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Gli interessi legali non possono essere calcolati dal giorno del sinistro

Gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 febbraio 2009, n. 4341)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24955/2004 proposto da:

COMUNE DI LUCIGNANO, in persona del sindaco pro tempore Se. Ma. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato MOLINO CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHI ALESSANDRO giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FE. CE. , MA. RO. , MA. DA. , M. D. , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA F. MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato CONTESTABILE SILVIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PULZELLI GIORGIO giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro

LA. FO. AS. SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1054/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, prima sezione civile, emessa il 31/03/2004, depositata il 5/07/2004, R.G. 27/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2008 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito l'Avvocato Alessandro CECCHI;

udito l'Avvocato Giorgio PULZELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In relazione all'incidente avvenuto il (OMESSO) in localita' (OMESSO), in cui Ma. Se. , immettendosi alla guida del proprio ciclomotore dalla strada provinciale dei (OMESSO) nella strada comunale, era caduto, essendo il mezzo scivolato per la presenza di una sostanza viscida sul manto stradale, ed aveva riportato lesioni, decedendo dopo sei giorni di agonia, il Tribunale di Arezzo con sentenza del 14.8.2002, ritenuta la responsabilita' ex articolo 2051 c.c., del Comune di Lucignano, aveva condannato lo stesso al risarcimento del danno - nella misura di euro 432.827,09 (pari a lire 838.070.128), oltre interessi - in favore di Fe. Ce. e M. D. , Ro. e Da. , eredi di Ma. Se. ; dichiarava La. Fo. As. a tenere indenne il Comune nei limiti del massimale di euro 77.468,53 (pari a lire 150.000.000); rigettava la domanda proposta dai Fe. / Ma. nei confronti di tale Ro. Ma. ; rigettava le domande di manleva proposte dal Comune di Lucignano nei confronti del Co. Co. e, a sua volta, da questo verso la Ac. scarl, da questa verso l' Im. Ma. e la Mi. As. spa, dall' Im. Ma. nei confronti delle As. Ge. spa; dichiarava assorbita ogni altra domanda; provvedeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo.

Su appello del Comune di Lucignano e appello incidentale di Fe. Ce. e Ma. Da. e delle societa' La. Fo. As. , Co. , Ac. , Un. e Im. Ma. , la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 5.7.2004, in parziale riforma della decisione del Tribunale, respinti tutti gli altri appelli proposti dalle parti, condannava il Comune a pagare alla Fe. e a Ma. Ro. , Da. e D. la somma complessiva di euro 452.400,28, oltre interessi legali dal (OMESSO). Condannava inoltre il Comune a rimborsare le spese di primo grado alla Ac. e alla Un. . Provvedeva in ordine alle spese del giudizio di appello, in relazione alle rispettive posizioni, come da relativo dispositivo.

Avverso tale sentenza il Comune di Lucignano ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi svolti nei confronti dei Fe. / Ma. e con un motivo nei confronti di La. Fo. As. . Hanno resistito Fe. Ce. e Ma. Ro. , Da. e D. con controricorso. La. Fo. As. spa non ha svolto attivita' difensiva. Il Comune e i Fe. / Ma. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo dei motivi di ricorso proposti nei confronti dei Fe. / Ma. il Comune di Lucignano, denunciando vizi di motivazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., assume che la richiesta di risarcimento avanzata da controparte a titolo di danno biologico iure successionis e' stata di circa euro 20.600,00, mentre la Corte d'appello ha liquidato un danno di euro 60.000,00,.

Il motivo non e' fondato.

La Corte d'appello di Firenze, congruamente motivando, ha invero rilevato che in primo grado gli attori, pur specificando di aderire alla "teoria compromissoria" secondo cui il periodo da considerare ai fini del calcolo del danno biologico era costituito dall'intervallo di tempo ricompreso tra l'evento lesivo e la morte, hanno specificato solo in via indicativa ("si indicano") gli importi a loro avviso dovuti, comunque per un totale corrispondente a quello dell'atto di citazione e con la riserva "e/o quella somma minore e/o anche maggiore" che sarebbe stata riconosciuta come dovuta.

