Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Deve essere esclusa la responsabilità dell'ente gestore per la caduta del motociclista se si era attivato nel segnalarne la presenza con apposito cartellone, oltre ad imporre il limite di velocita' di km 30/h.

Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e percio' non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorche' colpose. La possibilita' per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilita' di un nesso eziologio tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 18 aprile 2012, n. 6065



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso 20294/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato "ex lege" in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 617/2010 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 01/06/2010 R.G.N. 1980/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilita'' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio l'(OMISSIS) dinanzi al Giudice di Pace di Teramo chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito allorche', alla guida del proprio ciclomotore, era caduto a terra a causa di una buca presente sulla strada che stava percorrendo.

Con sentenza n. 28/2007 il suddetto giudice rigetto' la domanda attrice.

(OMISSIS) propose quindi appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale accogliesse la domanda da lui proposta in primo grado.

Il Tribunale rigettava l'appello.

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso (OMISSIS) denuncia "Insufficienza e carente motivazione in ordine al fatto controverso - Omessa valutazione di un punto controverso - Violazione ex articolo 360 c.p.c., comma 5".

Secondo parte ricorrente entrambi i giudici, pur avendo riconosciuto l'inadeguatezza della strada e la sua pericolosita', hanno ritenuto di attribuire al caso fortuito l'incidente sulla scorta dell'obbligo del conducente di dover evitare gli ostacoli presenti sulla strada e non alla carenza di interventi di manutenzione da parte dell'(OMISSIS). Il dovere del custode, prosegue (OMISSIS), non puo' cessare per la vastita' e le dimensioni del bene e, seppure si puo' ritenere che possa sussistere una difficolta' oggettiva nel controllo e nella manutenzione che deve essere garantita, non puo' accogliersi l'idea che per quella difficolta' si possa sacrificare il diritto dell'utente alla sicurezza e qualificare come caso fortuito l'incidente.

Il caso fortuito potrebbe sussistere solo se fra il momento in cui si determina il danno e quello in cui si verifica l'evento lesivo, nonostante la diligente segnalazione del pericolo, intercorra un breve lasso di tempo, mentre l'inerzia prolungata nell'eliminazione del pericolo non puo' giustificare l'A.n.a.s..

Si ritiene quindi che la sentenza impugnata evidenzi la chiara violazione di legge per carenza di adeguata motivazione sui punti essenziali della controversia.

Il motivo e' infondato.

Con specifico riferimento al danno da cattiva manutenzione del manto stradale si e' affermato che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilita' gravante sulla P.A., ai sensi dell'articolo 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, e' esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilita' della P.A. (Cass., 22.4.2010, n. 9546).
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e percio' non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorche' colpose (Cass., 27.9.1999, n. 10703).

La possibilita' per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilita' di un nesso eziologio tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.

Dalla fattispecie in esame non emerge alcun elemento dal quale si possa evincere che (OMISSIS) non fosse in grado di percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno.
  Si ha quindi ragione di ritenere che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocita', (OMISSIS) non fosse transitato nella fascia della strada ove era presente la buca.

Nel caso in esame la Corte di merito, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici e con adeguata motivazione ha escluso un comportamento colposo dell'ente A.n.a.s., pur in presenza delle buche, in quanto lo stesso ente si era attivato nel segnalarle con apposito cartellone, oltre ad imporre il limite di velocita' di km 30/h.

Colposo invece e' stato il comportamento del motociclista che non si e' attenuto alle comuni regole di prudenza, alle segnalazioni stradali, certamente visibili in pieno giorno, e non ha tenuto una velocita' adeguata alla condizione dei luoghi.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve in conclusione essere rigettato mentre in assenza di attivita' difensiva di parte intimata non v'e' luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone per le spese del giudizio di cassazione

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