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Il danneggiato che abbia agito in giudizio solo nei confronti del conducente non può chiedere successivamente la condanna dell'assicuratore

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, qualora il danneggiato abbia agito in un primo giudizio soltanto contro il responsabile del danno ed abbia visto accolta la domanda con condanna del responsabile al risarcimento nei suoi confronti, non gli è preclusa la possibilità di successivamente esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile con una nuova richiesta di accertamento della responsabilità del soggetto responsabile, che è funzionale all'affermazione della responsabilità dell'assicuratore, mentre gli è preclusa la possibilità di chiedere una nuova condanna del responsabile al risarcimento del danno in suo favore. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12376 del 28 maggio 2007, con la quale il Collegio si è pronunciato sul ricorso promosso Ed.Gi. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che ne aveva respinto la domanda di condanna nei confronti dell'As. assicurazioni s. p. a. e di Su.Gi., sul rilievo che già era stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, nei confronti del solo Su. dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano, a seguito di azione esercitata soltanto contro di lui.



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Corte di Cassazione Sezione 3 civile
Sentenza 28.05.2007, n. 12376

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere

Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere

Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere

Dott. Raffaele FRASCA - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso proposto da:

Gi.Ed., elettivamente domiciliato in Ro. via Ma.Ga.Ca. (...), presso la dott.ssa Gi.Ma., rappresentato e difeso dall'avvocato Gi.Fr., giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

So.Gi.,

As. ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -avverso la sentenza n. 314/04 del Giudice di pace di AVELLINO del 19.1.04, depositata il 28/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/02/07 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza depositata il 28 febbraio 2004, dichiarava improponibile la domanda proposta da Ed.Gi. nei confronti dell'As. assicurazioni s. p. a. e di Su.Gi., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti da esso attore alla sua autovettura, in conseguenza della caduta di oggetti dal camion del Su., sul rilievo che già era stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, nei confronti del solo Su. dal Giudice di Pace di Mirabella Eclano, a seguito di azione esercitata soltanto contro di lui dal Gi., il quale aveva dedotto come ragione della nuova azione che la condanna ottenuta verso il Su. si era rivelata inutile, in quanto il pignoramento mobiliare sulla base di essa eseguito aveva dato esito negativo.

A sostegno di tale decisione il Giudice di Pace avellinese ha osservato che la legge offre al danneggiato da circolazione stradale la scelta tra l'esercizio dell'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile e l'esercizio dell'azione diretta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'assicuratore. Ha, quindi, soggiunto che nel primo caso il danneggiato assumerebbe il rischio dell'insolvenza del responsabile e che nella specie sussisteva violazione del ne bis in idem, onde la domanda era improponibile ed andava rigettata.

2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Il Procuratore Generale ha chiesto decidersi sul ricorso in camera di consiglio per manifesta parziale fondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 c.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 99, 100, 101 e 102 c.c.

Ritiene il ricorrente che la precedente sentenza emessa nei confronti del Su., passata in giudicato e posta anche in esecuzione, con esito negativo del pignoramento, non precludeva ad esso attore di munirsi di un nuovo titolo sia nei confronti del Su. che nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile per circolazione dei veicoli, a norma degli artt. 18 e 22 l. n. 990/1969. In particolare, non sussisterebbe la violazione del ne bis in idem stante la mancanza dì identità soggettiva fra i due giudizi e, d'altro canto, né l'art. 2054 né l'art. 18 della I. n. 990 del 1969 prevederebbero opzioni o decadenze.

Il secondo motivo denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto il profilo che erroneamente sarebbe stata ritenuta irrilevante la proposizione della domanda con evocazione della responsabilità solidale e non sarebbe stata motivata l'affermazione circa l'assunzione del rischio da parte del danneggiato che agisca solo nei confronti del responsabile.

2. I motivi vanno trattati congiuntamente e sono ammissibili, in quanto si denuncia con il primo sostanzialmente la violazione di norme processuali e particolarmente l'erronea applicazione dei principi sul giudicato e con il secondo un correlato vizio di motivazione, che avrebbe determinato detta violazione e che, come tale, rappresenta sempre un profilo del denunciato error in procedendo.

I due motivi sono in parte manifestamente infondati ed in parte manifestamente fondati, per cui il ricorso va accolto nei soli termini che seguono.

