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Il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (

Poiche' le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per se' condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilita' colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (v.in tal senso, Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Rv. 261369).

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 19 ottobre 2016, n. 44323



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 144/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del 21/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, ne ha riconosciuto la responsabilita' per il reato di cui all'articolo 589 c.p., in relazione ad incidente stradale in cui il veicolo dell'imputato era coinvolto unitamente al veicolo condotto da altro soggetto, separatamente giudicato (fatti del (OMISSIS)).

A quest'ultimo era addebitata la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, mentre, nel processo di che trattasi, l'addebito contestato al (OMISSIS) riguardava essenzialmente la violazione della norma speciale in tema di velocita'.

Per quanto interessa, la Corte di merito riteneva dimostrato l'addebito valorizzando le circostanze dell'incidente come ricostruite in atti, ritenendo non necessario procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per procedere ad accertamento peritale, e nello specifico motivando sulla affermata sussistenza del contributo causale dell'imputato, in ragione del fatto che questi aveva tenuto una velocita' non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, cosi' concorrendo nella determinazione del sinistro, riconducibile anche all'improvvida condotta di guida dell'altro automobilista, senza che si potesse evocare il tema della causa eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico.

Con il ricorso si prospetta, con il primo motivo, la violazione di norme processuali (non indicate) implicanti nullita', in ordine alla circostanza che nel dispositivo della sentenza era indicato il termine di 90 per il deposito della motivazione, mentre in motivazione si faceva riferimento al termine di 30 giorni.

Poi, si contesta, con il secondo motivo, la tenuta della motivazione sostenendo di non condividere le conclusioni del giudice di merito in ordine all'affermato nesso eziologico e in ordine al diniego della perizia. Si deduce, sotto tale ultimo profilo, la carenza di motivazione in ordine al diniego di procedere a rinnovazione del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

Infondato e' il primo motivo, non apprezzandosi quale violazione importante nullita' (non specificamente indicata) ne sia derivata. A prescindere da ogni considerazione sulla valenza di quello che appare un evidente errore materiale (e nella specie prevale il dispositivo letto in udienza), qui, con valutazione assorbente risulta che del deposito della sentenza e' stata fatta rituale comunicazione alla parte, che, in termini, ha proposto impugnazione.

Nessun pregiudizio ne e' derivato.

Per il resto, la doglianza e' generica a fronte di doppia conforme statuizione di responsabilita', dove sono stati affrontati tutti i temi rilevanti.

In premessa, vale ricordare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita', determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- e' rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita' se sorretti da adeguata motivazione (tra le tante, Sezione 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).

Tale ricostruzione e' stata qui operata con attenta disamina anche dei contributi tecnici, in termini tali da giustificare anche la richiesta di rinnovazione di accertamento peritale.

Non e' inutile ricordare, allora, che la perizia per la sua natura di mezzo di prova "neutro", che la sottrae alla disponibilita' delle parti e la rimette alla discrezionalita' del giudice, non e' riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non e' sanzionabile ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d),cod.proc.pen. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, e' insindacabile in sede di legittimita', ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (v., tra le tante, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707).

In questa prospettiva, la Corte territoriale ha ben spiegato le ragioni dell'inutilita' dell'invocato accertamento e qui il ricorrente si limita ad un dissenso sul contenuto della decisione, improponibile per come formulato.

Ampiamente motivato e' il giudizio sulla responsabilita'. Va ricordato, infatti, che, poiche' le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per se' condotta negligente. In altri termini, in tema di responsabilita' colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili (v.in tal senso, Sez. 4, n. 46818 del 25/06/2014, Rv. 261369).

Tale principio va non solo riaffermato, ma va ulteriormente valutato tenuto conto del comportamento di per se' colposo dell'imputato (in punto di rispetto dei limiti di velocita'), tale da essere stato motivatamente valorizzato per fondare l'addebito di cooperazione colposa.

Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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