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Il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il sorpasso di altro veicolo deve sempre lampeggiare

Il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che nessun veicolo provenga in senso contrario".
Difatti, "onde ovviare ai rischi derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo e di luogo è legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a breve distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si sostiene nella sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art. 153 comma 4 cod. strad. – per contemperare il fine di accertare la visibilità e la liberà dell'area antistante il veicolo sorpassante ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario – l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzialmente pericolosa, qual'è il sorpasso". (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 31 ottobre 2008, n. 40914)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BELLUNO;

nei confronti di:

1) ZA. MA. MO. C/ p. civile IL (OMESSO);

2) ZA. AN. C/ p. civile IL (OMESSO);

3) BR. IR. imputato;

avverso SENTENZA del 19/12/2001 GIP TRIBUNALE di BELLUNO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro A. Maria, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti.

OSSERVA

Con sentenza del 19/12/2001, il G.I.P. del Tribunale di Belluno, disattendendo la richiesta di patteggiamento della pena avanzata da Br. Ir. , imputato del reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale avvenuto nelle prime fasi di un sorpasso, ha deciso di pronunciare ex articolo 129 c.p.p. la di lui assoluzione con la formula perche' il fatto non costituisce reato, rilevando che l'obbligo di usare i fari abbaglianti prima di intraprendere il sorpasso di altra autovettura, al fine di verificare che non sopraggiungessero altri veicoli dalla direzione opposta, era all'evidenza inesigibile nei confronti dell'imputato, atteso che, cosi' facendo, il medesimo avrebbe corso il pericolo di abbagliare il conducente del veicolo che egli andava a sorpassare.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa citta', il quale ha dedotto violazione di legge, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), sostenendo che la decisione si poneva in palese contrasto con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimita' elaborato in tema di utilizzo dei fari abbaglianti in ore notturne e fuori dei centri abitati.

Le parti civili hanno, a loro volta proposto appello, ma la Corte di Appello di Venezia con provvedimento del 6/3/2008, preso atto dell'intervenuta revoca della costituzione di p.c., ne ha dichiarato l'inammissibilita', disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la trattazione del ricorso proposto dal P.M..

Il ricorso del P.M. e' meritevole di accoglimento.

Invero, e' consolidato principio giuridico, affermato da questa Corte, che il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilita' il sorpasso di altro veicolo e' tenuto, prima di invadere la corsia opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che nessun veicolo provenga in senso contrario.

Orbene, nella specie, l'uso, con le modalita' consentite dalla legge, degli abbaglianti da parte del Br. era, al contrario di quanto divisato dal primo giudice, esigibile non solo in ossequio alle regole di comune prudenza, ma anche in forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto di cui all'articolo 153 C.d.S., commi 1 e 4, nei confronti di chi proceda fuori dei centri abitati e in zona priva di illuminazione e, a maggior ragione, qualora tenga una velocita' non particolarmente moderata.

S'intende che, onde ovviare ai rischi derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo e di luogo, come quelle sopra descritte e ricorrenti nel caso concreto, e' legittimato a fare uso continuo dei fari abbaglianti per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a breve distanza altro veicolo, non gli e' interdetto, come si sostiene nella sentenza impugnata, anzi gli e' consentito, ex articolo 153 C.d.S., comma 4 - per contemperare il fine di accertare la visibilita' e la liberta' dell'area antistante il veicolo sorpassante ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario - l'uso intermittente dei proiettori di profondita' per dare avvertimenti utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzialmente pericolosa, qual'e' il sorpasso.

La citata disposizione del codice della strada, come perspicuamente osserva il ricorrente, smentisce la chiave interpretativa radicalmente negativa data dal primo giudice sul tema dell'uso dei fari abbaglianti dei veicoli a motore.

Consegue dall'anzidetto, la necessita' che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Belluno, perche' proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi e delle considerazioni giuridiche sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno, altro magistrato, per l'ulteriore corso.

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