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E' illegittima la rimozione in via di autotutela di un motoveicolo parcheggiato sul marciapiede, ma in posizione tale da non costituire ostacolo al passaggio dei pedoni

E' illegittima la rimozione in via di autotutela di un motoveicolo parcheggiato sul marciapiede, ma in posizione tale da non costituire ostacolo al passaggio dei pedoni, delle carrozzine o delle biciclette, non ravvisandosi in simile evenienza alcuna ipotesi di turbativa del possesso idonea a giustificare la legittima reazione del privato.
(Giudice di Pace Bologna Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 settembre 2008, n. 7999)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. MARIA TERESA NIUTTA

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 7742/2004 Ruolo Generale

promossa da:

RI.GI. residente in Casalecchio di Reno (Bo) ed elettivamente domiciliato in Bologna via (omissis) presso e nello studio dell'avv. El.Po. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione

Attore

Contro

CE.SO.ST. di Mi.DE. e C. S.a.s. in persona del legale rappresentante Mi.De., corrente in Bologna ed ivi elettivamente domiciliata, viale (omissis) presso e nello studio degli avv.ti Ba.Bu. e Cl.Bu. che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da mandato in calce della comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

OGGETTO: causa relativa a beni mobili

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Gi.Ri. conveniva in giudizio la società Ce.So.St. di Mi.De. e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Mi.De., per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.

L'attore esponeva che in data 6 maggio 2004 l'odierna parte convenuta provvedeva a rimuovere il proprio motociclo (omissis), parcheggiato sul marciapiede di via (omissis) nei pressi del civico n. (omissis) in Casalecchio di Reno; spiegava poi che dopo molte ore, dovute alle ricerche effettuate, scopriva che il proprio motociclo era stato trasportato a Bologna, presso la sede della società convenuta, dove, per riottenerne il possesso, era obbligato a pagare la somma di Euro 75,00; rilevava infine che, a causa della rimozione, lo stesso aveva subito dei danni documentati dai rilievi fotografici effettuati al momento della consegna, che quantificava in Euro 349,97.

Chiedeva, pertanto, la restituzione della somma di Euro 75,00 versata alla società convenuta per potere riavere il proprio motociclo nonché il risarcimento del danno materiale e di ogni altro danno patito, il tutto quantificato in complessivi Euro 1.200,00.

Alla prima udienza si costituiva la società Ce.So.St. di M.De. e C. S.a.s. la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice adito, ritenendo la domanda attorea di valore indeterminato e/o indeterminabile e la nullità dell'atto di citazione a causa dell'asserita genericità della domanda di risarcimento dei danni; nel merito, contestava la domanda di Ri. in quanto aveva ricevuto dall'amministratore del condominio di via (omissis) di Casalecchio di Reno l'incarico di rimuovere e custodire i veicoli illegittimamente collocati nell'area privata di pertinenza del condominio stesso.

L'istruzione probatoria aveva ad oggetto l'escussione di quattro testi.

All'udienza del 5.05.08 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate.

Le eccezioni sollevate preliminarmente da parte convenuta sono infondate e, pertanto, vengono respinte.

In particolare parte attrice in atto di citazione ha espressamente indicato il valore della presente causa in Euro 1.200,00 ed ha altresì limitato la domanda di risarcimento entro la competenza per valore del G. di P.

L'atto di citazione non è affetto da nullità: non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte convenuta relativamente alla genericità della domanda di risarcimento danni: l'attore ha documentato la somma richiesta per il risarcimento del danno materiale (allegando fotografie e preventivi) ed ha dettagliatamente richiesto il risarcimento di altri danni (morali, da disagio ecc.).

La domanda di parte attrice è fondata.

Sulla ricostruzione dei fatti si evidenzia che la teste Mi., amica dell'attore ed in sua compagnia per tutta la giornata del 6.05.04, ha integralmente confermato la narrativa di cui all'atto di citazione (v. verb. ud. l3.12.05).

