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E' nullo il verbale di accertamento elevato per mezzo di apparecchiatura photored in mancanza di idoneo certificato di taratura, rilasciato nel rispetto delle normative vigenti in materia
Pubblicata il 29/04/2008
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Nella causa iscritta al n. 4826/05 del R.G., riservata a sentenza all'udienza del 23.01.2006
TRA
Ve.Ma., rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Da.De.Ri. e dall'avv. p. Ti.La., elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. Lu.De.Ro. sito in C/mare di St., alla via De. (...);
RICORRENTE
E
Comune di Ca.Di.St., in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, dagli Avv. ti Mu.Do.Ca. e Se.Si., con studio in questa città alla Via Ra.(...) (Palazzo DrNola), Avvocatura Municipale;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a verbale di accertamento di contravvenzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.09.2005, Ve.Ma. proponeva formale opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. N. registro verbali 15834/2005 N. verbale (...), per l'importo di Euro 150,50 per sanzione amministrativa elevata per infrazione all'art. 146 comma 3 D.L. vo 285/92, in quanto
in data 06.05.2005, alle ore 08:43 nel Comune di C/mare di St., in località In. V.Pu. - DIR. SOR., il conducente della vettura Renault tg. (...) proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse la luce rossa o gialla. Accertamento effettuato per mezzo di apparecchio Ph.
A tal fine, la ricorrente, a mezzo del suo procuratore, si riportava ai motivi esposti nel ricorso introduttivo ed eccepiva la nullità dello stesso in quanto non erano stati effettuati due scatti con stampa di due fotogrammi. Eccepiva altresì la nullità del verbale, in quanto l'infrazione non era stata immediatamente contestata. Insisteva sulla nullità del verbale anche nella parte in cui prevedeva la decurtazione di n. 6 (sei) punti sulla patente di guida, in quanto ciò era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e pertanto non applicabile la decurtazione nel caso di specie.
Con decreto del 26.09.2005, previa sospensione dell'esecuzione, veniva disposta la comparizione delle parti per il 23.01.2006, con notifica del ricorso e pedissequo decreto alle parti.
Si costituiva il Comune sia pure irritualmente, non essendo stato rispettato il termine previsto.
All'udienza di comparizione del 23.01.2006, era presente il solo procuratore di parte attorea, che si riportava alle proprie conclusioni. Il Giudice, con dispositivo letto in udienza, accoglieva l'opposizione, riservandosi la motivazione al deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile per rispetto del termine di proposizione. Nel merito è fondato e va integralmente accolto.
Prima di entrare nel merito delle eccezioni proposte dal ricorrente, occorre delineare la posizione processuale delle parti, anche al fine di poter verificare gli adempimenti in ordine ai rispettivi oneri probatori. Il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in virtù di costante e condivisa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, con l'entrata in vigore della norma che prevede la depenalizzazione delle infrazioni al C.d.S., è regolato dalle norme del processo civile ed in particolar modo 'da quelle vigenti in tema di procedimento ad opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto la ricorrente è equiparato all'opponente, con la conseguenza che nel processo attore in senso sostanziale resta pur sempre la P.A. che ha indi l'onere della prova. Ciò significa, che il resistente Comune di C/mare di St. è tenuto a fornire elementi certi ed univoci, atti a convincere il Giudicante che il procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione dell'impugnato verbale sia totalmente regolare e che in esso siano state rispettate tutte le norme dettate a tutela dell'utente.
La L. 689/81 nell'attribuire a questa Giustizia, la competenza in tema di opposizioni a sanzioni per infrazioni al C.d.S. l'ha espressamente onerata di verificare la regolarità non solo dell'atto finale, ma anche degli atti endoprocedimentali che interni al procedimento amministrativo - pur non avendo una esecutorietà esterna -contribuiscono alla formazione della volontà sanzionatoria dell'ente nell'emanando procedimento finale. In tale ottica leggasi anche il potere generale riconosciuto al Giudice civile in tema di disapplicazione dell'atto amministrativo. Delineata, per chiarezza di intenti, la forma del processo si passa ad esaminare il merito della questione. Il ricorso allo strumento del Photored, senza l'ausilio del pubblico ufficiale verbalizzante, è esplicazione di una facoltà derivante da una norma eccezionale, che deroga al procedimento ordinario che prevede la contestazione immediata prevista in generale dal C.d.S. Tale norma, è dettata da determinate esigenze di interesse pubbliche, ma l'istituto è minuziosamente articolato e regolato, ed onera la P.A. che voglia avvalersi dello stesso di porre in essere una serie di adempimenti e di procedure che possano garantire l'utente.
