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Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 novembre 2009, n. 24689



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20153-2005 proposto da:

FO. SA. SPA gia' SA. -. So. As. In. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. Dott. CA. IV. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato BENIGNI ITALO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BE. MI. , PA. TU. , PA. VI. MA. , PA. DA. , PA. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VTA DI RIPETTA 258, presso lo studio dell'avvocato DE MUCCI MARTAROSARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO ROCCO con studio in 83048 MONTELLA (AV), VIA VERTEGLIA 10, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

GE. AS. SPA, SO. SRL, AL. VI. ;

- intimati -

sul ricorso 22997-2005 proposto da:

GE. AS. SPA in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori speciali Dr. CE. TO. e rag. RA. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, rappresentata e difesa da l'avvocato AUGERI ERASMO giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

BE. MI. , PA. TU. , PA. VI. MA. , PA. MA. , PA. DA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 258, presso lo studio dell'avvocato DE MUCCI MARIAROSARJA, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO ROCCO con studio in 83048 MONTELLA (AV), VIA VERTEGLIA 10 giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

LA. FO. SA. SPA, SO. SRL, AL. VI. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2997/2001 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, sezione Quarta civile, emessa il 25/02/2004, depositata il 26/10/2004, R.G.N. 2570/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2 009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato BRUNO ROCCO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del 7 e dell'8 motivo di ricorso principale e il rigetto degli altri; inammissibilita' del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) verso le ore 19,25, in (OMESSO), il pedone P.D. mentre attraversava la statale (OMESSO) era investito dapprima da un'auto pirata e poco dopo da un furgone di proprieta' della societa' SO. ( As. Sa. ) e condotto da Al.Vi. ; il pedone decedeva.

Con citazione del 29 maggio 1993 gli eredi di D. , la vedova per se' e per i figli minori ( Da. , Ma. , Tu. , Vi. Ma. ) convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino il conducente, la societa' proprietaria del furgone, l'assicuratrice del furgone SA. , e per il Fo. di. Ga. le. As. Ge. , e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la morte del congiunto. Si costituivano tutte le parti convenute contestando il fondamento delle domande sotto diversi profili.

Il Tribunale di Avellino con sentenza del 24 giugno 1999, accertava la responsabilita' concorrente del pedone (40%) e dell'auto pirata e per essa del Fo. di. Ga. e rigettava la domanda nei confronti del conducente del furgone e dei suoi solidali e liquidava in favore degli attori la somma di 94 milioni oltre interessi ed alla rifusione delle spese processuali.

Contro la decisione hanno proposto appello: 1. gli aventi causa del pedone defunto, con appello principale e incidentale; 2. il conducente Al.Vi. , appellante incidentale; 3. la SO. appellante incidentale; 4. le as. Ge. , appellante incidentale; 5. la SA. appellante incidentale.

La Corte di appello di Napoli con sentenza 26 ottobre 2004 cosi' decideva: in riforma della sentenza dichiara il concorso di colpa tra l'auto pirata ed il conducente del furgone Al. ; condanna in solido Al. ; la So. ; le Ge. e la SA. al pagamento, in favore dei parenti della vittima, della somma di euro 50.547,18 con rivalutazione ed interessi (vedi amplius in dispositivo della sentenza), condanna i detti convenuti al pagamento dell'ulteriore importo di euro 260.582,76 ed euro 48.598 per svalutazione; condanna detti convenuti in solido alle spese dei 2/3 per il primo grado e di secondo grado.

Contro la decisione hanno proposto ricorso l' as. fo. SA. affidato a nove motivi,cui resistono gli eredi Pa. con controricorso, nonche' l' as. As. Ge. in punto di concorso di colpa da estendere anche alla vittima.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale dell' as. Fo. SA. merita accoglimento per il settimo ed ottavo motivo essendo infondati gli altri; va dichiarato inammissibile il ricorso delle As. Ge. , per le seguenti considerazioni.

Precede l'esame del ricorso inammissibile.

Il ricorso delle As. Ge. spa, gia' SA. , aderisce al settimo motivo del ricorso principale, sostenendo il concorso di colpa del pedone, per l'imprudente attraversamento della sede stradale dovendo dare la precedenza ai veicoli.

Il ricorso e' inammissibile non contenendo la esposizione sommaria dei fatti di causa; ne' la specifica indicazione del denunciato error in iudicano. (Cfr. articolo 366 c.p.p., nn. 3 e 4 e Cass. 28 novembre 2003 n. 12842 e 24 febbraio 2004 n. 4612).

