Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Il fondo di garanzia per le vittime della strada

Forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento.

Il codice sancendo l'obbligo di assicurazione per determinati veicoli, ha anche previsto una forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento. L'art. 283 della citata legge ha infatti istituito un apposito "Fondo" al quale il danneggiato può rivolgersi nelle seguenti ipotesi:
  1. Se il sinistro è cagionato da veicolo o natante non identificato.
    Al verificarsi di questa condizione, possono essere risarciti dal Fondo i soli danni alle persone e non quelli alle cose. Sul danneggiato che intenda rivolgersi al Fondo di Garanzia grava l'onere di dimostrare che la responsabilità dell'evento dannoso sia riferibile al conducente del veicolo non identificato; sempre il danneggiato deve provare che il veicolo sia rimasto sconosciuto e l'impossibilità di identificarlo. La prova dell'impossibilità di identificare il veicolo, di per sé estremamente difficoltosa, è favorita da alcune "presunzioni": si ritiene raggiunta quando il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiante.

     
  2. Se il veicolo o natante non sia coperto da assicurazione
    Il Fondo di Garanzia è obbligato a risarcire sempre il danno biologico subito dalle persone coinvolte nell'incidente ed i danni a cose se ammontano ad importo superiore a €.500,00 e soltanto per l'eccedenza rispetto a tale cifra. Anche in questo caso grava sul danneggiato l'onere di provare la mancanza di copertura assicurativa di chi abbia causato l'evento dannoso. Questa prova può essere raggiunta tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro o anche per ammissione esplicita del danneggiante. 

     
  3. Se il veicolo sia assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in liquidazione coatta amministrativa o vi sia posta successivamente
    In tale ultimo caso il Fondo di Garanzia è obbligato al risarcimento di tutti i danni, indistintamente e senza limiti alle persone e alle cose. Il risarcimento alle vittime della strada non è erogato direttamente dal Fondo di Garanzia, che non possiede le strutture adeguate, ma da una serie di società assicuratrici designate per ogni regione italiana. Successivamente il Fondo di garanzia si occupa di rimborsare l'assicurazione. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 24 dicembre 1969, n. 990 e per un triennio decorrente dal 5 febbraio 2003, sono state designate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) le seguenti imprese:
Impresedesignate per regione

Riunione Adriatica di Sicurtà Marche, Puglia Assitalia 
Le Ass.ni d'Italia S.p.A. Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A.Campania, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia
Fondiaria S.A.I. S.p.A.Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di S. Marino, Abruzzo, Molise
Società Reale Mutua Assicurazioni Piemonte, Valle D'Aosta, Umbria
Toro Assicurazioni S.p.A. Liguria, Sardegna

Chiunque ritenga di avere diritto all'erogazione di un risarcimento in qualità di vittima della strada non dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia, ma all'impresa designata, unica legittimata passiva. L'azione è subordinata alla condizione di procedibilità che siano trascorsi 60 giorni dalla preventiva richiesta del risarcimento, a mezzo di raccomandata A/R,  all'impresa designata o al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap (concessionaria servizi pubblici assicurativi S.p.A.).

Termini di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno

"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o … alla gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada … "

L'art. 283 prevede l'onere per il danneggiato di richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice e di attendere almeno 60 giorni prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria per veder riconosciuto il proprio diritto. Il fondamento di questa disposizione legislativa risiede nell'esigenza di evitare, per quanto possibile, l'introduzione di nuovi giudizi favorendone la bonaria composizione stragiudiziale. Essa pertanto è condizione di procedibilità sia nel giudizio promosso contro l'assicuratore che contro l'assicurato. La richiesta deve essere rivolta ad una agenzia munita di rappresentanza in modo che l'assicuratore sia messo in condizione di valutare la possibilità di un'offerta ed evitare in tal modo di essere convenuta in giudizio.

Quanto alla forma, la legge richiede esplicitamente che la richiesta avvenga in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R, ma la giurisprudenza (Cass. 25 gennaio 1995 n. 884 - Cass. 28 marzo 1994 n. 2988) ritiene sufficienti "atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di 60 giorni per la proposizione della domanda "

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