presentazione della querela può essere interpretato come inerzia e disinteresse della vittima del reato e del danno. Altresì, ricorda ancora la Cassazione, il soggetto tenuto alla querela potrebbe essere, più in generale, diverso da quello titolare del diritto ad ottenere il risarcimento del danno e dunque a pretenderne la soddisfazione.

Secondo la Corte il decorso inizia dal il giorno in cui il fatto è accaduto. Nel caso trattato quindi la prescrizione non era ancora maturata.
Pertanto nel caso che l'illecito civile sia preveduto dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, quand'anche, come in questo caso, per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento. E ciò purchè il giudice civile, incidenter tantum, accerti con le prove e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. E facendo decorrere il calcolo dei termini prescrizionali dal giorno in cui il fatto-reato è accaduto. O, in subordine, da quello in cui la vittima avrebbe potuto averne contezza usando la media diligenza (o le diffuse “conoscenze scientifiche” Cass. Sez unite n,-----/---- Cass. civ. Sez. III, ----------, n. ----- Cass. civ. Sez. III, ----------, n. ----- )

Concludendo: il termine di prescrizione è quello più lungo di anni cinque per i danni alla persona, lo stesso decorre dal fatto o da quando si è scoperto il danno; l'azione civile di risarcimento può essere esperita anche se non è stata proposta querela.

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