2.1. Va preliminarmente osservato che, in tema di responsabilità aquiliana da circolazione di veicoli a motore, il danneggiato può esperire sia l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili, indicati da tale norma (e, quindi, il conducente ed il responsabile di cui al terzo comma di detta norma, se sono soggetti diversi, ovvero l'unico soggetto che cumuli tali qualità), sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ex art. 18 l. n. 990/1969 (ed ora ai sensi dell'art. 144 del d.Igs. n. 259 del 2005). Quando il danneggiato esercita quest'ultima azione, a norma dell'art. 23 l. n. 990/1969, è litisconsorte necessario il responsabile del danno, individuato dalla giurisprudenza di legittimità nel proprietario del veicolo che di solito è anche colui che ha stipulato il contratto assicurativo.

In relazione alla struttura di tale azione diretta, si deve rilevare che il danneggiato, nel proporla, chiede preliminarmente l'accertamento della fattispecie di responsabilità per il sinistro a carico del responsabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. e, di seguito, l'accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo fra l'assicuratore ed il responsabile e dell'obbligo dell'assicuratore di rispondere del danno direttamente nei suoi riguardi. In buona sostanza, per questo secondo aspetto la legge attribuisce al danneggiato, rispetto al rapporto assicurativo, una legittimazione straordinaria ad esercitare un diritto nascente da un rapporto rispetto al quale egli sarebbe un terzo e, quindi, un non legittimato all'esercizio delle pretese che ne nascano, che, se non vi fosse la previsione dell'azione diretta potrebbero essere esercitate soltanto dal responsabile.

Siffatta struttura dell'azione diretta comporta che il suo oggetto risulti complesso, cioè si componga: a) dell'azione di accertamento, che il danneggiato avrebbe potuto svolgere - ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. - in via esclusiva nei confronti del responsabile (nel qual caso l'azione esercitata solo contro quest'ultimo, non implica - com'è noto - litisconsorzio necessario dell'assicuratore), la quale, però, in questo caso viene svolta non solo tra le parti che rispetto al rapporto che ne è oggetto sarebbero legittimate in senso sostanziale, bensì anche nei riguardi di un soggetto estraneo a tale rapporto, cioè l'assicuratore; b) e dell'azione nascente dal contratto assicurativo, riguardo alla quale la stessa legge attribuisce al danneggiato la legittimazione straordinaria (a differenza di quanto accade nell'art. 1917 cod. civ., dove una legittimazione rispetto a tale rapporto può essere attribuita al danneggiato solo dal danneggiante assicurato nei modi e limiti di cui alla seconda parte del secondo comma di detta norma) e rispetto alla quale l'accertamento della responsabilità costituisce un presupposto.Si tratta, dunque, di una complessità sia oggettiva che soggettiva.

La previsione espressa da parte della legge per tale azione di una fattispecie di litisconsorzio necessario iniziale ai sensi dell'art. 102 c.c. svolge la funzione di consentire nel contraddittorio del danneggiato, del responsabile e dell'assicuratore, nel contempo l'accertamento della responsabilità in ordine al sinistro del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2054 terzo comma c.c., cioè del rapporto riguardo al quale dev'essere prestata la garanzia, e dell'esistenza del rapporto assicurativo corrente fra lui e l'assicuratore, che giustifica che questi risponda quale garante. Il litisconsorzio necessario serve ad assicurare che l'uno e l'altro accertamento possano essere opposti dall'assicuratore anche al responsabile, al fine di eventuali rivalse o pretese che il contratto assicurativo possa giustificare nei confronti del medesimo a favore dell'assicuratore (si veda, in termini, Cass. n. 26041 del 2005).

Ma trova spiegazione anche nella circostanza che l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, deve avvenire anche nel contraddittorio del responsabile, che è la parte del rapporto di responsabilità (illecito aquiliano) da accertarsi.

Ora, nella descritta struttura complessa dell'azione diretta la funzione di presupposto necessario è svolta, tuttavia, dal solo accertamento della responsabilità nell'an e nel quantum del responsabile ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, c.c.

Non assume, invece, funzione di presupposto la richiesta di condanna del responsabile, che, sulla base di tale accertamento, bene il danneggiato avrebbe diritto di svolgere in forza di detta norma.

