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Il disabile può parcheggiare in divieto di sosta ma non nello spazio riservato ai bus

Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'articolo 12, viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
Ne consegue che il disabile può parcheggiare in divieto di sosta ma non nello spazio riservato ai bus. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 aprile 2009, n. 9822)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. Ma., rappresentata e difesa dall'avv. MUZI DARIO, presso il quale e' elettivamente dom.ta in Roma, Via Merulana n. 183;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CECCARANI BRUNO, presso il quale e' elettera te dom.to negli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 21323/05 depositata il 13 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2008 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

che la sig.ra Ma.Ma. propose opposizione, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22, avverso verbale di contestazione elevato nei suoi confronti il 22 giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Roma per aver sostato nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici, in violazione dell'articolo 158 C.d.S.;

che l'adito Giudice di pace della capitale, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto l'opposizione sul rilievo che la qualita' di portatrice di handicap - dedotta dall'opponente - non valeva a consentire la sosta;

che la soccombente ha quindi proposto ricorso per cinque motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste il Comune con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene essere la sosta in questione consentita ai portatori di handicap a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, articolo 11, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), nonche' dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 482 del 1995, secondo cui il contrassegno speciale di circolazione rilasciato ai portatori di handicap consente a questo ultimi la sosta ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico;

che il richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503, articolo 11, comma 1, recita: "Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'articolo 12, viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta";

che e' evidente, gia' in base alla semplice esegesi della norma, che questa si riferisce (come e' fatto palese dalla locuzione "sia stata vietata o limitata la sosta") esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorita' competente (ai sensi dell'articolo 6 C.d.S., comma 4, lettera d), e articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera a)), e dunque non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quello - rilevante nella specie - di cui all'articolo 158 C.d.S., comma 2, lettera d); ne' un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale cui fa cenno la ricorrente, potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimita' e dunque disapplicabilita' da parte del giudice ordinario; che il primo motivo di ricorso e' pertanto infondato; che con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e nullita' della sentenza e del procedimento ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 23 si lamenta che l'amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non avesse dimostrato la fondatezza della pretesa sanzionatoria e avesse contravvenuto all'ordine del giudice di depositare in cancelleria gli atti relativi all'accertamento; che anche tale motivo e' infondato, giacche' la prova dell'infrazione puo' essere ricavata, in difetto di prova contraria, anche dal solo verbale di accertamento opposto, mentre l'inottemperanza all'ordine di deposito della documentazione, di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 23 comma 2, non comporta alcuna nullita';

che con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'articolo 3, della legge appena richiamata, nonche' vizio di motivazione, si fa presente che la ricorrente aveva esposto, nell'atto di opposizione, di essere stata autorizzata alla sosta da un vigile urbano ed aveva, quindi, incolpevolmente fatto affidamente su tale autorizzazione, onde il Giudice di pace avrebbe dovuto escludere l'elemento soggettivo dell'illecito; che con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e nullita' della sentenza e del procedimento ai sensi dell'articolo 23, della medesima legge, si lamenta che il Giudice di pace non abbia assunto d'ufficio la testimonianza del predetto vigile urbano;

che il quarto motivo, da esaminare prioritariamente in quanto pregiudiziale al precedente, contiene in effetti nella manifesta genericita' della denuncia di violazione di legge e nullita' del procedimento - una censura di vizio di motivazione (sotto il profilo della omessa assunzione di una testimonianza decisiva) ed e' inammissibile per genericita' e difetto di decisivita', non avendo la ricorrente indicato nell'atto di opposizione (e comunque non avendo dedotto in ricorso di avere fornito al giudice di merito tale indicazione) le generalita' del vigile urbano onde consentirne la eventuale assunzione quale teste;

che il terzo, dipendente motivo di ricorso segue la sorte del quarto;

che con il quinto motivo, denunciando violazione dell'articolo 204 bis C.d.S., e nullita' della sentenza e del procedimento, si lamenta che il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sull'entita' sia della sanzione pecuniaria principale sia della sanzione accessoria della decurtazione dei punti di patente;

che il motivo e' inammissibile, perche' nella sentenza impugnata si legge che il Giudice di pace ha "confermato la validita' ed efficacia della sanzione irrogata dalla Pubblica Amministrazione", e dunque non puo' sostenersi senz'altro che vi sia stata omissione di pronuncia sulla determinazione della sanzione, la quale appare, invece, determinata per relationem; onde era, semmai, a questa impostazione data dal giudice alla questione che la ricorrente avrebbe dovuto, nel ricorso, muovere puntuali censure; che il ricorso va pertanto rigettato; che non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali, atteso che il controricorso dell'intimato e' inammissibile in quanto tardivo, essendo stato notificato il 2 gennaio 2006, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notifica del ricorso (articolo 369 c.p.c., comma 1, e articolo 370 c.p.c., comma 1) avvenuta l'11 novembre 2005.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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