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Ha diritto al risarcimento del danno il passeggero caduto sul pavimento dell'autobus anche se il conducente non ha colpa in quanto non poteva tenere uan condotta differente

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilita' di cui all'articolo 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. Per tale ragione ha diritto al risarcimento del danno il passeggero caduto sul pavimento dell'autobus anche se il conducente non ha colpa in quanto non aveva la possibilita' di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento.

Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 23 febbraio 2011, n. 4442



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8100/2010 proposto da:

GA. AL. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAGLIANO Fabio, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IN. AS. SPA ((OMESSO)) (per atto di fusione per incorporazione di In. Vi. SpA ed As. -. Le. As. d'. SpA) in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell'avvocato MOLLICA Gaspare, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

AM. -. AZ. MU. TR. di (OMESSO);

- intimata -

avverso la sentenza n. 1208/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 13.7.09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

FATTO E DIRITTO

E' stata depositata la seguente relazione:

1 - Il fatto che ha originato la controversia e' il seguente: Ga. Al. ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta sul pavimento di un autobus causata da una brusca frenata.

Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto all'attore una modesta indennita'.

Alla Corte di Cassazione e' stata devoluta la seguente questione di diritto: la corretta applicazione dell'articolo 1681 c.c..

2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. - Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell'articolo 1681 c.c., cui segue il motivo 1 bis che lamenta omessa motivazione.

Anche recentemente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3, 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.

La sentenza impugnata non si e' affatto discostata da questo orientamento (vedi articolo 360 bis c.p.c., n. 1) in quanto ha affermato che il conducente dell'autobus non aveva la possibilita' di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di marcia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento.

In realta' anche nella parte relativa all'asserita falsa applicazione di norme di diritto il ricorrente adduce argomentazioni che implicano apprezzamenti di fatto, che nella specie trovano congrua motivazione nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2735 c.c.; contraddirlo ria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Anche questa censura, pur prospettando formalmente anche violazione di norme di diritto, tratta argomenti (velocita' del mezzo, intensita' della frenata; dinamica del sinistro; attendibilita' del teste escusso) squisitamente di merito e, quindi, inammissibili in sede di legittimita'.

Le medesime considerazioni si attagliano al quarto (rectius: terzo) motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla C.T.U. nei cui confronti non risultano rispettati il dettato dell'articolo 366 c.p.c., n. 6 e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il quarto motivo ipotizza violazione dell'articolo 112 c.p.c., resta indimostrata, mentre la duplice censura poggia su argomentazioni generiche e non consentite in questa sede.

4.- La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d'essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi critici contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve percio' essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli articoli 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200,000, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
 

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