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I provvedimento di sospensione provvisoria della patente va adottato entro un determinato termine
Pubblicata il 03/12/2007
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sul ricorso proposto da:
BA. LE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GUALTIERI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI RUMINI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 394/01 del Giudice di pace di RIMINI, emessa il 15/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/07 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 febbraio 2001 Ba.Le. proponeva opposizione davanti a Giudice di pace di Rimini contro il provvedimento in data 19 gennaio 2001, con il quale il Prefetto della Provincia di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 223 C.d.S., comma 2, in relazione ad un incidente stradale con lesioni personali verificatosi il (OMESSO).
A fondamento della opposizione veniva, tra l'altro, dedotto che il provvedimento di sospensione della patente era intervenuto a distanza di oltre otto mesi dal sinistro, quando erano gia' cessate le finalita' cautelari sottese all'articolo 223 C.d.S., comma 2.
Con sentenza in data 2 giugno 2001 il Giudice di pace di Rimini rigettava l'opposizione, ritenendo che, in considerazione dell'iter che il Prefetto deve seguire prima di disporre la sospensione della patente, nella specie il relativo provvedimento doveva considerarsi emesso tempestivamente e nella presenza delle condizioni di legge.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, Ba.Le..
La causa e' stata rimessa alle Sezioni Unite sul presupposto della esistenza, nella giurisprudenza di questa S.C., di un contrasto in ordine alla individuazione del termine entro il quale il Prefetto puo' adottare il provvedimento di sospensione della partente di guida, ai sensi dell'articolo 223 C.d.S., comma 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non poteva comunque essere disposta la sospensione della patente, in quanto l'incidente (a quanto e' dato comprendere) non era direttamente collegato alla circolazione stradale, essendo stata causato dell'apertura dello sportello della propria autovettura.
Il motivo e' inondato, in quanto questa S.C. ha gia' avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alla apertura dello sportello senza la dovuta attenzione, sia pure ai fini della responsabilita' ex articolo 2054 c.c., che nell'ampio concetto di circolazione deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno 2002 n. 8216).
Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione della tardivita' del provvedimento di sospensione della patente.
Rileva preliminarmente il collegio che il contrasto nella giurisprudenza di questa S.C. esiste solo tra la sentenza in data 8 agosto 2003 11967, secondo la quale, in mancanza di un termine specifico, la sospensione sarebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria quinquennale, sul presupposto che il relativo provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell'eventuale sentenza di condanna), riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dal precedente articolo 218 e sfuggirebbe, in quanto tale, al criterio dell'immediatezza dell'applicazione, tipico solo di detta funzione cautelare.
La sentenza 15 aprile 2005 n. 7813, richiamata nell'ordinanza di rimessione, e la sentenza 28 aprile 2006 n. 9863, nonostante la formulazione delle "massime" ufficiali, non hanno preso posizione sul problema, non essendo necessario ai fini della decisione, e si sono limitate a dare atto del contrasto.
La sentenza 6 settembre 2004 n. 17975, ugualmente richiamata nella ordinanza di rimessione, si e' limitata ad escludere l'esistenza di un termine di venticinque giorni dall'incidente desumibile dall'articolo 223 C.d.S., commi 1 e 2, costituito dalla somma dei dieci giorni per la trasmissione del rapporto e dei quindici giorni per il parere del competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C., in quanto si deve tenere conto del lasso di tempo necessario per la richiesta del parere e per la trasmissione dello stesso. Tale decisione ha peraltro aggiunto che nessuna decadenza e' prevista per la eventuale inosservanza dei termini.
Nel senso, invece, che la sospensione di cui si discute non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari, cui e' preordinata si sono pronunciate le sentenze: 24 agosto 2005 n. 17205; 2 novembre 2004 n. 21048; 27 aprile 2001 n. 6108; 25 ottobre 1999 n. 11959.
Ritiene il collegio di aderire a tale secondo orientamento, sia pure con alcune precisazioni.
In linea di principio, e' senz'altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa piu' essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 223 C.d.S., comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della M.T.C.), e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C.), del C.d.S..
A prescindere dalla considerazione che nessuna decadenza e' espressamente prevista per il mancato rispetto di tali termini, non sarebbe ragionevole precludere la possibilita' di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumita' pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attivita'.
Tale effetto preclusivo potra' assumere rilevanza solo quando, per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente e' prevista.
Considerazioni analoghe valgono per l'attivita' di competenza del Prefetto.
Per quanto l'articolo 223 C.d.S., comma 2, prescriva che il Prefetto deve richiedere il parere al competente ufficio della Direzione Generale della M.T.C, "appena ricevuti gli atti", non sarebbe ragionevole ritenere che si verifichi decadenza nel caso di mancata richiesta del parere lo stesso giorno in cui il rapporto e' pervenuto al Prefetto.
Ugualmente sarebbe irragionevole ritenere che il Prefetto deve provvedere alla sospensione della patente appena ricevuto il parere in questione, anche in considerazione del fatto che tale sospensione deve essere disposta "ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita'", il che presuppone un adeguato spatium deliberandi.
Non e' invece ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell'iter previsto dall'articolo 223 C.d.S., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti.
A tal fine va anche considerato che se lo scopo della sospensione della patente e' quello di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumita', come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall'incidente, quando il pericolo per la pubblica incolumita' che si vorrebbe evitare si e' comunque verificato.
A conclusioni sostanzialmente identiche e' pervenuta questa S.C. in tema di interpretazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 avendo affermato che l'attivita' di accertamento dell'illecito (ai fini della contestazione dello stesso) deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, e quindi della fase finale di delibazione correlata alla complessita' della indagine; compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevole necessario all'amministrazione per compiere tale valutazione, tenendo conto della maggiore o minore difficolta' del caso concreto e della necessita' che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile in sede di legittimita' solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Alla luce di tali considerazioni appare senz'altro fondato il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la motivazione con la quale e' stata rigettata l'opposizione.
E' sufficiente, in proposito, osservare che, a prescindere dal fatto che il provvedimento di sospensione della patente e' stato emesso a distanza di ben otto mesi dall'incidente, il Giudice di pace non ha chiarito come potesse ritenersi giustificata la trasmissione del parere del competente ufficio della Direzione generale della M.T.C., a distanza di cinque mesi da tale incidente e come per la valutazione dei fatti fosse giustificato il trascorrere di altri due mesi.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri motivi.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Rimini, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
la Corte rigetta il secondo motivo del ricorso; accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri motivi; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Rimini, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.