L'adesione per relationem ad altra impugnazione non consente di colmare la incompletezza delle censure date.

Segue l'esame del ricorso della fondiaria sai.

Secondo l'ordine logico precede l'osarne dei motivi non meritevoli di accoglimento, che vengono interpretati e riassunti come segue:

A. motivi infondati o inammissibili.

Nel PRIMO motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilita' dello AL. , conducente del furgone, e secondo investitore del pedone, che ricevette lo schiacciamento del cranio. Nel motivo si censura l'accertamento tecnico della dinamica, in relazione ai rilievi medico legali sulle lesioni.

Nel SECONDO motivo si deduce ancora l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sempre in relazione alla dinamica con riferimento alla condotta della prima vettura pirata individuata in una Renault 19 con frontalino basso.

Si fa notare che le lesioni non interessano ne' il bacino ne' le gambe del pedone.

NEL terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di tracce di materiale biologico lunga oltre 34 metri, come dimostrazione del trascinamento del pedone per lungo tratto con progressione di danni;

Nel QUARTO motivo si denuncia l'error in iudicando ed il vizio della motivazione con riguardo alla presenza sul paraurti del furgone di materiale ematico; da tale prova si deduce la constatazione che il capo si era gia' rotto.

Nel QUINTO motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione, nel punto in cui si contesta che il pedone dopo il primo incidente si trovasse in posizione seduta sul suolo, venendo poi travolto dal furgone.

Nel SESTO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in punto di determinazione della velocita' elevata del furgone.

Nel NONO MOTIVO si deduce error in iudicando e in procedendo in relazione alla mancata liquidazione del danno morale agli eredi del pedone, per la violazione della specificita' dei motivi di appello.

In senso contrario si osserva:

che i primi sei motivi investono una ricostruzione fattuale analiticamente e congruamente compiuta dai giudici dell'appello (ff. 12 a 25 del ricorso), che hanno espresso esaurientemente l'iter logico che li ha condotti a ritenere il concorso di colpa dei due conducenti, del veicolo pirata e di quello sopravveniente.

La tecnica delle censure richiamate per quanto analitica in ordine a singoli elementi di valutazione, non e' tale da accordare alle censure un carattere di decisivita' in ordine alla rottura del nesso causale o concausale nella produzione del fatto dannoso della lesione mortale; e dunque il fatto nella sua complessa dinamica appare correttamente accertato in relazione alle condotte imprudenti e imperite dei due conducenti.

Inammissibile il nono motivo, che risulta nuovo rispetto alle conclusioni svolte in appello e riprodotte nella epigrafe della sentenza impugnata.

B. ESAME dei motivi meritevoli di accoglimento. (Settimo ed ottavo motivo).

Nel settimo motivo si denuncia l'error in iudicando in punto di concorso di colpa e di vizio della motivazione in ordine alla valutazione della condotta colposa del pedone, il quale, per raggiungere il proprio furgone parcheggiato sulla mezzeria opposta, doveva scavalcare il guard rail centrale ed avventurarsi al buio su una strada a scorrimento rapido ed alta frequenza di traffico; nell'ottavo motivo si denuncia ancora l'error in procedendo e la omessa pronuncia in relazione all'obbligo di procedere alla determinazione del grado di colpa del pedone, dovendosi applicare l'articolo 1227 cod. civ..

I motivi, in esame congiunto, per la intrinseca connessione, sono fondati in relazione alla contraddittoria motivazione della Corte di appello (ff. 24), la' dove accerta la condotta imprudente del pedone e poi, irragionevolmente, esclude che tale improvviso e imprevedibile attraversamento, fosse una causa o concausa determinante dei due successivi investimenti con esito mortale.

Il principio di diritto che i giudici del riesame dovranno considerare e' dunque il seguente: - "il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficolta' e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le causa imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilita', ai sensi degli articoli 2054 e 1227 cod. civ., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento".

In relazione ai motivi accolti il giudice del riesame si atterra' al principio di diritto come sopra indicato per la esatta indicazione del concorso delle colpe nella produzione dell'evento dannoso e provvedera' anche in ordine al riparto delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso Fo. SA. limitatamente al settimo ed ottavo motivo; rigetta gli altri motivi di detto ricorso; dichiara inammissibile il ricorso As. ge. ; cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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