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Ai sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia "dotata di recinzione"

Ai sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia "dotata di recinzione". In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell'autostrada di non trovarsi "presenze estranee" alla circolazione ordinaria; dall'altro, uno specifico dovere di sistemare lungo la strada, una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni e di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo.

Tribunale Roma Sezione 13 Civile, Sentenza del 6 settembre 2010, n. 17881



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Monocratico, dott. Maria Speranza Ferrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 85283 R.G.A.C. dell'anno 2008,posta in deliberazione all'udienza del 15 febbraio 2010 e promossa

Da

Ge. S.r.l.

elettivamente domiciliato in Roma, Via (omissis), presso lo studio dell'Avv. An.Ba., rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Ma. per procura a margine dell'atto di citazione.

Attrice

Contro

Au. S.p.A.

in persona del procuratore speciale Fr.Pi., giusta delega dell'Amministratore Delegato in data 27 maggio 2005,per atto Notar Ig.De. n. rep. 80090,rappresentata e difesa dall'avv. Fr.Ca. di Sarno, in calce all'atto di citazione notificato.

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2008sla Ge. S.r.l. conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Au. S.p.A.

Assumeva la società attrice:

- il 4 marzo 2008,alle ore 10.00 circa, Co.Go. percorreva alla guida della autovettura (omissis), targata (omissis), di proprietà dell'istante, l'autostrada (omissis), in direzione Nord;

- giunto in prossimità del Km. 692 + 400, "investiva un cane sbucato all'improvviso dal ciglio della strada, risultando del tutto inutili le manovre di emergenza poste in essere dal conducente";

- a seguito dell'impatto l'autovettura riportava danni.

Tutto quanto in premessa, assumendo una responsabilità della convenuta, concludeva per la condanna della stessa a rifondere i danni con favore delle spese di lite da distrarsi all'avv. Gi.Ma., antistatario.

Si costituiva la Au. S.p.A.

Contestava in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e ne chiedeva l'integrale rigetto con favore delle spese di lite.

In particolare assumeva la genericità della domandaci difetto di prova ed eccepiva la esistenza, su detto tratto stradale, "di regolare e idonea recinzione".

Istruita la istruttoria, la causa, sulle conclusioni rispettivamente precisate dalle parti e previa concessione di termini per deposito di memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 15 febbraio 2010 era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non appare meritevole di accoglimento.

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

La parte attrice ha azionato nei confronti della società Au. S.p.A. una responsabilità da cose in custodia.

Questo impone di valutare se il fatto dedotto può essere ricondotto alla previsione dell'art. 2043 c.c., con ogni conseguenza in tema di riparto dell'onere della prova.

Tenuto anche conto delle caratteristiche, delle dotazioni, dei sistemi di assistenza, degli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta apprestava e che condizionano le aspettative della generalità degli utenti può ritenersi che le autostrade siano di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione.

Maggiori oneri di verifica e manutenzione sono conseguenza anche del fatto che il gestore percepisce una specifica prestazione pecuniaria proprio per garantire una percorribilità massimamente efficiente per gli utenti e, pertanto, è giusto che egli risponda in termini più gravosi di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr., solo da ultimo, Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384).

In punto di distribuzione dell'onere della prova, perché possa configurarsi responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, non rilevando la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.

Tuttavia, l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, esclude tale responsabilità per l'ipotesi in cui il custode provi il caso fortuito e che il danno si sia verificato, fuori dell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni.

La presenza di un animale sull'autostrada, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, fa assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente lesiva per i fruitori della stessa (in quanto ostacolava in maniera imprevedibile la carreggiata causando un turbamento della condotta di guida in un conducente che si veda improvvisamente davanti l'animale).

Il contenuto della prova liberatoria, tuttavia, si atteggia in termini diversi a seconda che la situazione di pericolo sia connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada ovvero derivi da condotte degli stessi utenti e/o da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa.

La presenza dell'animale, ipotesi nel concreto ricorrente, astrattamente può rientrare tanto nella prima tipologia (per l'ipotesi, ad esempio, in cui l'autostrada sia priva della rete di recinzione) quanto nella seconda (per l'ipotesi, ad esempio, dell'abbandono dell'animale da parte di altri utenti della strada).

In entrambi i casi, il caso fortuito si configura solo laddove l'evento dannoso avesse presentato i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto la presenza dell'animale, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potesse essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 13/07/2005).

Nel concreto.

Deve ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto sul tratto autostradale e a causa della presenza di un cane sulla carreggiata.

In tal senso è la relazione di servizio redatta dalla sottosezione della Polizia Stradale di Roma sud, nella quale i verbalizzanti, addetti al servizio di vigilanza stradale del tratto di autostrada teatro del sinistro, danno atto della presenza del Co., presso gli uffici, alle ore 11.00 circa del 4 marzo 2006, delle dichiarazioni rese dallo stesso in ordine alle modalità del sinistro, dei danni riportati dall'autovettura ("mascherina rotta, fendinebbia sinistro rotto, paraschizzi ruota anteriore sinistra rotto e paracolpi motore rotto") e della avvenuta rimozione, alle ore 10.47 nella località indicata dal Co. come luogo del sinistroide "la carcassa dell'animale" con la conseguenza che nel senso dello scontro con animale presente sulla carreggiata dell'autostrada sono le dichiarazioni rese dal conducente nelle immediatezze del fatto, l'orario delle dichiarazioni stesse, il rilevamento, anche con riferimento a data e orario, della carcassa dell'animale nel punto in cui si assume essere accaduto il sinistro e la tipologia di danni riportati dall'autovettura (tutti rilevati nella parte anteriore bassa dell'autovettura).

Tali considerazioni sono sufficienti, a tal fine.

La prova liberatoria è stata data.

Ai sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia "dotata di recinzione".

In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell'autostrada di non trovarsi "presenze estranee" alla circolazione ordinaria; dall'altro, uno specifico dovere di sistemare lungo la strada, una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni e di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo.

La convenuta ha dedotto che sul tratto autostradale in questione fosse stata apposta una recinzione della carreggiata e che la stessa fosse integra e sul punto non è stata sollevata alcuna contestazione con la conseguenza che la circostanza deve ritenersi provata.

La presenza del cane sulla sede stradale (causa del sinistro) deve ritenersi, dunque, nella prova della integrità della recinzione e nella mancata prove e deduzione di precedente segnalazione della presenza del cane sulla sede autostradale, fatto eccezionale, riconducibile a comportamento di terzi estranei (si pensi ai non infrequenti casi di abbandono di animali) configurante il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

Nel senso della riconducibilità della presenza a terzi estranei è anche il fatto che si trattasse proprio di un cane, animale che non ha una spiccata attitudine al salto e che dunque, appare improbabile che abbia scavalcato la recinzione esistente a bordo strada per la quale è stata raggiunta prova della presenza e della integrità.

Ciò detto la domanda deve essere respinta.

Le ragioni della decisione, in particolare la ricorrenza del fortuito e la natura delle parti, inducono ad una integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte dalle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di Ge.:

- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2010.

Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2010.

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