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I parenti dell'immigrato deceduto in un incidente stradale hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non anche se manca il criterio di reciprocità con il Paese di origine della vittima

I parenti dell'immigrato deceduto in un incidente stradale hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non anche se manca il criterio di reciprocità con il Paese di origine della vittima. Ciò in quanto l'art. 16 delle disposizioni preliminari del c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo ancora in vigore, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato. Ne consegue che anche allo straniero è sempre consentito domandare al giudice italiano, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia. (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 2 febbraio 2012, n. 1493



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19444-2010 proposto da:

BE. SA. BE. MO. HA. MO. AL. in rappresentanza di BE. SA. HA. AM. HA. , BE. HA. AL. BE. HA. NE. BE. HD. AL. , BE. SA. BE. MO. HA. AB. BE. , eredi legittimi del de cuius BE. HA. MO. BE. SA. , elettivamente domiciliati in (OMESSO), presso lo studio dell'Avvocato CO. RO. , che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati VE. MA. e RU. FR. , giuste procure speciali allegate al ricorso;

- ricorrenti -

contro

SO. RE. MU. AS. (OMESSO), in persona del Dirigente Servizio Affari Legali elettivamente domiciliata in (OMESSO), presso lo studio dell'Avvocato IN. GI. , che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DEL BO. AN. , giusta delega in calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

e contro

CO. FI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 832/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 11/04/2008, depositata il 01/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato VE. MA. , difensore dei ricorrenti, che chiede l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi;

e' presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha aderito alla relazione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 1/7/2009 la Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. Ne. Ha. Al. Be. Ha. Be. Ha. ed altri e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Modena 21/2/2003, condannava il sig. Ca. Fi. e la compagnia assicuratrice societa' Re. Mu. di. As. s.p.a. al risarcimento, in via solidale, dei danni dai primi subiti in conseguenza del decesso del congiunto Mo. Be. Sa. Be. Mo. Ha. avvenuto il (OMESSO) all'esito di sinistro stradale. Avverso la suindicata, pronunzia della corte di merito i sigg. Ne. Ha. Al. Be. Ha. Be. Ha. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la societa' Re. Mu. di. As. s.p.a..

L'altro intimato non ha svolto attivita' difensiva.

E' stata redatta relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Il P.G. ha condiviso la relazione.
  Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di tardivita' del ricorso sollevata dalla controricorrente societa' Re. Mu. di. As. s.p.a., atteso che all'esito della prima notificazione dell'impugnata sentenza presso il difensore domiciliatario avv. Na. non andata a buon fine per essere la medesima deceduta, con conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 141 c.p.c., la seconda notificazione e' stata irritualmente effettuata presso la Cancelleria della corte di merito, priva di collegamento alcuno con la parte, anziche' presso il reale domicilio della medesima (cfr. Cass., 28/5/2004, n. 10320), non valendo pertanto essa a far decorrere il termine breve di decadenza ex articolo 325 c.p.c. per l'impugnazione (v. Cass., 23/4/2007, n. 9547).

Con entrambi i motivi i ricorrenti denunziano violazione dell'articolo 16 preleggi, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile e fondato nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte, superando il diverso contrario orientamento (in ordine al quale v. Cass., 10/2/1993, n. 1681) ha avuto modo di affermare, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocita' l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero l'articolo 16 preleggi, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell'articolo 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili, con la conseguenza che allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, e' sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocita', domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. Cass., 11/1/2011, n. 450).

Orbene, nel fondare la reiezione del gravame avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni lamentati dai sigg. Ne. Ha. Al. Be. Ha. Be. Ha. ed altri in conseguenza del decesso del loro congiunto Mo. Be. Sa. Be. Mo. Ha. all'esito di sinistro stradale, sul rilievo che "non e' stata dimostrata l'esistenza nell'ordinamento giuridico della Repubblica Tunisina di una norma scritta e comunque desumibile dall'interpretazione dell'autorita' giudiziaria di quel paese (cd. diritto vivente) secondo la quale ogni cittadino di altri paesi, o comunque cittadino italiano, debba venir riconosciuto il risarcimento del danno morale per i patimenti causati da fatti illeciti, in particolare per colpevole comportamento nella circolazione di veicoli", e che "vi e' percio' la preclusione indicata dall'articolo 16 disp. gen., come ritenuto dal primo giudice", la corte di merito ha fatto invero nell'impugnata sentenza applicazione del precedente, superato orientamento interpretativo.

Della medesima s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procedera' a nuovo esame, facendo del suindicato principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.

 

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