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E' valida la multa del "telelaser", in quanto non serve la foto dell'auto ma basta il verbale degli agenti

Respinta l'opposizione alla sanzione amministrativa, poichè all'apparecchiatura elettronica può essere riservata la sola rilevazione della velocità, mentre la riferibilità al veicolo è affidata all'attestazione della Stradale. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 19 gennaio 2009, n. 1206)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11621-2006 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MATERA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro

QU. GI.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 213/2005 del GIUDICE DI PACE di PISTICCI dell'11.2.05, depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2008 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Matera impugnano la sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 213 del 2005 che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, QU.Gi., avverso il verbale di contestazione n. (OMESSO), elevata in data (OMESSO) dalla Polizia stradale di Matera, per la violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTI 20-20.

L'opponente, a sostegno del ricorso, invocava l'inidoneita' dell'apparecchiatura ad effettuare in modo certo e preciso il rilevamento automatico della velocita'.

Il Giudice di Pace riteneva il telelaser, modello LTT 20-20, apparecchiatura non idonea ad effettuare in modo chiaro e accertabile la misurazione di velocita' dei veicoli.

2. Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 reg. C.d.S..

3. Nessuna attivita' in questa sede ha svolto l'intimato.

4. Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del ormai univoca giurisprudenza di legittimita' in tema di utilizzazione del dispositivo denominato "telelaser 20-20", conforme al modello omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 142 C.d.S. e articolo 345 relativo reg. C.d.S. e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di velocita'.

In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: "non e' necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocita' venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex articolo 12 C.d.S. delle apparecchiature in questione".

Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione dell'idoneita' delle apparecchiature di rilevazione di velocita' telelaser con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 ha affermato che:

"In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocita' a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'articolo 142 C.d.S. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilita' della velocita' al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non e' stato abrogato dal Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 convertito nella Legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalita' di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa ultima normativa e' diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video".

In definitiva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 reg. esec.c.d.S. dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione e' affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocita' in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.

Conseguentemente e' legittima la rilevazione della velocita' di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocita' in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilita' della velocita' proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

Il Giudice di Pace non si e' attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. questa Corte puo' pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi e' luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione, rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dall'intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

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