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Il danno da fermo tecnico non è sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova

Il danno da fermo tecnico non è sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla mancata sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.

Tribunale Roma Sezione 12 Civile, Sentenza del 10 settembre 2010, n. 18150



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice,

dr. Corrado Cartoni,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 73826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004 e al n. 87028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008,

poste in decisione all'udienza del 4.5.2010,

e vertenti

tra

La Ma.Ca., elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. Si.Du., nonché in Piazza (...) presso lo studio dell'Avv. Fr.Ma. che la rappresentano e difendono per deleghe in atti,

attore

e

"Co. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Fr.Fa. che lo rappresenta e difende per delega in atti,

attore

e

Ug.An., De.Lu.Fi., elettivamente domiciliati in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Gi.Ma., rappresentati e difesi dall'avv. Na.Vi. per delega a margine della comparsa di risposta,

convenuti - attori in riconvenzionale

e

"Ri.Ad.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Al.Al. che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

convenuto

e

"UG. S.p.A.", già "Co.As. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza (...), presso lo studio dell'Avv. Fr.Ma. che lo rappresenta e difende per delega in atti,

convenuto

FATTO

Con citazione ritualmente notificata Ug.An. e De.Lu.Fi. convenivano in giudizio La Ma.Ca. e la "Co.As. S.p.A." davanti al Giudice di Pace di Roma per ottenere il risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, conseguente ad incidente stradale.

Gli attori esponevano che il giorno 18.11.2002 Fi.De.Lu. si trovava alla guida dell'auto Renault Clio di proprietà di An.Ug. in Via (...), quando la Seat Marbella condotta dalla proprietaria La Ma.Ca., posta dietro un Bus Cotral fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, si spostava improvvisamente a sinistra, tagliando la strada alla Renault.

Si costituivano l'"Un." e La Ma.Ca., evidenziando l'esclusiva responsabilità della Renault condotta da De.Lu., il quale tamponava la Seat sospingendola verso il Bus Cotral, il quale anche subiva danni, nonché eccependo l'incompetenza per valore e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni.

Il Giudice di Pace dichiarava con sentenza l'incompetenza per valore, a seguito della quale La Ma.Ca. riassumeva il giudizio nei confronti di tutte le parti, compresa la (...), le quali si costituivano regolarmente (r.g. n. 73826/04).

Con successiva citazione la "Co.Pa. S.p.A." conveniva sempre davanti al Giudice di Pace La Ma.Ca. e l'"Un." per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal medesimo sinistro al Bus di sua proprietà.

Si costituiva solo La Ma.Ca., eccependo la continenza ex art. 39 c.p.c. e l'assenza di responsabilità. Dichiarata la continenza di cause dal Giudice di Pace, la "Co.Pa. S.p.A." riassumeva il giudizio davanti al Tribunale (r.g. n. 87028/08) ed i convenuti La Ma. ed "Un.", nel costituirsi, oltre a ribadire la mancanza di colpa e la responsabilità del De.Lu., eccepivano la nullità dell'atto di riassunzione.

Riuniti i due giudizi, all'udienza del 4.5.2010 La Ma.Ca., Ug.An., De.Lu.Fi. e la "Co.Pa. S.p.A." concludevano per l'accoglimento delle rispettive domande di risarcimento del danno, le compagnie di assicurazioni per la declaratoria di assenza della responsabilità del proprio assicurato, La Ma. ed (...), già "Un.", anche per la nullità dell'atto di riassunzione della "Co.Pa. S.p.A.", ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

DIRITTO

Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione della "Co.Pa. S.p.A." per mancata indicazione degli estremi identificativi della causa in rapporto di continenza.

Infatti, da un lato, nell'atto di riassunzione è fatta menzione del giudizio in rapporto di continenza con l'indicazione del relativo numero di ruolo (pag. 5 della comparsa), e, in ogni caso, tale omissione integrerebbe non una nullità, non prevista da alcuna norma, ma una mera irregolarità.

Ciò precisato, l'art. 2054, 2° comma, c.c. sancisce, come è noto, in materia di scontro tra vetture, la presunzione che ciascun conducente abbia egualmente concorso alla produzione dei danni.

Orbene, dall'istruttoria svolta questa presunzione di pari responsabilità non può ritenersi superata.