Il C.d.S., in materia è stato modificato dal D.L. 151/03. Con tale norma il legislatore espressamente prevedeva la possibilità di rilevare le infrazioni di passaggio ad un incrocio con luce rossa a mezzo di detti apparecchi, senza la presenza del pubblico ufficiale. Il legislatore integrava detto disposto normativo facendo rinvio all'art. 201 C.d.S. comma 1 ter, statuendo appositamente che la detta facoltà era subordinata all'utilizzo di apposite apparecchiature, omologate ai sensi di detta legge.
La ricorrente contesta che la P.A. procedente non ha dato prova di quanto prescritto ex art. 2 del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.04, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia, cioè di aver scattato due fotogrammi, di cui uno col veicolo all'atto del superamento della linea di arresto, ed un altro col veicolo al centro dell'incrocio. In realtà la P.A, produce una sola foto.
Ma vi è di più! Il decreto medesimo afferma che l'apparecchiatura deve necessariamente essere sottoposto a taratura iniziale e periodica, così come previsto dalla L. 273/1991. Detto certificato di taratura deve essere emesso solo ed esclusivamente da un centro SIT o equivalente in ambito europeo.
Orbene, in Italia, attualmente non esistono Centri SIT per la taratura di photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto dalla legge 273/91. In particolare poi l'apparecchiatura usata dal Comune di C/mare di St., viene fornita in noleggio dalla Ditta Te. di Fr.Fo. (BR) ed è nella sua piena disponibilità, poiché sia la manutenzione ordinaria, che le riparazioni e lo sviluppo dei fotogrammi ed ogni altro intervento su di essa, " Co.La.Ta." sono riservati tassativamente, in via esclusiva, alla stessa ditta in violazione dell'art. 345 del DPR 495/92.
Sì precisa che, il certificato di taratura SIT rilasciata dalla stesa ditta affidataria del servizio, è resa in conflitto d'interessi ed in violazione della vigente normativa (legge 273/91) e dalle norme internazionali UNI 30012 in materia di taratura degli strumenti di misura nonché dalla risoluzione OILM R91 (Or.In. de Me.Le. - di cui l'Italia è uno Stato Membro). Detta rilevata mancanza e violazione di legge convince il Giudicante che la resistente amministrazione non ha rispettato le normative richiamate innanzi e pertanto il procedimento sanzionatorio risulta totalmente viziato. È chiaro ed indiscusso che il ricorso a procedure eccezionali, per poter produrre gli effetti di legge deve rispettare in ogni caso tutte le disposizioni vigenti in materia. Ciò tanto più quando ad agire sia la P.A., che non deve mai dimenticare i limiti del suo potere discrezionale, che sono appunto // rispetto della vigente normativa ed il neminem ledere, inteso come impossibilità per l'ente di adottare un comportamento tale da produrre danni di qualsiasi tipo nella listerà giuridica del cittadino.
Tali elementi, formano nel Giudicante il convincimento che il verbale impugnato è da dichiararsi nullo, con la conseguenza che esso non è atto costitutivo della pretesa creditoria sanzionatoria del resistente comune.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, Dr. Luigi Amodio decidendo sull'opposizione di cui in atti e disattendendo ogni ulteriore richiesta, cosi decide:
1) accerta la nullità del verbale impugnato per inosservanza delle disposizioni di legge in materia;
2) per l'effetto dichiara la nullità dell'impugnato verbale;
3) condanna altresì il Comune di Ca.di.St. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 155,00, di cui Euro 15,00 per spese, Euro 60,00 per diritti ed Euro 80,00 per onorario, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Da.De.Ri. ed all'Avv. p. Ti.La., antistatali;
4) Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.