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Danno non patrimoniale da sinsitro stradale

In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.. Il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nei casi di cui all'articolo 2054 c.c., debab ritenersi, comunque, sussitente in base a ua presunzione di legge, e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificato come reato; infatti non è necessario che nel processo civile il meccanismo della prova sia identico a quello previsto nel processo penale.



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Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 21 settembre 2007, n. 19491

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GR. DA., GR. EN., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato CAMPIONE FRANCO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO PINTI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

SA. AS. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, difesa dall'avvocato MOLINARI GIAMPIERO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

RU. MA., TI. AS. SPA IN LCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 168/03 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 13/03/03, depositata il 6/05/03, R.G. 223/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/07 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del giorno 11 novembre 2000 il tribunale di Perugia, sulla domanda di Da. ed Gr.En., condannava i convenuti societa' Ti. As. in l.c.a. e Ru. Ma., in relazione a sinistro stradale avvenuto il 10 ottobre 1987, a pagare a titolo di danni agli attori la complessiva somma di lire 173.721.000.

La sentenza era impugnata con gravame principale dalla societa' Sa. As. spa, nella qualita' di impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, e con gravame incidentale da Da. ed Gr.En..

Sulle due impugnazioni la Corte d'appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2003, in parziale accoglimento del gravame principale, determinava il credito risarcitorio di Gr. Da. in euro 50.468,17 e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, i giudici dell'appello consideravano che:

a) sulla scorta delle prove acquisite non era possibile procedere ad una compiuta ed integrale ricostruzione delle modalita' del sinistro, onde si rendeva applicabile a carico di entrambi i conducenti dei due mezzi coinvolti nello scontro la presunzione di pari responsabilita' ai sensi dell'articolo 2054 c.c., comma 2;

b) non era dovuto il danno morale, in quanto non era stata affermata, se non per la presunzione di cui innanzi, la responsabilita' dell'autore del fatto illecito;

c) il danno da lucro cessante andava liquidato con il criterio equitativo, sulla scorta del parametro del rendimento medio dell'investimento in titoli di Stato della somma dovuta, utilizzando come base del calcolo l'equivalente monetario del danno al tempo del fatto illecito, rivalutato anno per anno;

d) oltre le doglianze relative all'entita' del danno biologico da invalidita' permanente e da inabilita' temporanea ed all'entita' del danno esistenziale, Gr.Da. non aveva spiegato ulteriori censure concernenti l'entita' della liquidazione.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Da. ed Gr.En., che hanno affidato l'accoglimento dell'impugnazione a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la societa' Sa. As. spa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso siccome notificatole non nella predetta sua qualita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, osserva la Corte che non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso, che la societa' resistente prospetta sotto il profilo che l'impugnazione non le sarebbe stata notificata nella qualita' di impresa designata per l'Umbria dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Poiche' non sussiste incertezza circa il destinatario dell'atto di impugnazione e dato atto che il controricorso e' stato proposto dalla societa' Sa. As. spa proprio nella predetta qualita' di impresa designata, deve, per cio', ritenersi che ogni eventuale nullita' e' sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.

Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione della norma di cui all'articolo 2054 c.c. nonche' l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti criticano l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto sussistente la presunzione di pari responsabilita' dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro in virtu' della presunzione di cui alla norma dell'articolo 2054 c.c., comma 2, ed assumono che le gravi lesioni riportate dall'infortunato avrebbero dovuto dare ragione della tesi della eccessiva velocita' tenuta dal Ru. e della conseguente esclusiva sua responsabilita'.

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione delle norme di cui agli articolo 2054 c.c. e articolo 116 c.p.c. nonche' l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti denunciano che la velocita' eccessiva tenuta dal Ru., l'ammissione che lo stesso aveva reso della sua responsabilita' nella dichiarazione sottoscritta nell'immediatezza del sinistro al fine di evitare l'intervento della polizia e il punto d'urto tra i due mezzi dovevano costituire elementi decisivi di valutazione per fare affermare la esclusiva responsabilita' dello stesso.

Le due censure - che vanno esaminate congiuntamente in quanto esse coinvolgono la medesima questione relativa alle modalita' di sinistro ed al grado di colpa dei due conducenti - non possono essere accolte.

Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimita' (da ultimo: Cass., n. 15434/2004; Cass., n. 5375/2003; Cass., n. 15809/2002; Cass., n. 8070/2002) che in tema di responsabilita' da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita' del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalita' tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita' se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Deve, poi, considerarsi che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Occorre, infine, aggiungere che e' compito esclusivo del giudice del merito di individuare le fonti del suo convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Orbene, nella specie, i motivi d'impugnazione sostanzialmente tendono ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalita' del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua ne' illogica, compiuta dal giudice del merito nei due gradi del giudizio, dovendosi soltanto precisare, quanto alla pretesa omessa valutazione di prova testimoniale (diretta a dimostrare che il Ru. aveva, dopo il sinistro, rilasciato una dichiarazione di responsabilita'), che la censura non e' autosufficiente in quanto non riporta il tenore letterale della indicata deposizione.

Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'articolo 185 c.p. nonche' la carente o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti lamentano che il giudice del merito avrebbe ingiustamente rifiutato di riconoscere la risarcibilita' del danno morale, in quanto non era stata affermata, se non per la presunzione di cui all'articolo 2054 c.c., comma 2, la responsabilita' dell'autore del fatto illecito.

La censura e' fondata.

Successivamente alla decisione di secondo grado (che, in applicazione dell'indirizzo allora espresso dal giudice di legittimita' sulla sussistenza del danno morale solo in ipotesi di fatto qualificabile come reato e che in caso di presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 c.c. detto danno negava) la giurisprudenza di questa Corte, a far tempo dalle decisione di Cass., n. 7282/2003 e Cass., n. 7383, ha mutato orientamento, affermando l'indirizzo diverso, ribadito nelle decisioni successive (ex plurimis: Cass., n. 4906/2004; Cass., n. 10482/2004), secondo cui in tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilita' del danno non patrimoniale ex articolo 2059 cod. civ. e articolo 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'articolo 2054 cod. civ., debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l'autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest'ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilita' aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile.

Questo Collegio del nuovo consolidato indirizzo condivide in toto le argomentazioni, per cui l'impugnata sentenza deve essere annullata in parte qua con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, che si atterra' al seguente principio di diritto:

"In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilita' del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. e articolo 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'articolo 2054 c.c., debba ritenersi, comunque, sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, non e' necessario che nel processo civile il meccanismo della prova della colpa sia identico a quello previsto nel processo penale".

Al giudice del rinvio e' rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di Cassazione (articolo 385 c.p.c., comma 2).

Non e' fondato, invece, il quarto motivo, con il quale i ricorrenti - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 1219 e 2956 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - critica la decisione del giudice del merito nella parte in cui, pur riconoscendo il lucro cessante, detta voce di danno patrimoniale liquida con il criterio equitativo del rendimento medio in titoli di Stato dell'equivalente monetario del danno al tempo del fatto illecito rivalutato anno per anno il giudice del merito ha dato atto che, in difetto di altri elementi di prova circa un diverso impiego remunerativo del danaro, il criterio adottato corrispondeva alla nozione della comune esperienza.

La suddetta valutazione e' logica e coerente e corrisponde al pacifico principio, cui la Corte territoriale si e' espressamente conformata, enunciato da questo giudice di legittimita' (Cass., sez. un., n. 1712/95), secondo cui qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioe', al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, e' dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, tale prova potendo essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso.

Inammissibile per genericita' e', infine, la censura del quinto motivo di doglianza, con il quale - ancora deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articolo 1219 e 2956 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti, lamentando che l'impugnata sentenza avrebbe erroneamente affermato che non era stata avanzata in modo chiaro una domanda relativa al risarcimento dei danni patrimoniali, sostengono che detti danni derivavano dalla limitazione della capacita' lavorativa specifica, di cui non si era tenuto conto.

Il motivo, invero, difetta del requisito dell'autosufficienza, perche', a fronte dell'affermazione del giudice del merito circa la mancata proposizione di detta richiesta di danni, non si precisa dove ed in quali precisi termini essa sarebbe stata, invece, formulata, per cui a questo giudice di legittimita' (al quale e' istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) non e' possibile valutare la fondatezza della esposta censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e ne rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Bologna.


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