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Il Comune non è resposnabile dei danni riportati dal ciclista distratto che cade sulla griglia stradale

In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilita' oggettiva della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilita' ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilita' della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilita' del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 30 gennaio 2012, n. 1310



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2045/2011 proposto da:

PO. LU. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliato in (OMESSO), presso lo studio dell'avvocato GR. RO. AL. , rappresentato e difeso dall'avvocato GA. GI. , giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMESSO), presso lo studio dell'avvocato MA. SE. , rappresentato e difeso dall'avvocato PE. CO. , giusta Delib. Giunta Comunale 28 gennaio 2011, n. 10 e giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

SOCIETA' RE. MU. DI. AS. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 627/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 15.9.2010, depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l'Avvocato Or. D'. (per delega avv. Gi. Ga. ) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato Se. Ma. (per delega avv. Co. Pe. ) che si riporta agli scritti e deposita copia di cartolina A/R;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, e' stata depositata la seguente relazione:

1 - La sentenza impugnata, depositata il 14 ottobre 2010 e notificata il successivo 10.12, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente, ritenendo che "era intatti sufficiente una fugace occhiata alle foto per rendersi conto che "l'insidioso avvallamento" che secondo l'appellante era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane"; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarita' del manto stradale, non potendosi prescindere dagli elementi che ne costituiscono una componente ricorrente; la caduta era quindi interamente addebitabile alla distrazione del Po. e non era configurabile un nesso eziologico con la griglia e con il lievissimo avvallamento in cui essa e' contenuta, rispondente alla necessita' tecnica di raccogliere le acque confluenti nella fogna bianca; ricorreva quindi la tipica ipotesi di esclusione della responsabilita' oggettiva del custode (articolo 1227 c.c., comma 2), potendo il sinistro essere evitato se il Po. avesse impiegato l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada.

2 - Ricorre per cassazione il Po. con sei motivi; il Comune resiste con controricorso.

3. - I motivi lamentano.

3.a. violazione dell'articolo 2051 c.c., per errata valutazione e applicazione dei presupposti risarcitori, avendo disatteso il carattere oggettivo della responsabilita' del Comune, tenuto alla manutenzione della strada a regola d'arte ed all'adozione della segnaletica dell'anomalia;

3.b. violazione dell'articolo 2043 c.c. per avere la Corte territoriale riferito la regolarita' alla griglia e non all'avvallamento, in contrasto con le risultanze documentali;

3.c. violazione dell'articolo 1227 c.c., comma 2 e vizio di motivazione per non aver individuato l'atto o il comportamento che avrebbero interrotto il nesso di causalita' e non essendovi la prova che la condotta del ciclista fosse stata talmente imprudente da interrompere il detto nesso;

3.d. ed e. violazione articolo 115 c.p.c. ed insufficienza della motivazione per non aver motivato in ordine alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale richiesta;

3.f. violazione articolo 92 c.p.c., comma 2 ed illogicita' della motivazione in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite ed alla modifica della compensazione operata dal giudice di primo grado.

4. Il ricorso e' manifestamente privo di pregio. Le prime tre censure che possono trattarsi congiuntamente data l'intima connessione - implicano, nonostante le prime due siano impropriamente rubricate come violazioni di legge, accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realta', un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui In tema di responsabilita' civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'articolo 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilita' oggetti va, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in se la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilita' e' esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne e' fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilita' oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento e' insindacabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004).

4.1. In particolare, le prime due censure non colgono nel segno, perche' invocano in astratto la non corretta applicazione dei presupposti per la responsabilita' sia ex articolo 2051 c.c., sia ex articolo 2043, senza tenere presente che l'effettiva ratio decidendi sta nella ritenuta prova del fortuito, consistente nella distrazione del danneggiato. Tale ultima questione, posta nel terzo motivo, e' anch'essa manifestamente infondata in quanto la decisione impugnata e' conforme all'orientamento secondo cui in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilita' oggettiva della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilita' ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilita' della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilita' del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 5669/10; 15779/06; 15383/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, risulta correttamente ritenuto riconducibile all'ipotesi del fortuito il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, (v. Cass. n. 20317/2005).

4.2. Anche le censure di cui al quarto e quinto motivo sono manifestamente infondate dovendosi ribadire che la conformita' della sentenza al modello di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4, e l'osservanza degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (Cass. n. 22801/09; 17145/06).

4.3. Vi e' congrua e corretta motivazione nella sentenza impugnata in ordine alla soccombenza come criterio per il governo delle spese e sull'esclusione anche per il primo grado ei motivi legittimanti la compensazione delle stesse.
  5. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso. La relazione e' stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie ne' conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio' essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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