In linea con il principio per il quale l'interpretazione della domanda costituisce indagine di fatto affidata al giudice di merito, la stessa Corte fiorentina ha dunque osservato, senza incorrere in vizi logici e di diritto, che sulla base delle dette espressioni ("e/o quella somma minore e/o anche maggiore") non era possibile ritenere che gli attori avessero inteso rinunciare al maggiore importo (che avrebbe potuto liquidare loro il Tribunale), applicando criteri di determinazione del danno piu' favorevoli, e quindi rinunciare o rifiutare un risarcimento di ammontare superiore rispetto a quello che presumevano sarebbe stato liquidato.

Sicche', nella specie, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (in particolare eta' di Ma. Se. all'epoca del sinistro e lasso di tempo in cui lo stesso e' sopravvissuto), ha ritenuto, "con prudente apprezzamento", di liquidare a titolo di risarcimento del danno iure successionis la somma complessiva (per i quattro attori) di euro 60.000,00,.

La Corte ha cosi' dato adeguatamente conto del proprio convincimento e non ha deciso ultra petita.

Con il secondo motivo il ricorrente Comune lamenta, per insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2056, 1227 e 2697 c.c., che il danno morale in favore degli eredi Fe. / Ma. e' stato liquidato nella misura prossima al massimo.

Pure tale motivo non e' fondato.

Ai fini della liquidazione "equitativa" di detto danno la Corte territoriale ha considerato tutte le circostanze del caso concreto, ovvero in particolare l'eta' della vittima e il rapporto di parentela con ciascuno dei danneggiati, e fatto applicazione dei criteri di determinazione costantemente adottati da essa stessa Corte e fatti propri anche dal Tribunale di Arezzo e "non specificamente contestati dal Comune di Lucignano", cio' che depone (in quanto cioe' non contestati quelli che sono stati, come deduce parte ricorrente, i criteri generali di liquidazione previsti dalle "tabelle" a cui la Corte d'appello ha fatto riferimento) per la conoscenza dei criteri medesimi, di talche' e' da escludere ogni impossibilita', come vuole il ricorrente, di verifica dell'operato dei giudici d'appello.

La scelta tra una misura minima di risarcimento ed una massima rientrava, del resto, nel potere di valutazione del giudice di merito, in relazione, evidentemente, alla situazione presente nel caso.

Infine la responsabilita' della P.A., inquadrata nell'ambito dell'articolo 2051 c.c. prescinde dalla colpa. Percio', accertato il nesso causale tra la res in custodia ed il danno da essa arrecato, quindi che il sinistro si fosse verificato, nella specie, in conseguenza delle caratteristiche o condizioni della strada, la responsabilita' dell'Ente comunale poteva essere esclusa solo previa dimostrazione che l'evento dannoso fosse riferibile al caso fortuito, la qual cosa, nella specie, e' stata esclusa.

Con il terzo motivo, per violazione dei principi in materia di liquidazione dei debiti di valore e omessa motivazione, l'Ente ricorrente lamenta che la Corte ha liquidato gli interessi legali sulla somma rivalutata all'attualita' a decorrere dal (OMESSO), cioe' dalla data del sinistro, e non ha tenuto conto che all'inizio del marzo 2003 aveva corrisposto ai Fe. / Ma. un acconto di 250.000,00, euro.

Questo motivo e' fondato.

Ed infatti gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio (v. Cass. n. 492/2001).

Nulla inoltre e' detto se nella rivalutazione della somma liquidata si sia tenuto o meno conto dell'asserito acconto (euro 250.000,00,) gia' corrisposto dal Comune.

Da ultimo, con il quarto motivo di ricorso, a sua volta proposto nei confronti di La. Fo. As. , il Comune di Lucignano, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., e omessa motivazione, si duole della condanna alle spese del grado in favore della propria Compagnia assicuratrice La. Fo. .

Il motivo va disatteso, avendo la Corte d'appello respinto l'appello proposto dal Comune anche nei confronti di La Fo. e, quindi, ritenuto la soccombenza dell'Ente comunale.

Conclusivamente, pertanto, va accolto il terzo motivo del ricorso e vanno rigettati gli altri motivi, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze in altra composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

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