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La procedura per ottenere il risarcimento del danno
Informazioni relative alla richiesta di risarcimento danni rivolta alla assicurazione del danneggiante e le trattative con essa.
Chiunque rimanga coinvolto in un sinistro stradale deve innanzitutto informare la propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro". A tale scopo può essere utilizzato il modello fornito dalle compagnie assicuratrici; altrimenti si può compilare la denuncia di proprio pugno ricordandosi di indicare tutti i dati relativi alle persone coinvolte, ai veicoli ed alle relative assicurazioni nonché il luogo, la data e la dinamica del sinistro.
A tale scopo può anche essere utilizzato il modulo per la constatazione amichevole (CID).
Della denuncia è necessario farsi rilasciare una copia da allegare alla richiesta di risarcimento che rivolgerete all'assicurazione del Danneggiante.
Richiesta di risarcimento danni
La richiesta di risarcimento, rivolta alla assicurazione del Danneggiante, deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R ed indirizzata all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del vostro domicilio o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- targa dei veicoli
- compagnia assicuratrice, agenzia e numero di polizza. E' utile sapere che, essendo in possesso della sola targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA. Serve una mano?
- luogo e data del sinistro
- dinamica dell'incidente
- descrizione sommaria di danni subiti dai veicoli
- indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore (di ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili per essere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
- segnalazione di eventuali danni fisici
- indicazione dei testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (Vigili Urbani, Carabinieri ….), in questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia disponibile il verbale redatto.
Il verbale dell'incidente viene rilisciato dalle autorità (Vigili Urbani, Carabinieri ….) dopo 30/60 gg. se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 90/120 se ci sono feriti. Nell'ipotesi che ci siano stati feriti gravi o morti o che sia stata presentata una querela da una delle parti, si apre automaticamente un procedimento penale. In questo caso il rilascio del verbale è subordinato al nulla osta del magistrato che si occupa del caso.
Trattative con l'assicurazione
Istruita la pratica, inizia la trattativa con l'assicurazione per aver il maggior risarcimento possibile. L'esito vantaggioso della trattativa è subordinato ad una corretta applicazione delle regole che sommariamente vi abbiamo indicate, da una buona documentazione medica, dall eprove fornite, dalle perizie sui veicoli. Le trattative con l'assicurazione saranno ovviamente favorite se vi farete seguire da avvocati specializzati. Il costo dell'Avvocato che ti seguirà la pratica è a carico dell'assicurazione e tu con noi non devi anticipare nessuna somma
Risposta dell'assicurazione
Sulla base dei dati forniti dal danneggiato, delle perizie sui veicoli, della documentazione medica, delle prove fornite, il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula una proposta scritta (normalmente più bassa del dovuto) al danneggiato.
Nel caso in cui quest'ultimo accetti l'offerta, l'assicurazione deve corrispondere la somma indicata (con assegno o vaglia postale) entro 15 giorni dall'accettazione.
Al contrario, se il danneggiato non ritiene sufficiente la cifra offerta, può astenersi anche dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio, comincia a decorrere un nuovo termine di 15 giorni, entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la somma offerta al danneggiato che potrà trattenerla a titolo di acconto sulle maggiori somme che ritiene di dover aver percepire a titolo di risarcimento. Serve una mano?
Eventuale fase contenziosa
Se l'assicurazione ritiene di non dover risarcire o offra una cifra ritenuta inadeguata, si renderà necessario aprire una fase contenziosa.
Il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire.
Nell'eventualità di danni di entità superiore bisogna invece rivolgersi al Tribunale ordinario. In entrambi i casi, il danneggiato può convenire in giudizio sia il responsabile della causazione del sinistro che la sua assicurazione, avendo azione diretta anche nei confronti di quest'ultima.