Ed invero, il verbale della Polizia Municipale intervenuta dopo l'incidente nulla di preciso rivela sulla concreta dinamica del sinistro, peraltro annotando l'assenza di testimoni oculari, mentre i testi To.Au. e Ve.Si., trovandosi sul Bus, non hanno in realtà visto come si sono svolti i fatti, ma solo la posizione dei veicoli dopo il sinistro, di per sé non decisiva.

Non soccorrono neanche le dichiarazioni dei due conducenti, del tutto contrastanti tra loro.

In definitiva, dunque, non è dato sapere se la Clio condotta da De.Lu., comunque tenuta a rispettare la distanza di sicurezza, nel colpire la Marbella poi sospinta verso il Bus, sia stata la causa esclusiva ed assorbente dell'incidente, ovvero, invece, se è stato proprio il conducente della Seat, vale a dire La Ma., con una manovra repentina a tagliare la strada alla vettura che sopraggiungeva da tergo.

Non sposta i termini della questione la deposizione di Pa.Fl., la quale ha rivelato che la Seat ha cambiato improvvisamente corsia, probabilmente per superare il Bus.

Infatti, se così effettivamente fosse, sussisterebbe sempre una pari responsabilità dei due conducenti, anche se non presunta ma in concreto, atteso che, da un lato, La Ma., nel cambiare direzione, non avrebbe concesso la precedenza ai veicoli provenienti da dietro, mentre De.Lu., dal canto suo, non avrebbe tenuto una condotta di guida tale da consentire un tempestivo e corretto arresto del veicolo.

Non essendo vinta la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c., e ritenuto pacifico il fatto che il sinistro si è verificato, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma c.c., ciascuna parte dovrà risarcire proporzionalmente i danni subiti dall'altro e, in egual misura, sopportare la riduzione proporzionale del diritto di risarcimento per i propri danni, così come ciascuno dei due conducenti dovrà risarcire nella misura del 50% il danno subito dal Bus, la cui domanda di risarcimento a seguito della riunione è da ritenersi estesa a tutte le parti.

Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria della "Co.Pa. S.p.A." sono riconosciuti Euro 1.247,74 di cui alla nota lavori in atti, dunque Euro 623,87 a carico di ciascun conducente.

Non può, invece, essere riconosciuto il danno da fermo tecnico. Ed invero, lo stesso non è sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla mancata sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (così Cass. civ., Sez. III, 19/11/1999, n. 12820).

Orbene, la parte non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo sia derivato un danno effettivo, non essendo sufficiente sul punto la nota del 27.9.2005 proveniente dallo stesso Co. In ordine, invece, al danno patrimoniale subito dalla Clio di proprietà di An.Ug. sono riconosciuti Euro 3.183,04, ridotti sempre della metà ad Euro 1.591,52, iva esclusa non risultando il mezzo effettivamente riparato, di cui al preventivo in atti, il quale contiene una descrizione particolareggiata dei danni subiti dal veicolo corrispondente, sostanzialmente, a quelli rilevati nel verbale dalla Polizia Municipale.

Se, infatti, è vero che il preventivo di per sé considerato non può costituire prova del danno al veicolo, è anche vero che tale documento unito ad altri elementi, quale, appunto, la sostanziale corrispondenza dei danni indicati in preventivo con i danni accertati dalla Polizia Municipale, può integrare tale prova.

Per la Seat Marbella di La Ma., invece, mancando qualsiasi documentazione di spesa, ma risultando i danni sempre dal verbale della Polizia Municipale e dalle foto in atti, sono riconosciuti, in base al tipo di veicolo, alla sua vetustà e considerando che lo stesso è andato sostanzialmente distrutto, in base ad un criterio equitativo puro 1.000,00 Euro, cui devono aggiungersi, sempre sotto il profilo patrimoniale, Euro 175,00 per spese mediche riconosciute dal C.T.U. come congrue e riconducibili al sinistro, per un totale di Euro 1.175,00, ridotti ex art. 2054, secondo comma, c.c. ad Euro 587,50.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale subito da La Ma. e da De.Lu., il quale non ha documentato spese mediche, la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, accertando per la prima un danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 6%, compreso il danno estetico, un danno biologico da invalidità temporanea assoluta di giorni venti ed un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori venti giorni, mentre per il secondo gli stessi valori sono espressi nel 3%, in dieci giorni ed in quindici giorni.

