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E' nulla la notifica al portiere se nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario non dà atto dell'assenza degli altri soggetti legittimati a ricevere l'atto

La notifica nelle mani del portiere è valida ed efficace solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario, ma anche che le ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto siano risultate vane. Ne deriva che, qualora l’accertamento dell’ufficiale giudiziario non attesti chiaramente l’accertata assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la notificazione nelle mani del portiere è da considerarsi nulla. (Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1258)



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Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.F. impugna per cassazione la sentenza 2.3.05 con la quale il G.d.P. di Roma ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Parte intimata resiste con controricorso.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la trattazione in pubblica udienza.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale fanno apparire superflua la conclusione cui è pervenuto (rimessione della trattazione alla pubblica udienza), proprio per tali considerazioni dovendosi accogliere il ricorso siccome manifestamente fondato, esito cui detta richiesta tende.

Si duole il ricorrente - denunziando violazione dell'art, 139 c.p.c. e vizi di motivazione - che il giudice a quo abbia ritenuto rituale la notificazione del verbale d'accertamento di contravvenzione, presupposto della cartella impugnata, nonostante l'agente notificatore non avesse attestato l'assenza del destinatario e dei soggetti legittimati a ricevere l'atto, prima di attestare la consegna al portiere, e ciò sulla presunzione di sufficienza, all'uopo, della mancata crocettatura, sul modulo prestampato di notifica, delle caselle corrispondenti ai possibili consegnatari preferenziali.

Tale censura merita accoglimento.

Devesi, preliminarmente, considerare come il giudice delle leggi e quello di legittimità abbiano ritenuto che l'opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 possa essere indirizzata anche avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione d'una sanzione amministrativa, in ragione dell'esigenza di garantire al destinatario della cartella stessa l'esercizio del diritto di difesa e di recuperare il momento di garanzia giurisdizionale che, a causa dell'omessa rituale notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento per le violazioni del codice della strada, gli fosse stato dapprima negato.

Ciò posto, giusta quanto questa Corte ha avuto plurime occasioni d'evidenziare, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'accertata assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita; onde è da considerare nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga una specifica attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. SS.UU. 20.4.05 n. 8214, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956).

E' indiscutibile che la semplice presunzione dell' avvenuta attività d'accertamento dei consegnatari preferenziali, desunta dalla mancata crocettatura delle rispettive caselle sul modulo prestampato da parte dell' agente notificatore, non può sostituire la prova dell'avvenuta ricerca risultante dalla verbalizzazione dell'esito negativo delle ricerche stesse, verbalizzazione che, tra l'altro, sul punto gode anche della fede privilegiata ex art. 2700 c.c..

Come giustamente sostenuto dal ricorrente, la notificazione del verbale costituente il presupposto della cartella impugnata doveva, già sol per quanto rilevato, essere dichiarata nulla.

Alla stessa conclusione il giudice a quo sarebbe dovuto pervenire anche in ragione dell'altro motivo d'opposizione, anch'esso erroneamente disatteso sulla considerazione che si trattasse di mera irregolarità, con il quale era stata dedotta la mancata spedizione dell'avviso d'effettuata notifica.

Tale argomento, sebbene non specificamente dedotto con il ricorso, viene trattato ad abundantiam anche ai fini della decisione nel merito cui questa Corte può pervenire, ex art. 385 c.p.c., allo stato degli atti.

Nella notificazione effettuata non a mani proprie del destinatario ex art. 13 9 c.p.c. devesi, infatti, distinguere, al fine di stabilire l'essenzialità dell'avviso d'avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, l'ipotesi di cui al comma 2, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al terzo comma, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell'atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall'ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell'originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario (Cass. 24.7.92 n. 8920, 7.6.78 n. 2847).

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 139 c.p.c. l'omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce, pertanto, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a se favorevoli.

Nella specie, la notificazione del verbale è, dunque, nulla nei riguardi del destinatario, sebbene, come evidenziato da questa Corte in ragione della tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dell'esonero del notificante da responsabilità per ritardi ed errori da parte degli incaricati ad eseguire la notificazione, non comporti la decadenza del notificante medesimo prevista dall'art. 201 comma 5 C.d.S. (Cass. 10.7.03 n. 10844, 17.2.04 n. 3008).

Ne consegue, peraltro, che, pur non potendosi pronunciare in danno dell'Amministrazione la decadenza prevista dalla surrichiamata norma, con l'estinzione per l'interessato dell'obbligo di pagare la sanzione, questi può, comunque, utilmente dedurre in sede di opposizione alla cartella esattoriale, in conformità a quanto costantemente affermato da questa Corte, la nullità della cartella e della notifica dei verbali e ogni altro vizio procedimentale e sostanziale anteriore all'emissione della cartella, dacchè la nullità della notificazione dei processi verbali di contestazione determina l'impossibilità giuridica dell'acquisto, da parte degli stessi, dell'efficacia di titolo esecutivo e, quindi, la nullità degli atti di riscossione (nella specie, cartella esattoriale) opposti con il ricorso introduttivo, in sede di merito, del presente giudizio.

L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 11, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d'opposizione, va annullata la cartella e-sattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007.

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