È vero che, di solito, il danneggiato, nell'esercitare l'azione diretta contro l'assicuratore svolge anche un petitum di condanna nei confronti del responsabile. In questo caso, tuttavia, tale petitum non fa parte della struttura complessa dell'azione diretta per come si è descritta, ma trae titolo esclusivamente dalla norma del terzo comma dell'art. 2054 terzo comma, c.c.

In altri termini, se è vero che, quando il responsabile esercita l'azione diretta deve necessariamente chiedere l'accertamento concernente l'azione di cui al terzo comma dell'art. 2054, perché esso fa parte dell'oggetto dell'azione diretta, è vero, altresì, che, allorquando, invece, il danneggiato, nell'esercitare l'azione contro l'assicuratore, chieda anche la condanna del responsabile, si verifica un cumulo oggettivo che fuoriesce dai limiti di quello che nei termini sopra indicati connota l'azione diretta, onde deve ritenersi che sia svolta non solo l'azione diretta per come sopra se ne è descritta la struttura, ma anche nella sua integralità l'azione ai sensi del suddetto terzo comma, che nel quadro dell'azione diretta dovrebbe essere svolta solo con la richiesta della tutela di accertamento.

La domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 svolta nella sua integralità e quella inerente l'azione diretta presentano parziale coincidenza di causa petendi e di petitum. La parziale coincidenza della causa petendi concerne la fattispecie costitutiva dell'accertamento della responsabilità dell'assicurato responsabile.

Quella relativa al petitum concerne soltanto la richiesta di tale accertamento.

Ciò che preme rimarcare è che, se il danneggiato esercita anche il profilo dell'azione ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 inerente la condanna lo fa del tutto al di fuori della struttura e, quindi, dell'oggetto, dell'azione diretta, che impone solo di dedurre il profilo dell'accertamento riguardo a quell'azione.

3. Questi rilievi consentono a questo punto di chiarire cosa accada nel caso in cui - come nella specie - il danneggiato eserciti prima l'azione contro il responsabile ai sensi della norma del codice civile e, poi, quella diretta contro l'assicuratore.

In tanto è da rilevare che, essendo la possibilità di evocare la responsabilità in garanzia dell'assicuratore soltanto una facoltà del danneggiato, egli ben può esercitare l'azione ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. contro il solo responsabile (senza che ricorra il litisconsorzio necessario dell'assicuratore) e soltanto successivamente esercitare quella diretta. La legge, infatti, non prevede che, una volta esercitata l'azione contro il responsabile sia preclusa la possibilità di esercitare l'azione diretta e né è logicamente sostenibile che l'esercizio dell'azione contro il responsabile implichi una sorta di rinuncia a valersi dell'azione diretta.Invero, la situazione che si verifica quando sia esercitata l'azione solo contro il responsabile, dovendo la posizione di questi e del suo assicuratore (obbligato per lui) necessariamente inquadrarsi nell'ambito del meccanismo di funzionamento dell'obbligazione secondo lo schema della solidarietà (il primo rispondendo per un debito proprio ed il secondo per un debito altrui), è in tutto e per tutto riconducibile all'ipotesi in cui, essendovi più obbligati solidali, il creditore eserciti l'azione che ha contro tutti nei confronti di uno dei coobbligati senza coinvolgere gli altri, come ammette certamente la previsione dell'art. 1306 c.c.

Ciò consente anche di individuare quale rilievo può avere la pronuncia ottenuta a seguito dell'azione contro il responsabile nel successivo giudizio in cui sia esercitata l'azione diretta.

Detta pronuncia, quanto alla posizione dell'altro obbligato solidale, cioè dell'assicuratore, è in tutto e per tutto soggetta alla regola di cui all'art. 1306, per cui l'assicuratore:

a) resterà insensibile ad una decisione di accoglimento dell'azione con il riconoscimento della responsabilità e, quindi, ove successivamente venisse convenuto dal danneggiato - sempre nell'osservanza della regola di litisconsorzio necessario imposta dalla legge quando viene esercitata l'azione diretta e, quindi, con evocazione in giudizio anche del responsabile - l'accertamento della responsabilità del suo assicurato ottenuto dal danneggiato nel precedente giudizio contro il medesimo non gli sarà opponibile perché di esito sfavorevole per la comunione di debito fra il responsabile e l'assicuratore e, quindi, la relativa questione potrà essere oggetto di un nuovo accertamento nel nuovo giudizio nel contraddittorio necessario con l'assicurato responsabile;

b) potrà, invece, sempre ai sensi dell'art. 1306, dichiarare stragiudizialmente di voler profittare della decisione di rigetto dell'azione con esclusione della responsabilità dell'assicurato responsabile e, quindi, in un nuovo giudizio introdotto contro di lui ed il responsabile potrà opporre il giudicato favorevole (oppure potrà fare quella dichiarazione direttamente in tale giudizio).

