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Deve considerarsi legittima la delibera di un Comune con la quale vengano fissate tariffe per il parcheggio dei veicoli differenti in relazione alla zona
Pubblicata il 29/11/2007
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Con sentenza del 19 gennaio 2004, il giudice di pace di Taranto ha annullato il verbale della polizia municipale di quella citta' del 4-6-3003 e condannato il Comune di Taranto alle spese, in relazione all'opposizione proposta dall'Avv. Al. Gi., al quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 42,48, per violazione dell'articolo 157 C.d.S., commi 6 e 8 "perche' sostava in area sottoposta a limitazioni di tempo senza esporre in modo visibile l'attestato di pagamento con l'ora di inizio della sosta - Zona B (l'accertamento e' iniziato alle ore 17,45 e si e' protratto fino alla redazione di presente atto). Esponeva ticket ridotto"; in Taranto, Lungomare 27, ore 19,05".
Il giudice di pace, ritenuto ammissibile il ricorso, pur in mancanza del deposito della prescritta cauzione, ha annullato il verbale per il motivo che vi e' disparita' di trattamento, quanto alla misura del pedaggio stabilito rispettivamente per la zona di Piazza (OMESSO), dove l'opponente aveva parcheggiato in un primo momento l'auto, pagando 50 centesimi alle ore 16, 49, con scadenza della sosta alle ore 19,19, e dove il costo del parcheggio e' di 20 centesimi all'ora, e per la zona del Lungomare (OMESSO), dove aveva successivamente parcheggiato l'auto e dove il costo e' di 80 centesimi all'ora.
A tale decisione il giudice e' pervenuto per effetto della disapplicazione, "in via incidentale, della Delib. Giunta Municipale n. 640 del 2002 (e degli altri atti presupposti e consequenziali prodotti dall'opponente), perche' illegittima per eccesso di potere (disparita' di trattamento, nonche' per violazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 3 attesa la mancanza in detto atto di una pur minima motivazione, diretta a giustificare il pagamento", ovvero il trattamento differenziato (sopra rilevato) per alcune zone della citta'.
Conclude, pertanto, il giudice che "si deve ritenere valido il tiket di 20 centesimi di euro pagato dall'opponente per il parcheggio nelle due predette zone.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Taranto in persona del sindaco pro tempore, in forza di tre motivi.
Resiste con controricorso Avv. Al. Gi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione dell'articolo 204 bis C.d.S., comma 3, come introdotto dal Decreto Legge n. 151 del 2003, articolo 4, comma 1 septies, convertito in Legge n. 214 del 2003 in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e dell'articolo 112 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Inammissibilita' del ricorso.
La censura si riferisce alla ritenuta ammissibilita' del ricorso in opposizione, pur in difetto del deposito cauzionale previsto dalle norme di legge in epigrafe.
Il motivo e' infondato.
La Corte Costituzionale con sentenza dell'8 aprile 2004 n. 114, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204 bis, comma 3, inserito dal Decreto Legge 27 giugno 2003 n. 151 conv. con modif. nella Legge 1 agosto 2003, n. 214 (articolo 4, comma 1 septies), in relazione agli articoli 3 e 24 Cost..
2) Violazione Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, in relazione articolo 360 c.p.c., commi 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione articolo 2697 c.c. in comb. disp. articoli 112, 183 e 184 c.p.c..
Con questo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed insufficiente motivazione con riferimento all'"eccesso di potere per disparita' di trattamento" ipotizzato dal giudice di pace con riguardo alla Delib. Giunta Municipale n. 640 del 2000, che percio' ha disapplicato, senza che il ricorrente avesse fornito alcuna prova di tale presunto vizio.
La censura e' fondata.
La decisione del giudice di pace e' scaturita dalla ritenuta illegittimita' e conseguente disapplicazione della Delib. Giunta Municipale n. 640 del 2202, dalla quale "si evince la fissazione della tariffa per un'ora di parcheggio, pari a 80 centesimi di euro", sull'assunto di un'asserita "disparita' di trattamento adottata dal Comune di Taranto, pur di fronte a situazioni oggettive e soggettive identiche".
Non e' dato comprendere, invero, da quali elementi il giudice abbia tratto la convinzione che, nella fissazione delle tariffe per il parcheggio dei veicoli nella zona in questione vi sia stata disparita' di trattamento, posto che, a parte quanto riportato in sentenza circa il contenuto della citata delibera, non ha minimamente indicato i termini di comparazione da cui ha tratto il convincimento che si sia in presenza, per quanto attiene alle tariffe stabilite per il parcheggio dal Comune di Taranto, di una disparita' di trattamento; non essendo sufficiente, evidentemente ed obiettivamente a rendere plausibile siffatto convincimento, l'affermazione che "pur di fronte a situazioni oggettive e soggettive (?) identiche, ... il Comune di Taranto ha disciplinato la materia in maniera differente, applicando due tariffe diverse", secondo quanto si evince anche dall'"atto di variazione alla Delib. G.M. 21 dicembre 2001" (?).
Ne consegue che la decisione di disapplicare in via incidentale la delibera in questione "perche' illegittima per eccesso di potere (disparita' di trattamento) ", senza spiegare, in realta', in cosa consista questo eccesso di potere, e' errata perche' contra legem e carente di motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione articolo 3.
Violazione articolo 112 in comb. disp. articoli 183 e 184 c.p.c., in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5.
Con quest'ultimo motivo il ricorrente si duole, infine, che il giudice di pace abbia disapplicato la delibera piu' sopra menzionata anche per violazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 3 nonostante che l'opponente non ne avesse eccepito l'illegittimita' sotto tale profilo, e, inoltre, per violazione dello stesso cit. articolo 3.
Anche questa censura e' fondata.
E' ius receptum che l'opposizione Legge n. 689 del 1981 ex articoli 22 ss., delimita l'ambito dell'accertamento sull'illegittimita' dell'ordinanza-ingiunzione opposta (ed analogo discorso vale evidentemente per l'opposizione al verbale contenente l'invito a pagare la somma dovuta per l'infrazione: articolo 201 C.d.S.) in relazione ai motivi di opposizione proposti, restando esclusa la rilevabilita' d'ufficio di motivi di nullita' o comunque di illegittimita' non proposti (Cass. SS.UU. n. 3271/90, Cass. n. 10796/2000 ed altre conformi).
Nel caso che ne occupa, non risulta che l'opponente abbia dedotto l'illegittimita' del verbale opposto anche per violazione della Legge n. 241 del 1990 articolo 3; che, peraltro, non sussiste, e cio' per le stesse considerazioni svolte nell'esame del secondo motivo.
Il secondo ed il terzo motivo devono, pertanto, essere accolti, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza in relazione all'accoglimento di tali motivi; e, decidendosi la causa nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, con condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione, e condanna il resistente alle spese, che liquida in euro 400,00, di cui euro 300,00 per onorari, oltre accessori di legge.