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Ai danni provocati da un'auto in sosta si applica l'art. 2054 c.c.

La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c. e della Legge n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore)"

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 luglio 2010, n. 16895



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI. MA. CA. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio DE CURTIS STARACE, rappresentato e difeso dall'avvocato STARACE ALDO con procura speciale del Notaio Dott. GIULIO BONADIES in VICO EQUENSE il 22/04/2010 Repertorio N. 24.637;

- ricorrente -

contro

VA. MA. , CI. MA. , AU. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 111/2005 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Sezione Distaccata di SORRENTO, emessa il 26/04/2005, depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l'Avvocato DOMENICO ROMANO (per delega Avvocato GIUSEPPE ESPOSITO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.

Con atto di' citazione del 9-7-99, Va. Ma. e Ci. Ma. evocavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento Di. Ma. Ca. e il l.r.p.t. dell' Au. , presso la quale il convenuto era assicurato, per ivi sentirli condannare, ciascuno per il loro titolo, al risarcimento dei danni in loro favore dei danni derivanti da un incendio presumibilmente partito dalla auto YIO di proprieta' del Di. Ma. . Deducevano gli attori:

che, il giorno (OMESSO) si era verificato un incendio dell'auto YIO di proprieta' De. Ma. ;

che l'incendio si era sviluppato nel vano motore della YIO e si era propagato alle finitime vetture tra le quali quelle degli attori (fiat panda 750 di proprieta' Ci. Ma. e Ford Fiesta di proprieta' Va. Ma. ) con distruzione delle stesse;

che l'evento dannoso e' ricollegabile ad un difetto di manutenzione della YIO; che il valore commerciale della panda era di lire 5.000.000 e della ford di 3.500.000;

che con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli istanti avevano avanzato richiesta di risarcimento ai convenuti.

Si costituivano in giudizio De. Ma.Ca. , il quale si opponeva alla domanda, precisando che la causa dell'incendio non era stata accertata e pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva altresi' la Au. as. spa, la quale deduceva l'improcedibilita' della domanda, per violazione del disposto della Legge n. 990 del 1969, articolo 22 ed inoltre eccepiva la carenza di titolarita' passiva del rapporto e la conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta societa', atteso che si contestava la sussistenza di un valido rapporto assicurativo con il presunto responsabile civile.

Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed assunta la prova per testi, con sentenza n. 352/01, il Giudice di Pace di Sorrento, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Au. as. spa, e la responsabilita' esclusiva di Di. Ma.Ca. nella causazione dei danni e per l'effetto lo condannava al pagamento, in favore del Va. , della somma di lire 3.000.000, ed in favore della Ci. , della somma di lire 5.000.000, oltre interessi legali ed al pagamento delle spese e competenze di causa, che compensate per la meta', liquida in complessive lire 2.500.000, compensandole tra il De. Ma. e l' Au. .

Avverso la sentenza, Di. Ma. Ca. , con atto notificato il 1.6.2001 e 8.6.01, proponeva appello ...OMISSIS..

Secondo Di. Ma. illegittimamente il Giudice aveva ritenuto non rientrante nella copertura assicurativa il concetto di sosta, la circolazione stradale e' infatti da intendersi in senso ampio e tra i danni risarcibili vi e' anche quello subito da auto in sosta. Inoltre l'appellante precisava che non era stata data alcuna prova nel corso del giudizio della causa dell'incendio, nel, verbale dei Carabinieri si leggeva "ignoti presumibilmente nella nottata avevano incendiato n. 4 autovetture".

...OMISSIS...

Costituitisi Ci. Ma. e Va. Em. appellavano in via incidentale e chiedevano la riforma ed in subordine il rigetto dell'appello. ...OMISSIS... ".

Con sentenza 26.4 - 10.5.05 il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, decideva come segue: "... A) rigetta gli appelli;

B) compensa tra le parti le spese processuali di secondo grado, e conferma la liquidazione delle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Di. Ma. Ca. con un motivo. Detta parte ha depositato memoria.

Le parti intimate non hanno svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo Di. Ma.Ca. denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c. e della Legge n. 990 del 1969 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5)" esponendo doglianze da riassumere come segue. Nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sez distaccata di Sorrento n. 111/05, che ha rigettato l'appello proposto dal Sig. Di. Ma. , si legge: "con riferimento al secondo motivo di impugnazione dell'appello principale ed in particolare la contestazione del principio posto a base della sentenza di primo grado e che cioe' la circolazione stradale non comprenda anche la sosta auto, anche questo non puo' essere accolto. Deve precisarsi che quanto all'estensione del concetto di circolazione la stessa comprende oltre al movimento vero e proprio anche la fermata definita come sospensione temporanea della marcia, e la sosta, definita come un arresto protratto nel tempo, tant'e' che e' stato ripetutamente affermata la responsabilita' del conducente del veicolo parcheggiato senza le opportune cautele e la permanenza dell'obbligo assicurativo anche relativamente ad un veicolo fermo per riparazioni meccaniche. Orbene deve riconoscersi che parte della Giurisprudenza di merito ritiene che tra i fatti connessi alla circolazione possono essere annoverate anche le ipotesi di incendio propagatosi da un veicolo in sosta all'altro reputando anche in tal caso operante la Legge n. 990. Allo scrivente l'orientamento appare tuttavia condivisibile soltanto allorche' l'incendio risulti in qualche modo ricollegabile alla precedente circolazione e non quando si sviluppi nel veicolo per cause ad essa totalmente estranee". Tale principio, che ha determinato il Giudice del Tribunale al rigetto dell'appello, appare smentito alla luce delle motivazioni rese della recente Sentenza Cass. n. 2302 del 6 febbraio 2004, Piuttosto, il Giudice di Merito avrebbe dovuto, invece, esaminare l'eventuale possibilita' che l'incendio sprigionatosi dall'autovettura di proprieta' del ricorrente sia stato originato dall'intervento doloso di terzi. Intatti, solamente in tal caso (Cass. n. 5033/00), si viene a recidere il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, escludendo a priori, senza alcuna necessita' di analizzare il concetto di sosta come sopra esposto, la risarcibilita' del danno per circolazione stradale. Una volta non dimostrato che l'origine dell'incendio sviluppatosi sull'automobile del ricorrente fosse di natura dolosa, il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto considerare l'incendio di un'auto propagatosi, poi, ad altre auto, tra le ipotesi di danno prodotto da veicolo in sosta; e pertanto condannare, in solido, il ricorrente con la Compagnia assicuratrice Au. As. S.p.A. L'impugnata decisione contiene il vizio giuridico denunciato.

Infatti questa Corte Suprema, anche nella sua recente sentenza n. 3108 del 11/02/2010, ha ribadito il seguente principio di diritto: "La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2054 c.c. e della Legge n. 990 del 1969, articolo 1 (ed ora del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore)" (tra le precedenti v. Cass. sentenza n. 8305 del 31/03/2008; Cass. Sentenza n. 13239 del 22/05/2008; e Cass. Sentenza n. 2302 del 06/02/2004).

L'impugnata decisione va dunque cassata con riferimento al motivo accolto.

La decisione sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa al Giudice del rinvio che va individuato nel Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.

 

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