3.1. Qual è, invece, la posizione del danneggiato qualora egli, dopo avere esercitato l'azione ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 contro il solo responsabile, la eserciti nel nuovo giudizio introdotto, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, nei confronti del responsabile e dell'assicuratore.

Se egli nel primo giudizio ha avuto torto, cioè ha visto rigettare la domanda, si espone al rischio che, sia il responsabile quale parte del precedente giudizio in cui si è formato, sia - come già detto sub b) - l'assicuratore ai sensi dell'art. 1306, gli oppongano il giudicato. Si potrebbe porre per assurdo il caso in cui né l'uno né l'altro rilevino l'esistenza di tale giudicato ed in questo caso ci si potrebbe chiedere se l'esistenza del giudicato sia rilevabile d'ufficio dal giudice, come di norma accade oppure, in ragione della norma dell'art. 1306 cod. civ., non lo sia, con la conseguenza che l'eventuale nuovo giudicato che accertasse la responsabilità negata nel primo giudizio, quale giudicato successivo, potrebbe elidere il primo giudicato anche nei confronti dello stesso responsabile.

Non è questa la sede per affrontare il problema, posto che nella specie si verte in ipotesi, nella quale il giudicato intervenuto nel giudizio fra il danneggiato qui ricorrente ed il responsabile è un giudicato che ha accertato la responsabilità.

Dunque, il problema che viene in rilievo è quello di individuare quale sia la posizione del responsabile nel nuovo giudizio introdotto con l'azione diretta nei suoi confronti e nei riguardi dell'assicuratore.

Ora, in questo nuovo giudizio, per quanto si è detto, l'accertamento della responsabilità positivamente avvenuto nel primo giudizio soltanto fra il responsabile ed il danneggiato deve nuovamente - a meno che l'assicuratore lo accetti - essere condotto nel contraddittorio allargato all'assicuratore (sempre che questi non si difenda senza contestare quella responsabilità, come ad esempio se si lo fa solo sulla base di eccezioni relative al contratto assicurativo), essendo parte necessaria dell'azione diretta, ma lo deve essere esclusivamente in funzione dell'accoglimento dell'azione diretta nei riguardi dell'assicuratore, riguardo alla quale rappresenta un presupposto (fatto costitutivo) e, come si è detto, concerne l'azione ai sensi dell'art. 2054 terzo comma solo sotto quel profilo dell'accertamento della responsabilità che fa parte della causa petendi dell'azione diretta. Tale nuovo accertamento è possibile e non è precluso nemmeno nel rapporto fra responsabile e danneggiato in funzione dell'azione diretta, perché diversi ne sono i termini soggettivi, rispetto a quelli dell'accertamento svoltosi soltanto fra il danneggiato ed il responsabile, trattandosi di procedere ad un accertamento nel contraddittorio dell'assicuratore rimasto estraneo nel primo giudizio, e perché - come si è già rilevato - nessuna norma attribuisce all'esercizio dell'azione contro il responsabile un effetto di consumazione dell'azione diretta.

Ciò che invece non è possibile è che alla richiesta del nuovo accertamento della responsabilità in funzione dell'azione diretta contro l'assicuratore si accompagni una richiesta di condanna al risarcimento, basata sul nuovo positivo accertamento della responsabilità, non solo verso l'assicuratore, ma anche verso il responsabile. Questa seconda richiesta è - come s'è già detto - estranea all'azione diretta ed appartiene soltanto all'azione ai sensi dell'art. 2054, terzo comma. Ove fosse formulata e, quindi, fosse chiesta nuovamente la condanna del responsabile, non essendo essa consentita in funzione dell'esercizio dell'azione diretta e, perciò, ammessa nonostante il precedente giudicato, dovrebbe allora essere rilevato d'ufficio dal giudice che il bisogno di tutela che la condanna dovrebbe soddisfare è già stato soddisfatto con la formazione del detto giudicato e, quindi, riguardo alla pretesa di condanna del responsabile, dovrebbe essere rilevata la preclusione nascente da tale giudicato. Sarebbe, dunque, preclusa l'accoglibilità della nuova richiesta di condanna a carico del responsabile.

