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Colui che, pur non svolgente attività lavorativa, subisca un danno a seguito di un sinistro ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa

Qualora un soggetto non svolgente attività lavorativa subisca, in conseguenza di un sinistro stradale, lesioni personali con postumi permanenti incidenti sulla sua capacità lavorativa futura, il relativo danno risarcibile, consistente nel minor guadagno che percepirà rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, può esser determinato dal giudice secondo criteri oggettivi e ragionevoli, rapportati alle circostanze del caso concreto, ove il danno stesso si prospetti come probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 ottobre 2007, n. 21258.



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G. M. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, I. C., Z. N., la S.p.a. Tirrena Assicurazione e L. M., chiedendone la condanna al risarcimento del danno che asseriva di aver subito a seguito dello scontro tra un motociclo condotto da L. M., sul quale egli stesso era trasportato, e un'autovettura di proprietà di Z.N., condotta da I. C. ed assicurata per la r.c.a. dalla S.p.a. Tirrena Assicurazioni.
Con altro atto di citazione anche L. M. conveniva davanti al Tribunale di Roma la proprietaria, la conducente e l'assicuratrice della medesima autovettura chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che egli stesso denunciava di aver subito nel medesimo incidente.
Riunite le cause, dopo la messa in l.c.a. della Tirrena s.p.a. e la conseguente interruzione del processo, con sentenza n. 9.565/2000, il Tribunale di Roma dichiarava l'estinzione del processo.
Avverso tale sentenza proponeva appello Luigi Mozzini. La Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da quest'ultimo e da Giancarlo Musacchio dichiarava, in via presuntiva, la pari responsabilità dello stesso Mozzini e della Celli; condannava Luigi Mozzini, Isabella Celli e Zefferina Napoleoni, in solido, al pagamento, della somma di € 56.822,91 a titolo di risarcimento danni in favore di Giancarlo Musacchio; accertava il credito del Musacchio anche nei confronti della S.p.a. Tirrena Assicurazioni in l.c.a.; dichiarava opponibile la sentenza alla S.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia; dichiarava il diritto di rivalsa della S.p.a. Tirrena Assicurazioni in l.c.a. nei confronti di Luigi Mozzini; rigettava la domanda di quest'ultimo nei confronti della S.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni; 5) condannava Isabella Celli e Zefferina Napoleoni, in solido, al pagamento della somma di € 60.530,92 in favore di Luigi Mozzini, a titolo di risarcimento del danno; condannava Luigi Mozzini, Isabella Celli, Zefferina Napoleoni, la S.p.a. Tirrena Assicurazioni in l.c.a. e la S.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia al pagamento delle spese processuali in favore di Giancarlo Musacchio; condannava Luigi Mozzini al pagamento delle medesime spese in favore della S.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni; dichiarava interamente compensate le spese del primo grado tra Luigi Mozzini e le altre parti; condannava Isabella Celli, Zefferina Napoleoni, la S.p.a. Tirrena Assicurazioni in l.c.a., e la S.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia al pagamento delle spese del grado in favore di Luigi Mozzini.
Propone ricorso per Cassazione Luigi Mozzini, con quattro motivi.
Resiste con controricorso la Assitalia Le assicurazioni d'Italia s.p.a.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 comma 1 e 2 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell'art. 107 e 270 c.p.c, nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, ovvero insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c».
Lamenta il Mozzini che la Corte territoriale non abbia erroneamente tenuto conto, ai fini della decisione, dell'attività istruttoria espletata nel periodo in cui il contraddittorio non era integro - ed in particolare nel periodo tra l'udienza del 12 luglio 1994 e quella del 17 novembre l998 -, nonostante la relativa questione non fosse stata sollevata dalle altre parti né in primo grado né in appello.
Il rilievo è fondato. È tesi consolidata, infatti, che la nullità conseguente all'assunzione della prova testimoniale prima dell'integrazione del contraddittorio sia posta nell'interesse del litisconsorte necessario pretermesso e debba perciò essere fatta valere da quest'ultimo nei modi indicati nel comma 2 dell'art. 157 c.p.c, essendone invece esclusa la rilevabilità d'ufficio (Cass. civ., 14 novembre 2002, n. 16034; Cass. civ., 8 settembre 1998, n. 8878). Considerato il contenuto delle prove testimoniali, debitamente trascritte nel ricorso, si ha ragione di ritenere sia che sussista un nesso eziologico tra l'omessa valutazione di tali prove da parte del Giudice d'Appello e l'attribuzione della responsabilità del sinistro dal medesimo giudice operata; sia che la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'individuazione delle relative responsabilità avrebbero dovuto essere diverse, ove tali prove fossero state prese in considerazione (Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201; Cass., 25 agosto 2006, n. 18506; Cass., 17 maggio 2006, n. 11501).
Accolto per le ragioni che precedono il primo motivo, deve di conseguenza ritenersi parzialmente assorbito il secondo, con il quale il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2730, 2733 e 2735 c.c., nonché dell'art. 1301 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.».