La rimozione del motoveicolo del Ri., avvenuta in data 6.05.04, è stata un'attività illegittima.

Si rileva che la Corte di Cassazione, pronunciando sulla rimozione operata da una società privata di un ciclomotore parcheggiato sotto un portico condominiale, ha ritenuto applicabile il principio dell'autotutela o difesa privata secondo il quale il possessore, molestato nel possesso, può, personalmente o a mezzo di un terzo a cui abbia affidato il relativo incarico, fare cessare la molestia in atto, rimuovendo la cosa con la quale l'offesa viene esercitata (sent. n. 196/07).

Il suddetto principio trae origine dall'art. 2044c.c. che contiene un richiamo all'art. 52 c.p.: l'art. 2044 c.c. dispone che la responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per difendere sé o altri contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che vi sia proporzione tra difesa ed offesa.

Conseguentemente occorre verificare se nella fattispecie in esame la difesa sia stata proporzionata all'offesa, al fine di valutare la legittimità o l'illegittimità del ricorso all'autotutela.

Dalle fotografie prodotte da entrambe le parti in causa e dalla deposizione della teste Mi. (verb. ud. 13.12.05), si evince che l'attore lasciava in sosta il motociclo sul marciapiede di via (omissis), parcheggiandolo longitudinalmente allo stesso, rasente ad un palo ivi esistente ed a distanza di alcuni metri dai portoni presentirti modo tale da permettere agevolmente il passaggio non solo delle persone ma anche di carrozzine e biciclette.

Da quanto sopra consegue che la turbativa al possesso determinata da un motociclo parcheggiato su un marciapiede nel modo descritto non è tale da giustificare il ricorso all'autotutela; venendo a mancare il requisito della proporzionalità, la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima (v. Cass. civ. n. 6875/2000).

L'attore, pertanto, ha diritto alla restituzione della somma di Euro 75,00 versata per la rimozione della moto, oltre interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione.

Le dichiarazioni rese dalla teste Mi. le fotografie del motociclo scattate dall'attore al momento del ritiro dello stesso presso il C.S.S. De. (doc. n. 4 di p. attrice), nonché precisi elementi indiziari, rilevanti e concordanti quali i due preventivi, complessivamente ammontanti ad Euro 349,97 (IVA esclusa) redatti dal titolare della ditta Ri. e da un dipendente della ditta Ma. (docc. nn. 19 e 20, verb. ud. 13.12.05), il breve lasso di tempo in cui il motoveicolo, senza alcun danno, è rimasto incustodito ed il modo in cui lo stesso era stato depositato dall'odierna convenuta (teste Mi.) inducono ragionevolmente a ritenere che la moto attorea abbia subito danni durante la rimozione e/o la custodia.

L'attore ha, quindi, altresì diritto di ottenere, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti, la somma di Euro 349,97, oltre ad interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Relativamente poi alla richiesta di risarcimento degli ulteriori danni sofferti, si evidenzia che in giurisprudenza si è ritenuto che il danno esistenziale debba essere risarcito se connesso alla lesione di interessi essenziali della persona di rango costituzionale; conseguentemente esso non si ritiene configurabile nella fattispecie in esame, così come il danno morale.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa civile in epigrafe indicata:

1) dichiara l'illegittimità dell'avvenuta rimozione del motociclo (omissis) di proprietà di Ri.Gi. da parte del Ce.So.St. di Mi.De. e C. S.a.s.;

2) condanna la società Ce.So.St. di Mi.De. e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Mi.De., a pagare a Ri.Gi., in restituzione di quanto dallo stesso versato a titolo di rimozione del ciclomotore, la somma di Euro 75,00, oltre interessi legali come in motivazione, nonché la somma di Euro 349,97, oltre interessi legali come in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni materiali;

3) condanna altresì parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di causa che liquida in Euro 94,66 per spese, Euro 905,00 per competenze ed Euro 1.010,00 per onorario di avvocato, oltre 12,5% T.P., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna, il 29 luglio 2008.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2008.





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