Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un incidente stradale?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

E' responsabile ex art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada sulla quale si sia verificato un sinistro a causa della presenza di neve.

In tema di responsabilità della P.A., "la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato il precedente indirizzo, secondo il quale l'articolo 2051 c.c., e' applicabile per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne e' possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è dunque affermato "il diverso principio secondo il quale la responsabilita' da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'e' precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si e' verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che e' comunque configurabile la responsabilita' dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario non puo' far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c., quale scriminante della responsabilita' del custode". In forza di detto principio deve ritenersi responsabile ex art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada sulla quale si sia verificato un sinistro a causa della presenza di neve.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 20 novembre 2009, n. 24529



- Leggi la sentenza integrale -


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8936/2005 proposto da:

CO. MA. , MA. SE. SE. TU. DI. CO. MA. &. C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Sig. C. M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale LO. DE. elettivamente difeso dagli avvocati DE ABBONDI Giulio, BERNARDINI ANTONIO (DECEDUTO) giusta delega in calce all'atto di citazione;

- controricorrente -

avverso il provvedimento n. 393/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, Seconda Sezione, emessa il 9/11/2004, depositata il 02/12/2004; R.G.N. 365/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato ERMANNO PRASTARO per delega Avv. GIULIO DE ABBONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co.Ma. e la Ma. Se. s. di. Co. Ma. , convenivano in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, per ottenere il risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito della uscita di strada dell'autovettura sulla quale viaggiava lo stesso Co. .

Gli attori, in particolare, esponevano: che Co.Ma. percorreva la strada provinciale che da (OMESSO) conduce alla valle; che la carreggiata era coperta di neve; che il sinistro si era verificato in corrispondenza di una curva, dove l'auto era scivolata a causa della neve, nello stesso punto in cui alcuni giorni prima era avvenuto analogo incidente e dove il guard-rail, danneggiato in occasione del precedente sinistro, all'altezza di un tornante con sottostante scarpata, non era stato tempestivamente ripristinato dalla Provincia, proprietaria della medesima strada.

L'Ente pubblico, costituendosi in giudizio, si opponeva alla domanda attrice che il Tribunale di Trento rigettava.

Proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello di Trento rigettava l'appello e condannava le parti appellanti in solido al pagamento delle spese del grado.

Ricorrevano per cassazione Co.Ma. e la Ma. Se. S. Se. al. Tr. di. Co. Ma. &. C. , in liquidazione.

Resisteva con controricorso la provincia autonoma di Trento, che ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Sostiene l'impugnata sentenza che, per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c., nei confronti dell'ente proprietario, poiche' tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto di dover confermare il giudizio del Tribunale anche perche' la valutazione doveva svolgersi con riferimento all'intera rete stradale e non con riguardo alla singola strada lungo la quale si e' verificato il sinistro.

Obietta parte ricorrente che sostenere fin dal principio la necessita' di tener conto di tutti i beni di cui l'Ente e' proprietario e l'inevitabile impossibilita' di svolgere un'adeguata vigilanza appare tautologico, essendo indubitabile che i beni demaniali hanno una notevole consistenza e dimensione, tanto da richiedere un apposito apparato per la loro manutenzione. L'estensione della rete stradale della Provincia di Trento, poi, non e' tale da non consentire un'idonea sorveglianza e nella fattispecie doveva essere presa in riferimento esclusivamente la S.P. (OMESSO); anzi, quel tratto specifico ove si e' verificato il sinistro. Cio' tanto piu' se si tiene conto che l'ente proprietario era gia' a conoscenza delle condizioni di pericolosita' della strada per la mancanza del guard-rail lungo il tornante.

Il motivo deve essere accolto.

La piu' recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, infatti, il precedente indirizzo, secondo il quale l'articolo 2051 c.c., e' applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne e' possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilita' da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S'e' precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si e' verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che e' comunque configurabile la responsabilita' dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l'ente proprietario non puo' far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall'articolo 2051 c.c., quale scriminante della responsabilita' del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito e' in linea generale e' applicabile l'articolo 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).

Nella fattispecie per cui e' causa la responsabilita' non puo' essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non e' dato individuare.

L'errore dell'impugnata sentenza e' dunque consistito: nell'escludere l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c., in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l'intera rete stradale della provincia di Trento.

Per quanto riguarda l'impossibilita', nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all'adeguatezza dell'attivita' con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell'articolo 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l'indagine sulla diligenza dell'ente proprietario e sull'adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell'ambito dell'accertamento della responsabilita' ai sensi dell'articolo 2043 c.c.. La P.A. per escludere la responsabilita' che su di essa fa capo a norma dell'articolo 2051 c.c., deve infatti provare che il danno si e verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia. La vittima infatti non deve provare quest'ultima, cosi' come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalita' con la cosa.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'artt. 360 c.p.c., n. 4, per quanto riguarda l'articolo 2050 c.c.".

Il motivo e' nuovo e deve dunque ritenersi inammissibile.

Con il terzo, quarto e quinto motivo si denuncia rispettivamente: 3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn., 4 e 5; 4) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c., articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Alla luce delle considerazioni che precedono i suddetti motivi devono considerarsi assorbiti.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, considerato inammissibile il secondo perche' nuovo ed assorbiti gli altri motivi con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo perche' nuovo. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Brescia.

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortunistica stradale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2415 UTENTI