La Corte territoriale ha infatti applicato l'art. 2054, comma 2 c.c., sull'errato presupposto dell'impossibilità di utilizzare le prove testimoniali assunte a contraddittorio non integro. Rilevato invece che la valutazione delle prove è stata erroneamente esclusa, viene meno la ragione che giustificava il ricorso alla suddetta disposizione. Il motivo in esame deve essere invece rigettato nella parte in cui sostiene che si possa escludere l'applicazione, a favore del trasportato, della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. È infatti tesi consolidata che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprima principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Il trasportato può perciò invocare i primi due commi della suddetta disposizione per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella, solidale, del proprietario. Quest'ultimo, a sua volta, potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. I trasportati che abbiano subito un danno potranno, a loro volta, proporre azione diretta di risarcimento contro la compagnia assicuratrice del veicolo che si è scontrato con la vettura sulla quale viaggiavano (Cass. civ., 1 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., 31 ottobre 2005, n. 21115; Cass. civ., 18 gennaio 2006, n. 834).
La responsabilità del Mozzini nei confronti del Musacchio non potrebbe del resto essere esclusa dall'asserita valenza confessoria delle dichiarazioni dello stesso Musacchio. Nella materia delle assicurazioni obbligatorie infatti, le dichiarazioni degli interessati in ordine ali«esistenza dei fatti costitutivi dei rapporti assicurativi non assumono piena efficacia probatoria come confessione, ma possono essere discrezionalmente valutate dal giudice e concorrere a determinare il suo libero convincimento insieme con ogni altro elemento probatorio (Cass. civ., 4 dicembre 2002, n. 17185). In particolare, perché possa attribuirsi valore di confessione stragiudiziale alla "dichiarazione" con la quale il terzo danneggiato descriva le modalità del sinistro ed affermi che nessuna responsabilità, in ordine allo stesso, sia imputabile al conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava, è necessario che il giudice del merito esamini se tale dichiarazione sia stata resa o no animo confitendi, ossia con la coscienza e volontà di riconoscere la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (Cass. civ., 24 aprile 1981, n. 2458). La Corte d'appello di Roma non ha ritenuto di attribuire valore confessorio alla dichiarazione del Musacchio e tale valutazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è sindacabile in questa sede (Cass., 14 ottobre 2005 n. 19963; Cass. civ., 7 dicembre 1991, n. 13201; Cass. civ. 4 marzo 1991, n. 2231).
Sotto diverso profilo non è poi condivisibile la proposta applicazione analogica, alla disciplina della confessione, della norma di cui all'art. 1.301 c.c., per la diversa ratio delle due discipline l'una di diritto processuale, l'altra di diritto sostanziale.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso, in suo favore, la risarcibilità del danno morale e non patrimoniale. La doglianza è fondata. Alla risarcibilità del danno non patrimoniale non osta infatti il mancato, positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass., 15 luglio 2005, n. 15044; Cass., 12 maggio 2003, n. 7282; Cass., 12 maggio 2003, n. 7283).
In tal senso questa Corte ha già chiarito che il rinvio dell'art. 2059 c.c. ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni di quest'ultima e il riconoscimento, nella legge fondamentale, dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica ben può configurare uno dei casi, determinati dalla legge, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass., 3 maggio 2003 n. 8827).
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta infine il mancato risarcimento del danno patrimoniale futuro che asserisce di aver subito per l’incidenza dei postumi del sinistro sulla sua capacità lavorativa e denuncia che l'omessa liquidazione di tale danno violerebbe gli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c. nonché l'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976, convertito nella legge 39/1977.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora un soggetto non svolgente attività lavorativa subisca, in conseguenza di un sinistro stradale, lesioni personali con postumi permanenti incidenti sulla sua capacità lavorativa futura, il relativo danno risarcibile, consistente nel minor guadagno che percepirà rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, può esser determinato dal giudice secondo criteri oggettivi e ragionevoli, rapportati alle circostanze del caso concreto, ove il danno stesso si prospetti come probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (Cass., 3 gennaio 2007, n. 4791).
Poiché dalla stessa sentenza della Corte d'appello di Roma risulta che il Mozzini abbia subito, come rilevato dal C.t.u., un danno biologico permanente in misura del 30%, il danno patrimoniale futuro derivande dalla relativa menomazione dovrà essere risarcito. Uno dei metodi per la liquidazione di tale danno, utilizzabile in base ad una valutazione in fatto non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata, è costituito dalle tabelle di cui al R.D. n. 1433 del 1922, da applicare alla luce del coefficiente d'età e dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7629). Tale criterio, non tassativo né inderogabile, ben può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 cod. civ. E quest'ultimo può a sua volta essere contemperato con quello legale di capitalizzazione di cui all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, secondo la quale il reddito da considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale (Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2309; Cass., 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. civ., 12 settembre 2005, n. 18092).
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che deciderà anche sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso. Rigetta in parte ed in parte dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

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