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E' possibile proporre opposizione solo avverso le ordinanze - ingiunzione e non contro il mero verbale di accertamento

Il verbale di accertamento e' impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18320 del 30 agosto 2007, precisando altresì che quando invece riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facolta' di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorita' competente valutera' se vada irrogata una sanzione determinandone eventualmente l'entita', emanando l'ordinanza ingiunzione che potra' essere oggetto di opposizione ai sensi della Legge n. 89 del 2001 articolo 2 (C.S.U. 07/16, C. 04/19243, C. 04/812, C. 03/16918).



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.9.1999 la MA. s.r.l chiedeva l'annullamento di tre verbali di contestazione (o subordinatamente una riduzione delle sanzioni) di violazioni del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 (rispettivamente articolo 52, comma 1, per mancata tenuta dei registri di carico e scarico presso la sede, articolo 11, comma 3, con riferimento alla mancata esibizione del MUD -Modello Unico di Dichiarazione- in materia ambientale, articolo 12, comma 1, per mancata esibizione dei registri di carico e scarico dei rifiuti rinvenuti) denunziate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Torino, sostanzialmente rilevando che la mancata esibizione dei registri era riconducibile al periodo feriale, che non sarebbe stato necessario tenere registro degli oli perche' l'attivita' estrattiva veniva svolta tramite altra ditta, che i rifiuti venivano correttamente eliminati.

Resisteva la Provincia di Alessandria ed il Tribunale di Tortona, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava due dei tre verbali (quelli cioe' relativi alla mancata esibizione del MUD e alla mancata esibizione dei registri di carico e scarico), mentre la rigettava in relazione al terzo, in ragione del fatto che i registri erano depositati presso la sede amministrativa della societa' e non presso la sede operativa, e cio' in contrasto con la normativa vigente, disponendo inoltre la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali, in quanto parte prevalentemente soccombente.

Avverso la detta decisione la Provincia di Alessandria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la MA. s.r.l. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 28.6.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione della Legge n. 689 del 1981 articoli 22, 23 poiche' l'opposizione era stata erroneamente proposta avverso processi verbali di accertamento, e non gia' contro ordinanze ingiunzione come si sarebbe dovuto.

Con il secondo motivo la Provincia ha poi lamentato -subordinatamente- violazione dell'articolo 91 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione all'addebito a suo carico delle spese processuali, ritenendo di essere vittoriosa e non soccombente e che pertanto dovesse essere modificata la statuizione sul punto.

E' fondato il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, poiche' nella specie dalla lettura della sentenza impugnata si evince che l'opposizione e' stata proposta avverso tre verbali di accertamento di violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 (la stessa societa' opponente, d'altro canto, non ha contestato trattarsi di verbali di contravvenzione - cosi' come d'altra parte ritenuto dal Tribunale di Tortona -, essendosi semplicemente limitata ad addebitare all'autorita' procedente - p. 2 del controricorso - l'avvenuta qualificazione dei verbali di infrazione come ordinanze ingiunzione, senza ulteriori precisazioni sul punto), mentre il verbale di accertamento e' impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; quando invece, come nella specie, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facolta' di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorita' competente valutera' se vada irrogata una sanzione determinandone eventualmente l'entita', emanando l'ordinanza ingiunzione che potra' essere oggetto di opposizione ai sensi della Legge n. 89 del 2001 articolo 2 (C.S.U. 07/16, C. 04/19243, C. 04/812, C. 03/16918).

Ne' ha rilevanza in senso contrario la tardivita' (soltanto nel ricorso per cassazione) con la quale la Provincia avrebbe eccepito l'improcedibilita' del ricorso originario (p. 3 del controricorso) poiche', traducendosi l'irritualita' dell'esperimento dell'opposizione contro il verbale di accertamento nel difetto di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, il rilievo puo' essere apprezzato anche di ufficio e dedotto in sede di legittimita', pur se in ipotesi non fatto valere precedentemente nella fase di merito (C. 04/19243, C. 89/5820).

Conclusivamente il ricorso va accolto con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 382 c.p.c. e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, di merito e di legittimita', liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la MA. s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida, per il giudizio di merito, in euro 1.600,00 (di cui euro 900,00 per onorari, euro 600,00 per competenze, euro 100,00 per spese) e, per quello di legittimita', in euro 3.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

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