Qualora nel nuovo giudizio a tre venga esclusa la responsabilità dell'assicurato responsabile e per tale ragione l'azione diretta venga rigettata, il pregresso accertamento a due fra il responsabile ed il danneggiato può restare fermo. Ciò, perché il nuovo accertamento è stato svolto soltanto in funzione dell'azione diretta.

In alternativa, si potrebbe solo ipotizzare che del nuovo giudicato, siccome vantaggioso per il responsabile sotto il profilo dell'esclusione della responsabilità egli possa dichiarare di volerne profittare, con la conseguenza che il primo giudicato resterebbe travolto. Questione questa che esula dai limiti della presente decisione e su cui non è, quindi, opportuno soffermarsi.

4. Premesso quanto fin qui osservato, si rileva che nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna del Su. da parte del Giudice di Pace di Mirabella Eclano era stata proposta solo l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile-proprietario.

Con l'attuale giudizio davanti al Giudice di Pace di Avellino, l'attore ha richiesto la condanna in solido sia del proprietario del veicolo, cioè il Su., che dell'assicuratore di questi.

Ne consegue che l'attore in questo secondo giudizio non ha proposto per la prima volta soltanto l'azione diretta contro l'As. chiedendo un nuovo accertamento circa la responsabilità del Su. in funzione di essa, ma ha proposto anche l'azione ex art. 2054 nella sua interezza contro il medesimo, cioè pure con riguardo alla tutela di condanna.

Riguardo alla richiesta di condanna del Su. e solo riguardo ad essa il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare l'esistenza del precedente giudicato.

Viceversa, rispetto all'azione diretta, intesa come comprensiva dell'accertamento della responsabilità del Su., avrebbe dovuto escludere che quel precedente giudicato fosse d'ostacolo al suo esercizio e procedere alla decisione, compiendo un nuovo accertamento in ordine alla responsabilità in funzione della decisione sull'azione diretta contro l'As.

Sulla base di tali rilievi il ricorso appare infondato là dove censura la decisione del Giudice di Pace per la parte che - sostanzialmente dando rilievo, nonostante l'impropria formula adottata all'esistenza del precedente giudicato - ha dichiarato "improponibile e rigettato" la domanda nei confronti del Su., ma l'infondatezza è limitata soltanto alla richiesta di una nuova condanna al risarcimento a carico del medesimo.

Il ricorso è, invece, manifestamente fondato nella parte in cui censura la declaratoria di "improponibilità e rigetto" della domanda quanto all'azione diretta nei confronti dell'As., parimenti giustificata dal Giudice di Pace con l'esistenza del precedente giudicato, che, invece, non spiegava effetti su detta azione.

Pertanto, per queste ragioni l'impugnata sentenza va cassata limitatamente alla ritenuta "improponibilità ed al rigetto" dell'azione diretta contro l'As., sulla quale, viceversa, il giudice di rinvio dovrà decidere procedendo ad un nuovo accertamento fra i tre soggetti della lite. Resta, invece, ferma la statuizione di "improponibilità e rigetto" con esclusivo riferimento alla domanda di condanna del Su. ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, c.c. (e non al profilo di accertamento della responsabilità dello stesso).

Il principio di diritto che giustifica tali statuizioni può così enunciarsi: "in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, qualora il danneggiato abbia agito in un primo giudizio soltanto contro il responsabile del danno ed abbia visto accolta la domanda con condanna del responsabile al risarcimento nei suoi confronti, non gli è preclusa la possibilità di successivamente esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile con una nuova richiesta di accertamento della responsabilità del soggetto responsabile, che è funzionale all'affermazione della responsabilità dell'assicuratore, mentre gli è preclusa la possibilità di chiedere una nuova condanna del responsabile al risarcimento del danno in suo favore".

Il giudice di rinvio si atterrà a tale principio nei termini in precedenza indicati e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Avellino, che provvedere anche sulle spese del giudizi di cassazione.

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