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Il Comune è responsabile dei danni sibiti dal vespista caduto mentre circolava su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza

La presunzione di responsabilita' per danni da cose in custodia, prevista dallo articolo 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia "a disponibilita' e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dello illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilita' della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali, alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente, persona fisica, che quotidianamente percorre quel tratto statale che, interessando il centro storico cittadino, particolarmente frequentato da pedoni e da veicoli, rientra nelle possibilita' di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia e relativi provvedimenti cautelari, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con la apposizione di segnali che evidenziane il pericolo generico di strada antica e sdrucciolevole per la presenza di fossati e dislivelli. La responsabilita' resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se lo utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilita' della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato. Per tale ragione il Comune è responsabile dei danni sibiti dal vespista caduto mentre circolava su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21328



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4278-2006 proposto da:

SC. AN. (OMESSO), considerato domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AGNELLO ANTONINO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

NA. AS. S.P.A. gia' MM. AS. S.P.A. gia' LA. NA. S.P.A. (OMESSO) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. CA.DA. procuratore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell'avvocato BALDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EVOLA GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

COMUNE DI MONREALE (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1117/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, 3 SEZIONE CIVILE, emessa il 19/5/2005, depositata il 26/09/2005, R.G.N. 231/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato FRANCESCO BALDI per delega dell'Avvocato GIUSEPPE EVOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMESSO) alle ore 11, in (OMESSO), il vespista Sc.An. a bordo di una vespa, scivolava sullo acciottolato della strada del centro storico, riportando lesioni e danni al mezzo. Con citazione del 22 novembre 1997 lo Sc. conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Monreale e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni per responsabilita' aquiliana ai sensi, degli articoli 2043 e 2051 cod. civ. il comune si costituiva contestando il fondamento delle pretese e chiamava in lite la assicuratrice La. Na. , che si costituiva sostenendo le difese del Comune comunque deducendo di rispondere nei limiti del massimale di polizza.

2. Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 19 settembre 2001 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite; in particolare il tribunale escludeva la esistenza di una situazione di pericolo tale da determinare la caduta del conducente della vespa.

3. Contro la decisione proponeva appello Sc. chiedendone la riforma, su rilievo che era stata dedotta anche la responsabilita' da custodia; resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 settembre 2005 rigettava il gravame e condannava Sc. alla rifusione delle spese del grado in favore della parti appellate.

5. Contro la decisione ricorre Sc. deducendo quattro motivi di ricorso, resiste la parte assicuratrice con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dei precetti di cui agli articoli 2034 e 2051 c.c., come error in iudicando ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 rito. La censura, ampiamente illustrata da ff. 3 a 15 del ricorso, dapprima compie un ampio excursus sulla evoluzione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che considera applicabile al proprietario del bene pubblico, nel caso di specie il Comune di Monreale quale custode di un breve tratto stradale allo interno del piccolo centro storico, e quindi descrive, por la migliore comprensione dello stato dei luoghi, rispettando i principi di autosufficienza, le condizioni della strada, mantenuta nello stato originario e storico, con lastroni cementali, una elevata pendenza e una striscia in basolato con concavita' per convogliare le acque reflue.

La censura, in relazione alle condizioni concreto della sede viaria, sostiene che il Comune, responsabile della custodia e manutenzione, avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, specie per i mezzi a due ruote, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come prescritto da varie norme del codice della strada, puntualmente indicate - a f. 11 del ricorso.

Assume infine il ricorrente che il Comune, per liberarsi della presunzione di responsabilita' in ordine alla causalita' del danno, doveva fornire la prova del caso fortuito. Anche a voler considerare la responsabilita' ai sensi dell'articolo 2043 c.c., la situazione viaria descritta presentava il carattere di insidia diffusa, rendendo imprevedibile al conducente di veicoli a due ruote le variabili della sede stradale e dei suoi avvallamenti - ff. 14 in fine.

Nel secondo motivo si deduce il contestuale vizio della motivazione sui punti decisivi descrittivi della fattispecie da sussumere sotto le norme di protezione, come si ribadisce da ff. 15 a 14 del ricorso, dove si pone nuovamente in evidenza il precetto del vigente regolamento del codice stradale, che obbliga la installazione di segnali di pericolo generico quando sussista una reale situazione di pericolo della strada.

Nel terzo e nel quarto motivo, consequenziali allo accoglimento dei primi due, si deduce lo error in iudicando per la mancata considerazione e liquidazione delle pretese risarcitorie, e delle spese processuali sostenute dalla parte lesa.

In relazione alle censure esposte il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo che alla fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica dello incidente, si attaglia la disciplina dell'articolo 1227 c.c., comma 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilita' della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.

La motivazione della Corte di appello, nella concisa ed incompleta motivazione - da ff. 3 a 6 - si discosta dai principi soprarichiamati, seguendo un indirizzo superato, espresso da ultimo in Cass. 25 luglio 2008 n. 20427, che privilegia la pubblica amministrazione con una nozione di custodia delimitata dal principio di esigibilita', senza ancorarla a criteri obbiettivi di valutazione, tali da considerare ed equilibrare una lettura costituzionalmente orientata del precetto di garanzia contenuto nell'articolo 2051, che pure appartiene alla figura generale di un illecito qualificato dalla condotta del soggetto agente che dispone di poteri speciali e pubblici di custodia del bene.

Sussiste pertanto vuoi la violazione della norma su cui sussumere la fattispecie concreta, vuoi la difettosa valutazione e descrizione, che costituisce il vizio della motivazione, delle distinte azioni e condizioni del vespista, che circola su strada antica in centro storico senza adeguate informazioni sulle condizioni di sicurezza, e della posizione di custodia e vigilanza delle autorita' comunali in relazione ai poteri di segnalazione e controllo del traffico pedonale e veicolare.

Applicando correttamente i principi richiamati, la valutazione delle condotte pone da un lato, la evidenza di una responsabilita' comunale, e da altro lato la prova del nesso causale tra la caduta e la pericolosita' della strada.

Il Giudice del rinvio, Corte di appello di Palermo, vincolato al rispetto dei principi soprarichiamati, riesaminera' il merito in ordine alla quantificazione delle pretese risarcitorie, provvedendo anche alla attribuzione e liquidazione delle spese di lite, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le speso di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
 

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