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Se ' impossibile identificare l'assciuratore, il danneggiato può agire contro il responsabile civile

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'improponibilita' della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non puo' trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilita' di identificare l'assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilita' ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiche' non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicita' dei contratti assicurativi, che consenta all'interessato di attingere notizie (v. Cass., 23/10/1995, n. 10998. E, conformemente, Cass., Cass., 21/1/2003, n. 825; Cass., 14/10/2005, n. 19969; Cass., Cass., 20/2/2007, n. 3971).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2016, n. 20897



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 17758-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5736/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/5/2012 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 35760/08, di improcedibilita' della domanda proposta nei confronti della societa' (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) in via (OMISSIS), allorquando la sua autovettura Lancia Y tg. (OMISSIS) veniva asseritamente "urtata" da un autobus di linea di proprieta' di quest'ultima.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la societa' (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia "falsa ed erronea applicazione" dell'articolo 2054 c.c., Decreto Legislativo n. 209 del 2006, articolo 145, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione" dell'articolo 116 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonche' contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto improponibile la domanda, laddove "l'azione risarcitoria e' stata preceduta dall'invio al responsabile civile di una raccomandata a.r. contenente tutti i requisiti previsti dagli articoli 145 e 148 del codice delle assicurazioni e dall'attesa dello spatium deliberandi previsto dal citato articolo 145".

Lamenta che "tale raccomandata e' stata inviata al responsabile civile e non al suo assicuratore perche' l'attuale ricorrente si trovava nell'incolpevole impossibilita' di identificare l'assicuratore del veicolo investitore, poiche' l'autista dell'autobus fuggi' dopo l'incidente e poiche' il proprietario del veicolo non riscontro' la richiesta di risarcimento con invito a comunicare il nominativo del proprio assicuratore".

Il motivo e' fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita' in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'improponibilita' della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non puo' trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilita' di identificare l'assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento.

Tale incolpevole impossibilita' ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiche' non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicita' dei contratti assicurativi, che consenta all'interessato di attingere notizie (v. Cass., 23/10/1995, n. 10998. E, conformemente, Cass., Cass., 21/1/2003, n. 825; Cass., 14/10/2005, n. 19969; Cass., Cass., 20/2/2007, n. 3971).

Orbene, nell'impugnata sentenza il suindicato principio e' rimasto disatteso dal giudice dell'appello.

In particolare, l'argomento posto a fondamento dell'assunta decisione secondo cui l'odierno ricorrente non si sarebbe trovato nell'impossibilita' di individuare la compagnia assicuratrice" della societa' (OMISSIS) s.p.a., non essendo al riguardo "di per se' idonea la "circostanza che il (OMISSIS) non conoscesse il numero di targa del veicolo investitore in quanto "ben avrebbe potuto chiedere informazioni alla proprietaria, e solo in caso di esito negativo, ritenersi esonerato dall'onere della preventiva costituzione in mora", risulta invero per tabulas smentito alla stregua della lettera raccomandata a.r. d.d. 8/7/2006 (inviata l'8/7/2006 e ricevuta il 13/7/2006), in atti, da cui emerge che l'odierno ricorrente ha in effetti posto in essere proprio quanto dal giudice dell'appello gli si imputa di non aver fatto.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, procedera' ad altro esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio, senz'altro operante anche relativamente al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 145 (dal giudice dell'appello ravvisato nella specie applicabile, in luogo della L. n. 990 del 1969, articolo 22 erroneamente richiamato dal giudice di prime cure), sostanzialmente riproducente la L. n. 990 del 1969, articolo 22 (cfr. Cass., 25/9/2012, n. 16263 e Cass., 30/10/2007, n. 22883, ove si sottolinea che trattasi di previsione finalizzata a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunita' di un accordo col danneggiato e a prevenire l'insorgenza di inutili liti giudiziarie, in ordine al quale si e' sottolineato come "il consolidato orientamento della Suprema Corte formatosi in relazione all'interpretazione della L. n. 990 del 1969, articolo 22 cit." circa "l'onere della previa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni all'assicuratore del responsabile civile, quale "condizione di proponibilita', rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo", vada "esteso anche all'attuale disciplina, stante la sostanziale sovrapposizione del suo contenuto normativo a quello dell'attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2006, articolo 145).

Il giudice del rinvio provvedera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

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