Per liquidare questa voce di danno occorre applicare i criteri fissati in materia dall'art. 5), lett. a), e 5° comma, aggiornati al D.M. 27.5.2010, della legge 53.2001 n. 57, norma oggi sostituita dal c.d. "Codice delle Assicurazioni" di cui al Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209, il quale, peraltro, ne riprende interamente la disciplina, ma applicabile, in quanto vigente all'epoca, ai sinistri verificatasi, come quello in esame, dopo il 4.4.2001 ed anteriormente all'entrata in vigore del suddetto codice.

Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e le percentuali del punto di invalidità di 6 e 3 individuate dal C.T.U., considerato che La Ma. al momento del sinistro aveva 54 anni e De.Lu. 22, il danno biologico da invalidità permanente è da calcolarsi, rispettivamente, in Euro 5.885,93 ed in Euro 2.503,52.

Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta sempre l'art. 5) della legge n. 57/2001 alla lettera b), aggiornato al D.M. 27.5.2010, prevede un importo di Euro 43,16 per ogni giorno di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Poiché il consulente ha accertato una durata della invalidità temporanea assoluta in venti giorni e dieci giorni e quella parziale in ulteriori venti giorni e quindici giorni al 50%, la stessa è liquidata, rispettivamente, per La Ma. in Euro 863,20 (43,16 x 20 = 863,20) ed in Euro 431,60 (50% di 43,16 = 21,58 x 20 = 431,60) e per il secondo in Euro 431,60 (43,16 x 10 = 431,60) ed in Euro 323,70 (50% di 43,16 = 21,58 x 15 = 323,70).

A titolo di danno biologico spettano, dunque, a La Ma. Euro 7.180,73 (5.885,93 + 863,20 + 431,60 = 7.180,73) e a De.Lu. Euro 3.258,82 (2.503,52 + 431,60 + 323,70 = 3.258,82).

Peraltro, in un'ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso concreto il danno biologico e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psicofisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e della età.

Trattasi, quest'ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008), da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.

Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno biologico sono riconosciuti ulteriori Euro 500,00 e per quello morale Euro 1.500,00, per un danno non patrimoniale totale per La Ma. di Euro 9.180,73 (7.180,73 + 500,00 + 1.500,00 = 9.180,73) e per De.Lu. di Euro 5.258,82 (3.258,82 + 500,00 + 1.500,00 = 5.258,82), ridotti sempre della metà ad Euro 4.590,36 e ad Euro 2.629,41.

Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale, liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

La Ma., Ug., De.Lu., l'UG. e la "Ra." sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della "Co.Pa. S.p.A.", mentre la sussistenza di un concorso di pari responsabilità e la sostanziale soccombenza reciproca integra la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra La Ma., Ug., De.Lu., l'UG. e la "Ra." e per porre definitivamente le spese delle C.T.U. a carico di ciascun periziando.

Ai fini meramente fiscali si accerta la sussistenza degli estremi del reato di lesioni colpose.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna La Ma.Ca. e la "UGF. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido favore di "Co.Pa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro 623,87, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.11.2002, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 623,87 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna An.Ug., Fi.De.Lu. e la "Ri.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido favore di "Co.Pa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di Euro 623,87, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.11.2002, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 623,87 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; c) condanna La Ma.Ca. e la "UG. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in solido favore di An.Ug. della somma di Euro 1.591,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.11.2002, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 1.591,52 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; d) condanna An.Ug., Fi.De.Lu. e la "Ri.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido favore di La Ma.Ca. della somma di Euro 587,50, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.11.2002, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 587,50 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; e) condanna La Ma.Ca. e la "UG. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido favore di De.Lu.Fi. della somma di Euro 2.629,41 oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 2.629,41 svalutata al 18.11.2002 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; f) condanna An.Ug., Fi.De.Lu. e la "Ri.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido favore di La Ma.Ca. della somma di Euro 4.590,36 oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 4.590,36 svalutata al 18.11.2002 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; g) condanna La Ma.Ca., la "UG. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, An.Ug., Fi.De.Lu. e la "Ri.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in solido delle spese processuali in favore di "Co.Pa. S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in Euro 3.400,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 1.700,00 per diritti ed Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali, iva, epa e spese successive, da distrarsi in favore del difensore; h) compensa integralmente le spese processuali tra La Ma., Ug., De.Lu., l'UG. e la "Ra."; i) pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di La Ma.Ca. e De.Lu.Fi.

Così deciso in Roma, il 29 luglio 2010.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2010.

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